Gli Enti di tipo associativo


Panoramica degli Enti di tipo associativo (parte II)
Gli Enti di tipo associativo
Riguardo le associazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, le attività svolte si considerano non commerciali se rispettano determinate condizioni:
· le attività sono effettuate dalle sopra dette tipologie di associazioni;
· le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono rese nei confronti degli associati;
· le attività sono effettuate "in diretta attuazione degli scopi istituzionali".

Non rispettando le precedenti condizioni, l'articolo 148, comma 4, del Tuir, considera commerciali, anche se rese ai soci o associati:
· le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
· la somministrazione di pasti;
· l’erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
· le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;
· le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;
· la gestione di spacci aziendali e di mense;
· l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
· la gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
· la pubblicità commerciale;
· le telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Deroghe:
In relazione al precedente elenco si considera non commerciale:
- secondo il comma 5 dell’art. 148 del Tuir, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso bar e simili situati presso la sede dell'attività istituzionale, effettuata nei confronti di iscritti, associati o partecipanti a organizzazioni affiliate;
- secondo il comma 6, l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici svolta da: associazioni di promozione sociale; associazioni politiche, sindacali, di categoria; associazioni religiose (al fine della "non commercialità" i destinatari delle attività sopra individuate devono essere gli iscritti, gli associati e i partecipanti a organizzazioni affiliate, mentre le attività stesse devono essere strettamente complementari rispetto a quelle istituzionali);
- secondo il comma 7 considera le seguenti attività esercitate da organizzazioni sindacali e di categoria:
· cessione di pubblicazioni riguardanti i Ccnl;
· l'assistenza prestata, prevalentemente a iscritti, associati e partecipanti, in materia di applicazione dei Ccnl, verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione.

Vincoli statutari
Per godere delle disposizioni speciali riferite alle associazioni politiche, sindacali, ecc., il comma 8 dell’art. 148 del Tuir prevede rigide clausole da inserire negli atti costitutivi o negli statuti.
E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione e salvo che ciò non sia imposto dalla legge:
· utili o avanzi di gestione;
· fondi, riserve, capitale.

All’atto dello scioglimento, è d’obbligo devolvere il patrimonio:
· ad altra associazione con finalità analoghe;
· a fini di pubblica utilità.

La disciplina deve uniformarsi sia al rapporto associativo che alle modalità volte a garantire l'effettività di tale rapporto:
· escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
· prevedendo, per gli associati o partecipanti maggiorenni, il diritto di voto per l'approvazione/modifica dello statuto/dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi;
· rendendo obbligatorio redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie;
disciplinando:
· la libera eleggibilità degli organi amministrativi;
· il principio del voto singolo;
· la sovranità nell'assemblea dei soci, associati o partecipanti;
· i criteri di ammissione ed esclusione degli stessi soci, associati o partecipanti, e criteri e forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, nonché delle deliberazioni dei bilanci o rendiconti;
· la quota o contributo associativo sono intrasmissibili, a eccezione dei trasferimenti mortis causa;
· la quota o contributo associativo non sono rivalutabili.

Associazioni di promozione sociale:
Le associazioni di promozione sociale sono disciplinate dalla legge n. 383 del 7/12/2000. L’articolo 2, comma 1, le definisce: "associazioni riconosciute e non riconosciute, movimenti, gruppi e loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati".
Tali associazioni possono:
· promuovere azioni giurisdizionali e intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;
· intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;
· ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa, per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b);
· intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9, legge 7/8/1990, n. 241.

Articolo del:


di Angelo Facchini

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