Gestione separata Inps e professionisti
Inps e gestione separata. Obblighi
per i professionisti.
Normativa. Soluzioni giurisprudenziali.
Contributi integrativi e soggettivi. Differenze
per i professionisti.
Normativa. Soluzioni giurisprudenziali.
Contributi integrativi e soggettivi. Differenze
L’art. 2/26, L. 335/95 prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata (G.S) INPS dei liberi professionisti titolari di Partita Iva.
I requisiti identificativi di tali professionisti possono, quindi, essere così riassunti:
1. contenuto artistico o professionale dell’attività di lavoro autonomo, secondo la definizione data dal TUIR;
2. autonomia del lavoro: 3. abitualità e professionalità dell’attività:
4. natura non imprenditoriale dell'attività;
5. esercizio in forma associata.
Le aliquote da corrispondere alla G.S. INPS, sono particolarmente onerose:27% per il 2013; 28% per il 2014; 30% per il 2015; 31% per il 2016; 32% per il 2017; 33% per il 2018, da calcolare sulla base imponibile.
Sono esclusi dall’obbligo d’iscrizione alla G.S., i professionisti iscritti ad una Cassa di Previdenza autonoma.
Si è, tuttavia, posto il problema di quale sia la sorte dei professionisti non (ancora) iscritti alla Cassa Forense o agli altri istituti previdenziali autonomi.
L’INPS, convinto dell’assoggettamento alla contribuzione verso la G.S. dei professionisti non iscritti alla cassa previdenziale di riferimento, ha avviato negli scorsi anni la c.d. operazione Poseidone.
Si è posto però un problema d’interpretazione della normativa, essendosi prospettata una lettura della norma di riferimento (il citato comma 26 dell’art. 2 della L. 335/95), non condivisa dall’INPS, nel senso che venissero esclusi dal suo ambito di operatività tutti i professionisti appartenenti ad una categoria dotata di cassa autonoma, e ciò indipendentemente dalla loro effettivamente iscrizione.
Tale incertezza (cfr. Trib. Aosta, sent. n. 32/2011, e Trib. Roma, sent. n. 3326/2011) ha indotto il legislatore a intervenire con una norma di interpretazione autentica (art. 18/12 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in 111/2011.
L’intervento del legislatore avrebbe dovuto definire, una volta per tutte, la questione ed evitare l’insorgere di un contenzioso fra l’INPS e numerosi professionisti. Così non è stato, perchè delle due l’una: o il legislatore è stato nuovamente poco chiaro, utilizzando in modo atecnico (il che sorprenderebbe, data la finalità interpretativa della norma) la locuzione "non soggette al versamento contributivo", oppure voleva effettivamente escludere dall’obbligo di contribuzione alla G.S., tutti i professionisti, che, sebbene non iscritti alle casse private di riferimento, versano comunque alle stesse una qualche forma di contributo, e più in particolare i contributi c.d. integrativi.
La giurisprudenza di merito ha proposto soluzioni contrastanti, anche se nettamente prevalente è l’orientamento che ritiene illegittima l’iscrizione alla G. S. eseguita di ufficio dall’INPS e la conseguente pretesa di pagamento dei contributi.
Hanno, infatti, ritenuto l’illegittimità dell’iscrizione la Corte d'Appello di Genova, il Trib. di Larino, il Trib. di Lodi, il Trib. di Napoli, il Trib. della Spezia, il Trib. di Palmi, il Trib. di Venezia, il Trib. di Catanzaro; il Trib. di Lanciano, il Trib. di Ancona, il Trib. di Roma, il Trib. di Prato, il Trib. Milano, il Trib. di Taranto, il Trib. di Avellino, il Trib. di Reggio Calabria.
Occorre precisare che la quasi totalità delle decisioni favorevoli ai professionisti riguardavano ingegneri ed architetti che, lavorando quali pubblici o privati dipendenti, già versavano contributi all’INPS o all’INPDAP per i redditi da lavoro subordinato e, inoltre, versavano il solo contributo integrativo all’ente privato previdenziale.
Molto meno numerose sono le decisioni che riguardano direttamente gli avvocati. Si segnalano: Trib. Chieti n. 121/2016 del 24/3/2016 e Trib. Bari n. 591/2015 del 28/1/2015. Entrambe le sentenze ritengono non dovuti i contributi alla G. S. INPS in presenza di contribuzione, sia pure limitata alla parte "integrativa", in favore della Cassa Forense.
E’ noto, infine, che un ampio contenzioso è attualmente in corso.
Non è facile comprendere come la questione evolverà, anche perchè in molti casi l’INPS ha già impugnato le sentenze di merito favorevoli ai professionisti, sicchè non è difficile ipotizzare un intervento, in qualche modo risolutivo della Corte di Cassazione.
I requisiti identificativi di tali professionisti possono, quindi, essere così riassunti:
1. contenuto artistico o professionale dell’attività di lavoro autonomo, secondo la definizione data dal TUIR;
2. autonomia del lavoro: 3. abitualità e professionalità dell’attività:
4. natura non imprenditoriale dell'attività;
5. esercizio in forma associata.
Le aliquote da corrispondere alla G.S. INPS, sono particolarmente onerose:27% per il 2013; 28% per il 2014; 30% per il 2015; 31% per il 2016; 32% per il 2017; 33% per il 2018, da calcolare sulla base imponibile.
Sono esclusi dall’obbligo d’iscrizione alla G.S., i professionisti iscritti ad una Cassa di Previdenza autonoma.
Si è, tuttavia, posto il problema di quale sia la sorte dei professionisti non (ancora) iscritti alla Cassa Forense o agli altri istituti previdenziali autonomi.
L’INPS, convinto dell’assoggettamento alla contribuzione verso la G.S. dei professionisti non iscritti alla cassa previdenziale di riferimento, ha avviato negli scorsi anni la c.d. operazione Poseidone.
Si è posto però un problema d’interpretazione della normativa, essendosi prospettata una lettura della norma di riferimento (il citato comma 26 dell’art. 2 della L. 335/95), non condivisa dall’INPS, nel senso che venissero esclusi dal suo ambito di operatività tutti i professionisti appartenenti ad una categoria dotata di cassa autonoma, e ciò indipendentemente dalla loro effettivamente iscrizione.
Tale incertezza (cfr. Trib. Aosta, sent. n. 32/2011, e Trib. Roma, sent. n. 3326/2011) ha indotto il legislatore a intervenire con una norma di interpretazione autentica (art. 18/12 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in 111/2011.
L’intervento del legislatore avrebbe dovuto definire, una volta per tutte, la questione ed evitare l’insorgere di un contenzioso fra l’INPS e numerosi professionisti. Così non è stato, perchè delle due l’una: o il legislatore è stato nuovamente poco chiaro, utilizzando in modo atecnico (il che sorprenderebbe, data la finalità interpretativa della norma) la locuzione "non soggette al versamento contributivo", oppure voleva effettivamente escludere dall’obbligo di contribuzione alla G.S., tutti i professionisti, che, sebbene non iscritti alle casse private di riferimento, versano comunque alle stesse una qualche forma di contributo, e più in particolare i contributi c.d. integrativi.
La giurisprudenza di merito ha proposto soluzioni contrastanti, anche se nettamente prevalente è l’orientamento che ritiene illegittima l’iscrizione alla G. S. eseguita di ufficio dall’INPS e la conseguente pretesa di pagamento dei contributi.
Hanno, infatti, ritenuto l’illegittimità dell’iscrizione la Corte d'Appello di Genova, il Trib. di Larino, il Trib. di Lodi, il Trib. di Napoli, il Trib. della Spezia, il Trib. di Palmi, il Trib. di Venezia, il Trib. di Catanzaro; il Trib. di Lanciano, il Trib. di Ancona, il Trib. di Roma, il Trib. di Prato, il Trib. Milano, il Trib. di Taranto, il Trib. di Avellino, il Trib. di Reggio Calabria.
Occorre precisare che la quasi totalità delle decisioni favorevoli ai professionisti riguardavano ingegneri ed architetti che, lavorando quali pubblici o privati dipendenti, già versavano contributi all’INPS o all’INPDAP per i redditi da lavoro subordinato e, inoltre, versavano il solo contributo integrativo all’ente privato previdenziale.
Molto meno numerose sono le decisioni che riguardano direttamente gli avvocati. Si segnalano: Trib. Chieti n. 121/2016 del 24/3/2016 e Trib. Bari n. 591/2015 del 28/1/2015. Entrambe le sentenze ritengono non dovuti i contributi alla G. S. INPS in presenza di contribuzione, sia pure limitata alla parte "integrativa", in favore della Cassa Forense.
E’ noto, infine, che un ampio contenzioso è attualmente in corso.
Non è facile comprendere come la questione evolverà, anche perchè in molti casi l’INPS ha già impugnato le sentenze di merito favorevoli ai professionisti, sicchè non è difficile ipotizzare un intervento, in qualche modo risolutivo della Corte di Cassazione.
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