Giustizia sportiva
1) Definizione 2) Ordinamento 3 Rapporti tra giustizia amministrativa e giudice statale
L'art. 1 Legge n. 280/2003 al co. 1 afferma solennemente che "la Repubblica riconosce e garantisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale". Il successivo comma 2 della medesima Legge precisa in particolare che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo. Il legislatore postula espressamente l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale che altrettanto espressamente riconosce e di cui si assume l'onere della garanzia; d'altra parte ammette altrettanto espressamente che l'autonomia dell'ordinamento sportivo trova un limite insuperabile in alcune situazioni giuridiche soggettive, rispetto alle quali l'ordinamento giuridico statale rivendica il diritto primario di assicurare e garantire la relativa tutela. La criticità tra i due ordinamenti è rappresentato dal sistema di "giustizia sportiva". Per cogliere il novum, rappresentato proprio dalla disciplina contenuta nella già citata Legge 280/2003, occorre ricordare che il principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo aveva dato luogo precedentemente al sistema del c.d. vincolo di giustizia consistente nella circostanza secondo la quale all'interno degli statuti e dei regolamenti delle singole federazioni erano inserite clausole compromissorie che imponevano alle società e agli atleti di adire per tutte le controversie connesse all'attività sportiva i soli organi di giustizia sportiva. Orbene il vincolo di giustizia di natura sostanzialmente contrattuale, comportava l'obbligo di accettare e rispettare le decisioni degli organi federali senza alcuna possibilità di invocare la tutela innanzi agli organi di giustizia statale, pena la revoca dell'affiliazione per le società e la radiazione per i tesserati. A tal proposito il giudice statale ha ritenuto che la clausola compromissoria sopracitata non poteva operare laddove si fosse in presenza di interessi legittimi, i quali essendo strettamente connessi agli interessi pubblici non avrebbero potuto essere preventivamente rinunziati sia da un punto di vista generale che temporale alla tutela giurisdizionale; d'altra parte in ordine ai diritti disponibili si poneva il problema della ammissibilità e della conseguente validità della rinuncia ad adire la giustizia statale, poichè si poneva il problema che gli organi di giustizia sportiva non possedevano le caratteristiche di imparzialità e terzietà necessarie per l'esercizio della funzione giustiziale. Alla luce di queste considerazioni si giustificavano le criticità del sistema di giustizia sportiva, poichè il punto di scontro dei due ordinamenti è rappresentato da quelle situazioni che riguardano il cittadino e la società sportiva, che trovano fondamento nell'ordinamento sportivo ma che allo stesso tempo lo superano investendo la posizione del cittadino tutelato non più solamente dalla Legge 280/2003 ma anche e soprattutto dalgi artt. 24 e 113 della Costituzione. Tale punto di criticità è stato risolto dal legislatore il quale modificando la legge 280/2003, ed improntando alla chiarezza, alla trasparenza, alla semplificazione e all'effettiva tutela del cittadino e dello sportivo dinanzi alla legge ha stabilito che il ricorso alla giustizia ordinaria è stabilità solo nel caso in cui 1) via sia stato un esaurimento dei gradi della giustizia sportiva; 2) la giurisdizione del giudice ordinario è competente sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti; 3) quando la giurisdizione del giudice amministrativo in sede esclusiva non sia riservata agli asltri organi di giustizia amministrativa. Dunque, sulla base di tale modifica legislativa, la giustizia statale rappresenta una forma di tutela precostituita ed irrinunciabile alla quale il cittadino può rivolgersi solo quando la sua posizione non sia stata tutelata in modo adeguato ed auspicabile nelle sedi interne.
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