Gli effetti della cessata materia del contendere
E` la causa di estinzione del processo tributario che suscita piu' interesse e deriva dalla volontà del ricorrente di chiudere le pendenze tributarie
Il Decreto Legislativo n.546 del 1992 stabilisce tre diversi modi per l'estinzione del processo tributario:
- rinuncia al ricorso
- inattivita' delle parti
- cessazione della materia del contendere
L'estinzione per rinuncia al ricorso si ha quando una delle parti decide di recedere dal rapporto processuale rinunciandovi formalmente.
Per quanto figuarda l'inattivita' delle parti questa si verifica nel caso in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non abbiano provveduto a proseguire entro il termine indicato dalla Legge o dal giudice.
Ma la causa di estinzione che suscita piu' interesse e' quella per cessazione della materia del contendere. Le cause di estinzione derivano dall'adesione del ricorrente a voler definire e quindi chiudere le sue pendenze tributarie previste dalla Legge.
Si puo' ottenere tutto cio' in diversi modi:
- adesione ad un condono fiscale
- avendo annullamento in autotutela dell'atto impugnato
- conciliazione giudiziale o extragiudiziale.
Nel caso di cessazione della materia del contendere le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di Legge.
- rinuncia al ricorso
- inattivita' delle parti
- cessazione della materia del contendere
L'estinzione per rinuncia al ricorso si ha quando una delle parti decide di recedere dal rapporto processuale rinunciandovi formalmente.
Per quanto figuarda l'inattivita' delle parti questa si verifica nel caso in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non abbiano provveduto a proseguire entro il termine indicato dalla Legge o dal giudice.
Ma la causa di estinzione che suscita piu' interesse e' quella per cessazione della materia del contendere. Le cause di estinzione derivano dall'adesione del ricorrente a voler definire e quindi chiudere le sue pendenze tributarie previste dalla Legge.
Si puo' ottenere tutto cio' in diversi modi:
- adesione ad un condono fiscale
- avendo annullamento in autotutela dell'atto impugnato
- conciliazione giudiziale o extragiudiziale.
Nel caso di cessazione della materia del contendere le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di Legge.
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