Gestione separata: pensione supplementare
Diritto alla pensione supplementare per valorizzare i contributi nella Gestione Separata. Problemi applicativi dopo la “Legge Fornero”
L'INPS normalmente respinge la domanda delle pensionate volta a ottenere la pensione supplementare per i contributi versati nella Gestione Separata quando non sussiste, in capo alla richiedente, il requisito anagrafico richiesto dalla legge 214/2011 (c.d. Legge Fornero): in particolare, ciò accade quando la domanda è stata presentata successivamente al 31/12/2011, data a partire dalla quale l'età pensionabile per le donne è stata elevata da 60 anni a 63 anni e 6 mesi.
In base all'art. 1, comma 2, D.M. 282/1996, si può ottenere una pensione supplementare da liquidare a carico della Gestione Separata, "qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto a una prestazione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ..., delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ..., nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti ... ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreché in possesso dei requisito di età".
Ora, l'art. 5 L. 1338/1962 prevede che: "L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma. Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richie-dente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme per l'assicurazione obbligatoria ... La pensione supplementare diretta: a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda...".
Tale ultima normativa stabilisce espressamente i seguenti presupposti per conseguire il diritto alla pensione supplementare: 1) liquidazione di un trattamento pensionistico principale; 2) compimento dell'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia. Stabilisce altresì il momento della decorrenza della pensione supple-mentare, individuato nella data di presentazione della domanda amministrativa.
Dalla lettera della legge si evince chiaramente che la domanda amministrativa incide solamente sulla decorrenza del beneficio, mentre il diritto nasce al perfezionamento dei requisiti ivi indicati.
Pertanto la persona che al 31/12/2011, ossia prima dell'entrata in vigore della L. 214/2011, aveva già acquisito il diritto alla pensione supplementare, se a quella data era in possesso dei requisiti per la liquidazione di trattamento pensionistico principale (con decorrenza posticipata secondo il sistema delle cc.dd. finestre) e avendo raggiunto, sempre a quella data, l'età di 60 anni.
La circostanza che la domanda sia sta presentata successivamente al 31/12/2011 non può risolversi in suo danno, ma rileva solamente ai fini della decorrenza della pensione supplementare.
A tale riguardo la Cassazione, con sentenza n. 1779/1997 ha stabilito che "Il diritto alla pensione supplementare, prevista dall'art. 5 L. 12 agosto 1962 n. 1338 ... nel caso in cui i contributi accreditati presso quest'ultima assicurazione non siano sufficienti per una pensione autonoma, deve intendersi sorto e maturato sulla base del versamento dei relativi contributi, mentre la domanda di liquidazione, che influisce sulla decorrenza della pensione, costituisce una mera condizione sospensiva dell'acquisizione del diritto, che quindi viene retroattivamente a consolidarsi ed è disciplinato sulla base della legislazione vigente al momento della maturazione (cfr. anche Tribunale Firenze, 25/11/2009 n. 1239 e Corte Appello Firenze, 27/04/2011 n. 538).
Perciò la pensionata che abbia maturato il diritto alla pensione principale nel corso del 2011 e abbia compiuta i 60 anni prima del 31/12/2011 può vantare il diritto alla pensione supplementare per i contributi versati nella Gestione Separata, ricorrendo all'Autorità Giudiziaria contro il diniego dell'INPS.
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