Gli interessi di mora nei fallimenti


La Cassazione conferma l'opponibilità degli interessi di mora alle procedure concorsuali
Gli interessi di mora nei fallimenti
Con l'ordinanza n. 8979/2016, la Suprema Corte ha riconciuto il seguente principio di diritto: il giudice, nel valutare l’opponibilità del saggio di interesse di cui al D.Lgs. 231/02, deve verificare se il rapporto sottostante alla domanda di insinuazione preveda l’applicazione di tale D.Lgs.

In altre parole ed a titolo esemplificativo, nel caso in cui un creditore chieda l’insinuazione al passivo fallimentare di un creditore derivante da uno dei rapporti commerciali, così come definiti dal D.Lgs. 23/02, il Giudice Delegato dovrà riconoscere che gli interessi vengano calcolati sulla base del suddetto saggio.

Viene così superata la precedente interpretazione che prevedeva l’opponibilità dei soli interessi legali alle procedure. Ovviamente, gli interessi andranno calcolati sino alla data di dichiarazione di fallimenti.
Si segnala, sul punto, che già alcuni tribunali di merito avevano riconosciuto, secondo diversi ragionamenti logico giuridici, l’applicabilità degli interessi ex D.Lgs. 231/02 in sede di ammissione al passivo fallimentare (vedasi Tribunale di Milano Decreto 10419 del 26/08/14 e Sentenza 775 del 01/06/2015 nonché Tribunale di Mantova del 13/05/2014).

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di claudio alesse

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