Gli adeguamenti statutari degli Enti del Terzo settore


Ecco quali sono i dati e le regole che occorre inserire negli atti costitutivi e/o negli statuti degli ETS
Gli adeguamenti statutari degli Enti del Terzo settore

Il Codice del Terzo settore, entrato in vigore dal 3 agosto 2017, mira a riordinare tutta la normativa riguardante gli Enti del Terzo settore (ETS). La riforma prevede innanzitutto la creazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), una sorta di registro delle imprese simile a quello conservato dalle camere di commercio nel quale si dovranno iscrivere i nuovi ETS e dove andranno comunicati numerosi dati relativi all’ente, depositati annualmente i rendiconti, le variazioni dei membri del consiglio direttivo ed altri elementi specificatamente elencati. Il codice introduce, inoltre, numerosi vincoli, attività di monitoraggio, obblighi di trasparenza, vigilanza e controllo in cambio di alcuni vantaggi fiscali.

Il Codice del Terzo settore stabilisce i contenuti dell’atto costitutivo ed identifica lo statuto come parte integrante dello stesso e come l’insieme delle “norme relative al funzionamento dell'ente”. Viene, inoltre, specificato che “in caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde”.

L’attività di adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore consiste nel rendere conforme gli elementi di un contratto associativo in normale corso di esecuzione alla nuova normativa. L’adeguamento può essere di due tipologie:

  • obbligatorio, volto a rendere conforme le parti essenziali dello statuto alla legge sopravvenuta. Esso può realizzarsi attraverso l’inserimento di dati e regole imposti dalla nuova legge nell’ambito dell’atto costitutivo e/o lo statuto sociale oppure con la soppressione od eliminazione di alcune regole statutarie che risultano incompatibili o vietate dalla nuova disciplina;
  • facoltativo o volontario, con cui si decide di sfruttare gli spazi dell’autonomia statutaria concessi dal legislatore per un determinato modello associativo.

La TABELLA SOTTOSTANTE individua quali siano i dati e le regole che occorre inserire negli atti costitutivi e/o negli statuti degli ETS, fermo restando che ogni ente deve essere specificatamente analizzato per non omettere dati che potrebbero risultare determinanti. Qualora gli atti costitutivi e/o gli statuti sociali risultassero manchevoli di questi dati, sarebbero ritenuti difformi dalle nuove disposizioni inderogabili.

 

Denominazione sociale

La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di “Ente del terzo settore” o l’acronimo “ets”, ovvero per alcuni enti tipici, l’espressione imposta dalla disciplina particolare per essi prevista. È il caso, ad esempio, delle Associazioni di promozione sociale (APS), delle Organizzazioni di volontariato (ODV) e degli enti filantropici.

Esclusione dello scopo di lucro

L’assenza di fini lucrativi deve essere espressamente formulata senza l’utilizzo di espressioni dubbie o equivoche.

Indicazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite

Gli ETS si distinguono dagli altri enti perché perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In attesa che la legge stabilisca con precisione come questo deve trovare conferma nelle clausole statutarie è opportuno e consigliabile l’inserimento nello statuto di una clausola che riproduca letteralmente l’espressione già utilizzata dal legislatore.

Oggetto sociale dell’ente

È obbligatorio inserire nello statuto come oggetto sociale dell’ente una o più delle attività di interesse generale presenti nell’elenco fornito dall’articolo 5 del Codice del Terzo settore.

Sede legale

Per una corretta individuazione della sede legale nell’atto costitutivo degli ETS è necessaria l’indicazione dell’indirizzo completo: comune, via e numero civico.

Nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori

L’atto costitutivo degli ETS deve contenere la nomina dei primi amministratori. La nomina dell’organo di controllo interno, anche monocratico, con almeno uno dei suoi componenti scelti tra i revisori legali, è sempre obbligatoria nelle fondazioni ed eventuale nelle associazioni del Terzo settore.

Norme sull’ordinamento, sull’amministrazione e sulla rappresentanza dell’ente

Una parte fondamentale dello statuto è sicuramente quella delle regole sulla struttura organizzativa e, in particolare, le regole relative al funzionamento degli organi dell’ente.

Diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti

L’adesione all’associazione determina la nascita di diversi diritti ed obblighi in capo all’associato che devono essere esplicitati.

Requisiti per l’ammissione di nuovi associati

È necessario indicare i requisiti che devono possedere gli associati. Nella pratica negli statuti degli enti non lucrativi spesso, però, queste indicazioni sono piuttosto generiche tali da ricomprendere tutti coloro che decidono di aderire senza alcuna predeterminazione di requisiti particolari.

Devoluzione del patrimonio sociale

La legge stabilisce che in caso di estinzione o scioglimento dell’Ente il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del terzo settore o alla Fondazione Italia sociale.

Occorre dunque inserire nello statuto a quale Ente gli associati vogliano devolvere il patrimonio. In mancanza di questa dicitura esso sarà devoluto alla Fondazione Italia sociale.

 

Il Codice del Terzo settore concedeva alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato, già iscritte nei relativi registri prima del 3 agosto 2017, il termine di 18 mesi per adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni. Questo termine ha subito nel tempo diverse proroghe che lo avevano fatto slittare al 30 giugno 2020.

In seguito all’emergenza COVID-19 ed alla conseguente difficoltà di convocare gli organi sociali, il governo attraverso il decreto Cura Italia ha ulteriormente prorogato l’adeguamento dello statuto fissando la sua scadenza al 31 ottobre 2020. La modifica dello statuto può essere approvata con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria

Sempre lo stesso decreto, alla stessa data il termine utile per l'approvazione dei bilanci di esercizio delle Onlus, delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale.

 

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di Matteo Venturato

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