Giro di vite sulle compensazioni Iva


Possibilità e Modalità di Utilizzo del credito Iva. Limiti per utilizzo massimo
Giro di vite sulle compensazioni Iva
La Legge di Bilancio 2018 presenta una novità di grande rilievo, che va ulteriormente ad incidere sulla possibilità e sulle modalità di compensazione dei crediti effettuata con modello F24.
Sicuramente possiamo ricordare che nel tempo sono state introdotte restrizioni all’utilizzo del credito in compensazione "orizzontale", ovvero compensato con utilizzo del modello F24 a copertura, totale o parziale, di debiti di natura diversa da quelli del credito utilizzato in compensazione stesso.
Le restrizioni sinora introdotte hanno riguardato sostanzialmente l’importo massimo che può essere utilizzato in compensazione senza necessità che il credito sia "garantito" dall’apposizione di visto di conformità da parte di un professionista abilitato a tal fine, oppure dall’organo di controllo societario, per le società di capitali che ne sono provviste.
Si è fissato una soglia massima di utilizzo ‘libero da visto’ di euro 5.000 (da considerarsi distintamente per ciascun credito vantato).
Nell’utilizzare un credito in compensazione orizzontale, pertanto, allo stato attuale delle cose occorre considerare il monte crediti a disposizione, e confrontarlo con gli utilizzi effettuati, per valutare se il credito stesso debba essere provvisto di visto per poter essere oggetto di compensazioni. Per completezza occorre anche ricordare che taluni crediti possono essere compensati solo previa trasmissione telematica della dichiarazione dalla quale emergono, e nel rispetto di determinate tempistiche, mentre altri, come si è detto, possono essere utilizzati anche prima dell’invio del dichiarativo.
Fatta questa breve premessa, dalla bozza di Manovra 2018 emerge che la compensazione dei crediti potrebbe essere ulteriormente gravata di problematiche. Viene infatti stabilito che "l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo del credito".
Emerge quindi la volontà di sottoporre ad una verifica ulteriore i modelli F24 che espongono crediti in compensazione. Tale ulteriore verifica, volta a controllare proprio l’aspetto compensazione, potrebbe comportare che la delega venga "parcheggiata" in attesa di ulteriori controlli sul credito, per un tempo massimo di trenta giorni. Si legge inoltre che "se dall’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni ed i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega non è eseguito e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati".
Una complicazione abbastanza rilevante, se consideriamo che gli elementi che determineranno la valutazione del "profilo di rischio" non sono attualmente stati nemmeno ipotizzati. Si rimanda, infatti, ad un "provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate" che dovrà stabilire "i criteri e le modalità di attuazione" delle nuove disposizioni che si intende introdurre. Quello che appare comunque evidente, sin da ora, è che la strada delle compensazioni si presenta sempre più difficile da percorrere. Confermato dalla Legge 205/2017, comma 990) che ha previsto, a decorrere dal 1° marzo 2018, la sospensione delle deleghe di pagamento F24 fino a 30 giorni in caso di irregolarità, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni. Un giro di vite in cui l’Agenzia delle Entrate è protagonista poiché, sulla base del quadro normativo vigente, opera già controlli preventivi sui modelli F24 che presentano compensazioni di crediti IVA per importi superiori a 5.000 euro annui.

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di Studio Molinaro

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