Gli affidamenti in house nella sentenza 2291/2015


1. Introduzione. 2. I chiarimenti del Consiglio di Stato.
Gli affidamenti in house nella sentenza 2291/2015
1. Introduzione.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 2291 del 7 maggio 2015[1] si apprezza perché offre alcuni spunti di riflessione in merito alle attuali possibilità di procedere ad una gestione in house dei servizi pubblici locali. La Sezione III del supremo Organo di giustizia amministrativa compie un’utile ricostruzione dei più recenti nova che hanno interessato la materia, soprattutto in merito all’esatta ermeneusi dell’articolo 4, commi 7 e 8, del d.l. n. 95/2012.

2. I chiarimenti del Consiglio di Stato.
Com’è noto, la disposizione in parola è stata di recente oggetto di scrutinio del Giudice delle leggi che ne ha sancito l’illegittimità costituzionale dei commi 1, 2, 3 (secondo periodo), 3 sexies e 8, non incidendo sul portato dei commi 4 e 7. Le ragioni che hanno spinto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 229/2013[2], a ritenere le disposizioni segnalate non in linea con l’articolo 117, comma 4, in quanto lesive dell’autonomia organizzativa e di funzionamento delle Regioni che spetta solo a queste ultime regolamentare, sono ben state riassunte nell’arresto in commento il cui snodo argomentativo appare essenzialmente condivisibile sia nelle sue articolazioni logico-giuridiche che nelle conclusioni che ne costituiscono il naturale approdo. In particolare, è senz’altro condivisibile la posizione dei Giudici di Palazzo Spada quando affermano che l’articolo 4, comma 7, del d.l. n. 95/2012 operi una "(...) scelta dichiaratamente pro-concorrenziale che non può certamente ritenersi irragionevole (...)", tant’è che la stessa Corte Costituzionale ne ha fatto salvo il portato in quanto "(...) la disposizione obbedisce alla finalità, dichiarata dallo stesso Legislatore, "di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori sul territorio nazionale" e va quindi ricondotta alla materia della "tutela della concorrenza" rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Sato (...)". In questo senso, appare corretta l’interpretazione del Collegio di non accordare all’abrogato comma 8 del d.l. n. 95/2012 una portata derogatoria rispetto al precedente comma 7 anche se limitatamente alle eccezioni elencate nell’inciso comma 3, vale a dire alle "(...) società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica"; [al]le "società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza"; "[al]le società di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e 8" dello stesso d.l. (si tratta della SOGEI e della CONSIP); [al]le "società finanziarie partecipate dalle regioni"; "[a] quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari" individuate con d.P.C.M; ed infine [a]i casi in cui "per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l’amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato", dovendosi in tali casi procedere ad un’analisi del mercato e predisporre una relazione sulla quale avrebbe espresso un parere vincolante l’AGCM (...)". Questo perché la ratio della novella del 2012 era esattamente quella di "(...) limitare il ricorso alle società pubbliche, tra l’altro escludendolo nel settore dell’acquisizione di beni e servizi strumentali, che non veniva tipologicamente considerato tra le eccezioni (...)". Piuttosto, dove l’arresto in esame non convince è, invece, nella parte in cui esso afferma la insussistenza di alcun obbligo in capo ai Legislatori nazionali di disciplinare il fenomeno degli affidamenti in house. L’assunto non sembra cogliere nel segno proprio per le ragioni evidenziate dagli stessi magistrati di Palazzo Spada. Infatti, se è pur vero che l’articolo 12 della Direttiva 24/2014/Ue contiene un disciplina talmente di dettaglio da renderla self-executing[3], come peraltro rilevato dal Consiglio di Stato con proprio parere n. 298/20154[4], è, tuttavia, altrettanto vero che il testo di legge debba pur sempre essere recepito entro il 18 aprile 2016, imponendone, di conseguenza, una specifica regolamentazione del fenomeno che, in quella sede, ben potrà essere limitato negli effetti applicativi o, addirittura, essere del tutto escluso in taluni settori specifici.
In conclusione, le limitazioni poste dal Consiglio di Stato in merito all’attuale possibilità di procedere ad affidamenti in house, anche con riferimento alle società chiamate a gestire servizi pubblici locali di interesse generale, appaiono decisamente in linea con l’esigenza di razionalizzarne i costi, da ultimo, chiaramente evidenziata dal portato dell’articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190/2014[5].

[1] Per una lettura integrale del testo si rinvia a www.lexitalia.it; n. 5/2015.
[2] Per una lettura integrale del testo si rinvia a www.lexitalia.it; n. 7-8/2013. Per un commento sull’argomento si rinvia, tra gli altri, a G. GUZZO, SPL: tra spinte legislative ed interventi correttivi della Corte costituzionale; in www.ildirittoamministrativo.it; 5 novembre 2013.
[3] Per un commento sull’argomento si rinvia, tra gli altri, a G. GUZZO, La Direttiva Ue n. 2014/24/Ue e le nuove regole in materia di affidamenti in house: riflessioni minime e prime interpretazioni; in www.lexitalia.it; n. 7-8/2014;
[4] Per un commento sull’argomento si rinvia, tra gli altri, a G. GUZZO, Affidamenti in house e legislazione interna: il CdS "abilita" l’immediata applicazione interna dell’articolo 12 della Direttiva n. 2014/24/Ue; in www.lexitalia.it; n. 2/2015.
[5]Per un commento sull’argomento si rinvia, tra gli altri, a G. GUZZO, Società partecipate e "Legge di Stabilità": tutto si trasforma, nulla cambia; in www.dirittodeiservizipubblici.it del 27 gennaio 2015.

Articolo del:


di Prof. Avv. Gerardo Guzzo

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