Giuochi proibiti
Caratteristiche e tratti giurisprudenziali
Come tutti sanno ciò che viene comunemente chiamato come "vizio del giuoco" non costituisce solamente un'immoralità, ma è un fatto profondamente antisociale, poichè provoca una fomentazione della cupidigia di denaro, diffonde un messaggio sociale di avversione al lavoro e al risparmio, deprime la dignità della persona ed è causa di molte tragedie individuali e familiari e, spesso, anche dei delitti. Lo Stato non può e non dovrebbe rimanere indifferente dinanzi a questo triste fenomeno e per questo motivo interviene a tutela con la sanzione punitiva per impedirlo o quanto meno ostacolarlo e scoraggiarlo. Allo scopo ora indicato sono dirette alcune norme tra cui le norme contravvenzionali contenute negli articoli dal 718 al 723 del codice; queste norme trattano in modo principale il giuoco d'azzardo. Il legislatore ha ritenuto dunque opportuno fornire la nozione di questi giuochi, dichiarando all'articolo 721 che "sono giuochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita oppure la perdita è interamente aleatoria". Requisiti essenziali del gioco d'azzardo, pertanto, sono l'alea ed il fine di lucro; mentre è irrilevante che il giuoco sia o meno inserito negli elenchi di cui all'articolo 110 T.U. di Pubblica Sicurezza, come afferma la stessa Corte di Cassazione nella Sentenza 6 Maggio 1985 in Riv. Pen. 1986, 831. Per qaunto riguarda l'alea essa consiste nel caso fortuito e deve essere valutata oggettivamente sulla base della natura e delle regole del giuoco, e non già in relazione all'esperienza della persona che vi partecipa. Naturalmente in questa non rientra il risultato che dipende da manovre fraudolente, come da esempio il barare. Poichè in quest'ultimo casa si paleserebbe il reato di truffa disciplinato dal nostro codice penale nell'articolo 640 c.p. Per difetto del requisito stesso di alea non sono giuochi d'azzardo quelli in cui la vincita o la perdita dipendono esclusivamente dalla perizia del giocatore, mentre al contrario sono senza dubbio giochi d'azzardo quelli in cui il risultato è affidato esclusivamente alla sorte, come la tombola, i dadi, la roulette, il macao, ecc. E' ben noto, peraltro, che in moltissimi giuochi l'esito è dovuto tanto al caso fortuito quanto all'abilità del giocatore e che il reciproco rapporto di questi elementi varia molto da caso a caso. In tali ipotesi il legislatore vuole che siano considerati come giuochi d'azzardo tutti quei giuochi in cui "la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria" in altre parole i giuochi in cui l'influenza del fortuito prevale in modo assoluto. Tale caratteristica è stata dalla giurisprudenza riconosciuta, fra gli altri giuochi, al baccarà, al poker, al ramino, al pinnacolo, al biliardino, al domino, i quali perciò sono stati classificati come "giuochi d'azzardo". Ma l'aleatorietà del giuoco intesa nel senso applicato non basta per l' applicazione delle norme incriminatrici, si richiede anche un altro elemento come sopra citato: il "fine di lucro". Quindi ne deriverà come conseguenza logica l'esclusione dalla previsione di legge tutti quesi giochi che pur rientrando nella categoria suddetta sono utilizzati al solo scopo di passatempo o di divertimento, poichè corrisponde alla mnacanza del secondo elemento essenziale per poter configurare l'ipotesi di reato finora esaminata.
Articolo del: