Gli accordi prematrimoniali
Possibilità per i coniugi di disciplinare, in qualsiasi momento, i loro rapporti patrimoniali
Nel nostro ordinamento i coniugi possono regolamentare convenzionalmente il loro regime patrimoniale, ai sensi dell’art. 162 c.c., anteriormente al matrimonio, al momento della celebrazione dello stesso ed anche durante la vita matrimoniale, scegliendo, per esempio, tra comunione legale o separazione dei beni.
La proposta di introdurre gli accordi prematrimoniali riconosce ai coniugi la possibilità di disciplinare, in qualsiasi momento, anche prima di contrarre il matrimonio, i loro rapporti patrimoniali, specialmente nell’ottica di un’eventuale separazione personale o di un eventuale divorzio.
Il contenuto delle convenzioni in parola non incide sui diritti e sugli obblighi inderogabili (quali il diritto agli alimenti o il dovere di assistenza morale e materiale ex art. 143 c.c.) che derivano dal matrimonio, e sullo status coniugale. In altri termini, attraverso tali accordi prematrimoniali è possibile specificare e determinare l’entità e le modalità concrete per la realizzazione dei diritti disponibili e per l’adempimento dei doveri disponibili che scaturiscono dal matrimonio.
Nella proposta è stato previsto che le convenzioni riguardanti figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti devono essere preventivamente autorizzate dal giudice, al fine di tutelare sostanzialmente i diritti e le aspettative dei figli.
Con riguardo alla forma della convenzione, si richiede l’atto pubblico redatto da notaio alla presenza di due testimoni. La medesima forma è richiesta anche per le modifiche o lo scioglimento della convenzione.
Riconoscere ai coniugi la possibilità di disciplinare, in qualsiasi momento, anche prima di contrarre il matrimonio, i loro rapporti patrimoniali anche nell’ottica di un’eventuale separazione personale ovvero di un eventuale divorzio evita che la negoziazione di tali rapporti avvenga quando il matrimonio è già entrato in crisi, in presenza di reciproche recriminazioni e rivendicazioni.
La proposta di introdurre gli accordi prematrimoniali riconosce ai coniugi la possibilità di disciplinare, in qualsiasi momento, anche prima di contrarre il matrimonio, i loro rapporti patrimoniali, specialmente nell’ottica di un’eventuale separazione personale o di un eventuale divorzio.
Il contenuto delle convenzioni in parola non incide sui diritti e sugli obblighi inderogabili (quali il diritto agli alimenti o il dovere di assistenza morale e materiale ex art. 143 c.c.) che derivano dal matrimonio, e sullo status coniugale. In altri termini, attraverso tali accordi prematrimoniali è possibile specificare e determinare l’entità e le modalità concrete per la realizzazione dei diritti disponibili e per l’adempimento dei doveri disponibili che scaturiscono dal matrimonio.
Nella proposta è stato previsto che le convenzioni riguardanti figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti devono essere preventivamente autorizzate dal giudice, al fine di tutelare sostanzialmente i diritti e le aspettative dei figli.
Con riguardo alla forma della convenzione, si richiede l’atto pubblico redatto da notaio alla presenza di due testimoni. La medesima forma è richiesta anche per le modifiche o lo scioglimento della convenzione.
Riconoscere ai coniugi la possibilità di disciplinare, in qualsiasi momento, anche prima di contrarre il matrimonio, i loro rapporti patrimoniali anche nell’ottica di un’eventuale separazione personale ovvero di un eventuale divorzio evita che la negoziazione di tali rapporti avvenga quando il matrimonio è già entrato in crisi, in presenza di reciproche recriminazioni e rivendicazioni.
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