Gli Enti di tipo associativo
Panoramica degli Enti di tipo associativo (parte II)
Riguardo le associazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, le attività svolte si considerano non commerciali se rispettano determinate condizioni:
· le attività sono effettuate dalle sopra dette tipologie di associazioni;
· le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono rese nei confronti degli associati;
· le attività sono effettuate "in diretta attuazione degli scopi istituzionali".
Non rispettando le precedenti condizioni, l'articolo 148, comma 4, del Tuir, considera commerciali, anche se rese ai soci o associati:
· le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
· la somministrazione di pasti;
· l’erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
· le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;
· le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;
· la gestione di spacci aziendali e di mense;
· l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
· la gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
· la pubblicità commerciale;
· le telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Deroghe:
In relazione al precedente elenco si considera non commerciale:
- secondo il comma 5 dell’art. 148 del Tuir, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso bar e simili situati presso la sede dell'attività istituzionale, effettuata nei confronti di iscritti, associati o partecipanti a organizzazioni affiliate;
- secondo il comma 6, l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici svolta da: associazioni di promozione sociale; associazioni politiche, sindacali, di categoria; associazioni religiose (al fine della "non commercialità" i destinatari delle attività sopra individuate devono essere gli iscritti, gli associati e i partecipanti a organizzazioni affiliate, mentre le attività stesse devono essere strettamente complementari rispetto a quelle istituzionali);
- secondo il comma 7 considera le seguenti attività esercitate da organizzazioni sindacali e di categoria:
· cessione di pubblicazioni riguardanti i Ccnl;
· l'assistenza prestata, prevalentemente a iscritti, associati e partecipanti, in materia di applicazione dei Ccnl, verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione.
Vincoli statutari
Per godere delle disposizioni speciali riferite alle associazioni politiche, sindacali, ecc., il comma 8 dell’art. 148 del Tuir prevede rigide clausole da inserire negli atti costitutivi o negli statuti.
E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione e salvo che ciò non sia imposto dalla legge:
· utili o avanzi di gestione;
· fondi, riserve, capitale.
All’atto dello scioglimento, è d’obbligo devolvere il patrimonio:
· ad altra associazione con finalità analoghe;
· a fini di pubblica utilità.
La disciplina deve uniformarsi sia al rapporto associativo che alle modalità volte a garantire l'effettività di tale rapporto:
· escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
· prevedendo, per gli associati o partecipanti maggiorenni, il diritto di voto per l'approvazione/modifica dello statuto/dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi;
· rendendo obbligatorio redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie;
disciplinando:
· la libera eleggibilità degli organi amministrativi;
· il principio del voto singolo;
· la sovranità nell'assemblea dei soci, associati o partecipanti;
· i criteri di ammissione ed esclusione degli stessi soci, associati o partecipanti, e criteri e forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, nonché delle deliberazioni dei bilanci o rendiconti;
· la quota o contributo associativo sono intrasmissibili, a eccezione dei trasferimenti mortis causa;
· la quota o contributo associativo non sono rivalutabili.
Associazioni di promozione sociale:
Le associazioni di promozione sociale sono disciplinate dalla legge n. 383 del 7/12/2000. L’articolo 2, comma 1, le definisce: "associazioni riconosciute e non riconosciute, movimenti, gruppi e loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati".
Tali associazioni possono:
· promuovere azioni giurisdizionali e intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;
· intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;
· ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa, per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b);
· intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9, legge 7/8/1990, n. 241.
· le attività sono effettuate dalle sopra dette tipologie di associazioni;
· le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono rese nei confronti degli associati;
· le attività sono effettuate "in diretta attuazione degli scopi istituzionali".
Non rispettando le precedenti condizioni, l'articolo 148, comma 4, del Tuir, considera commerciali, anche se rese ai soci o associati:
· le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
· la somministrazione di pasti;
· l’erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
· le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;
· le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;
· la gestione di spacci aziendali e di mense;
· l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
· la gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
· la pubblicità commerciale;
· le telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Deroghe:
In relazione al precedente elenco si considera non commerciale:
- secondo il comma 5 dell’art. 148 del Tuir, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso bar e simili situati presso la sede dell'attività istituzionale, effettuata nei confronti di iscritti, associati o partecipanti a organizzazioni affiliate;
- secondo il comma 6, l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici svolta da: associazioni di promozione sociale; associazioni politiche, sindacali, di categoria; associazioni religiose (al fine della "non commercialità" i destinatari delle attività sopra individuate devono essere gli iscritti, gli associati e i partecipanti a organizzazioni affiliate, mentre le attività stesse devono essere strettamente complementari rispetto a quelle istituzionali);
- secondo il comma 7 considera le seguenti attività esercitate da organizzazioni sindacali e di categoria:
· cessione di pubblicazioni riguardanti i Ccnl;
· l'assistenza prestata, prevalentemente a iscritti, associati e partecipanti, in materia di applicazione dei Ccnl, verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione.
Vincoli statutari
Per godere delle disposizioni speciali riferite alle associazioni politiche, sindacali, ecc., il comma 8 dell’art. 148 del Tuir prevede rigide clausole da inserire negli atti costitutivi o negli statuti.
E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione e salvo che ciò non sia imposto dalla legge:
· utili o avanzi di gestione;
· fondi, riserve, capitale.
All’atto dello scioglimento, è d’obbligo devolvere il patrimonio:
· ad altra associazione con finalità analoghe;
· a fini di pubblica utilità.
La disciplina deve uniformarsi sia al rapporto associativo che alle modalità volte a garantire l'effettività di tale rapporto:
· escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
· prevedendo, per gli associati o partecipanti maggiorenni, il diritto di voto per l'approvazione/modifica dello statuto/dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi;
· rendendo obbligatorio redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie;
disciplinando:
· la libera eleggibilità degli organi amministrativi;
· il principio del voto singolo;
· la sovranità nell'assemblea dei soci, associati o partecipanti;
· i criteri di ammissione ed esclusione degli stessi soci, associati o partecipanti, e criteri e forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, nonché delle deliberazioni dei bilanci o rendiconti;
· la quota o contributo associativo sono intrasmissibili, a eccezione dei trasferimenti mortis causa;
· la quota o contributo associativo non sono rivalutabili.
Associazioni di promozione sociale:
Le associazioni di promozione sociale sono disciplinate dalla legge n. 383 del 7/12/2000. L’articolo 2, comma 1, le definisce: "associazioni riconosciute e non riconosciute, movimenti, gruppi e loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati".
Tali associazioni possono:
· promuovere azioni giurisdizionali e intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;
· intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;
· ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa, per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b);
· intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9, legge 7/8/1990, n. 241.
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