Gli investimenti stranieri nel mercato EAU
Gli investimenti stranieri si qualificano in investimenti diretti e investimenti indiretti
Le forme di investimento da parte di aziende straniere nel mercato degli Emirati Arabi Uniti
Nella prassi commerciale internazionale gli investimenti stranieri si qualificano in due categorie:
a) investimenti indiretti
b) investimenti diretti.
Gli investimenti indiretti sono quelle forme di investimento che non sono volte a costituire una presenza stabile dell’azienda straniera nel territorio di investimento, e sono rappresentate principalmente dalla compravendita, dall’agenzia, dalla distribuzione e dal franchising.
Gli investimenti diretti, invece, sono quelle forme di investimento che sono volte a costituire una presenza stabile dell’azienda straniera nel territorio di investimento, attraverso principalmente l’apertura di uffici di rappresentanza, o di succursali, e attraverso la costituzione o l’acquisizione di società locali.
Investimenti indiretti
Un’azienda italiana che intenda avviare la commercializzazione dei propri prodotti nel mercato degli EAU, ma non ha ancora una propria organizzazione di vendita in loco, può considerare di vendere i propri prodotti
a) direttamente al cliente emiratino, tramite un normale contratto di compravendita o di fornitura
b) attraverso le figure di intermediari maggiormente invalse nella prassi internazionale (gli agenti, distributori e franchisee).
La compravendita rappresenta certamente la forma contrattuale più semplice di "export" dei prodotti negli EAU.
Tuttavia, in considerazione del fatto che i prodotti stranieri possono essere importati negli EAU solo da soggetti muniti di apposite licenze, l’azienda italiana dovrà assicurarsi che l’acquirente emiratino disponga di queste licenze.
Questa è una limitazione all’importazione dei prodotti negli EAU e quindi può risultare opportuno per l’azienda italiana provvedere alla nomina di un agente o un distributore, o un franchisee per il territorio, i quali poi provvederanno a tutti gli incombenti doganali, ciò soprattutto nel caso in cui la clientela selezionata sia costituita da utilizzatori che non dispongono delle necessarie licenze o comunque che difficilmente accetterebbero di provvedere all’espletamento delle formalità doganali all’importazione (come nel caso, ad es., del settore luxury).
Investimenti diretti
Come detto, gli investimenti diretti sono quelle forme di investimento che sono volte a costituire una presenza stabile dell’azienda straniera nel territorio di investimento attraverso l’apertura di uffici, di rappresentanza o di succursali e attraverso la costituzione o l’acquisizione di società locali.
Le giurisdizioni in cui è possibile avviare un’attività sono la c.d. Mainland e le Free Trade Zones.
MAINLAND.
La normativa degli EAU sugli investimenti diretti esteri pone alcune limitazioni alla possibilità di investimento straniero.
In particolare, essa limita la costituzione di società interamente partecipate da stranieri, sancendo l’obbligatorietà del Local Partner per la costituzione delle stesse nella c.d. Mainland, l’obbligatorietà del c.d. National Agent per l’apertura di uffici di rappresentanza e succursali sempre nel mainland.
Questa limitazione è prevista nella Commercial Companies Law del 1984. (CCL)
La ragione di tali limitazioni ha origine e giustificazione nel background storico
economico degli EAU.
Difatti, a seguito della scoperta del petrolio, si rendeva necessario contemperare il bisogno di acquisire il know - how straniero, stante l’inesperienza nel settore, con l’esigenza di mantenere il controllo sulle attività economiche locali.
Inoltre, la necessaria presenza del soggetto locale (Local Partner Sponsor o Local Agent) garantiva a quest’ultimo un introito economico e, conseguentemente, ai governanti un consenso politico.
In particolare, il requisito della partecipazione di un soggetto emiratino al 51% del capitale delle società Mainland è rimasto invariato anche dopo la riforma del Diritto Societario degli EAU approvata con legge n. 2 del 2015, c.d. UAE Commercial Company Law New CCL, entrata in vigore il 30.06.2015.
Occorre subito evidenziare che la riforma non ha mutato radicalmente la normativa previgente, emanata nel 1984, e ha modificato solo marginalmente l’assetto strutturale della disciplina societaria emiratina, apportandovi però miglioramenti e colmando svariate lacune.
Ciò che la riforma societaria ha aggiunto è che qualsiasi trasferimento di quote che comporterebbe un impatto sulla titolarità nazionale minima obbligatoria è considerato nullo.
Questo significa che tutte le quote sociali, oggetto degli atti di trasferimento considerati nulli, saranno ex lege di proprietà del socio nazionale, ossia del socio emiratino, a dispetto di tutti gli accordi contrari che il socio nazionale abbia potuto firmare con il soggetto straniero.
Sulla base di queste limitazioni un’azienda italiana che intenda istituire una presenza stabile nel territorio degli EAU ai fini della penetrazione commerciale potrà considerare le seguenti opzioni:
1) registrare un ufficio di rappresentanza o succursale dell’azienda italiana;
2) costituire una società di capitali nelle forme consentite dalla normativa locale.
Lo svolgimento di alcune attività economiche, (es. di agenzia) è riservata esclusivamente a persone fisiche emiratine o a società interamente detenute da persone fisiche emiratine, con esclusione, quindi, dell’investimento straniero.
I vantaggi di istituire una Mainland Business possono essere sostanzialmente riconosciuti :
nella libertà di commercio in tutti gli EAU;
assenza di restrizioni per visti , licenze e registrazione,
assenza di imposte societarie
nessuna revisione contabile annuale.
Nella prassi commerciale internazionale gli investimenti stranieri si qualificano in due categorie:
a) investimenti indiretti
b) investimenti diretti.
Gli investimenti indiretti sono quelle forme di investimento che non sono volte a costituire una presenza stabile dell’azienda straniera nel territorio di investimento, e sono rappresentate principalmente dalla compravendita, dall’agenzia, dalla distribuzione e dal franchising.
Gli investimenti diretti, invece, sono quelle forme di investimento che sono volte a costituire una presenza stabile dell’azienda straniera nel territorio di investimento, attraverso principalmente l’apertura di uffici di rappresentanza, o di succursali, e attraverso la costituzione o l’acquisizione di società locali.
Investimenti indiretti
Un’azienda italiana che intenda avviare la commercializzazione dei propri prodotti nel mercato degli EAU, ma non ha ancora una propria organizzazione di vendita in loco, può considerare di vendere i propri prodotti
a) direttamente al cliente emiratino, tramite un normale contratto di compravendita o di fornitura
b) attraverso le figure di intermediari maggiormente invalse nella prassi internazionale (gli agenti, distributori e franchisee).
La compravendita rappresenta certamente la forma contrattuale più semplice di "export" dei prodotti negli EAU.
Tuttavia, in considerazione del fatto che i prodotti stranieri possono essere importati negli EAU solo da soggetti muniti di apposite licenze, l’azienda italiana dovrà assicurarsi che l’acquirente emiratino disponga di queste licenze.
Questa è una limitazione all’importazione dei prodotti negli EAU e quindi può risultare opportuno per l’azienda italiana provvedere alla nomina di un agente o un distributore, o un franchisee per il territorio, i quali poi provvederanno a tutti gli incombenti doganali, ciò soprattutto nel caso in cui la clientela selezionata sia costituita da utilizzatori che non dispongono delle necessarie licenze o comunque che difficilmente accetterebbero di provvedere all’espletamento delle formalità doganali all’importazione (come nel caso, ad es., del settore luxury).
Investimenti diretti
Come detto, gli investimenti diretti sono quelle forme di investimento che sono volte a costituire una presenza stabile dell’azienda straniera nel territorio di investimento attraverso l’apertura di uffici, di rappresentanza o di succursali e attraverso la costituzione o l’acquisizione di società locali.
Le giurisdizioni in cui è possibile avviare un’attività sono la c.d. Mainland e le Free Trade Zones.
MAINLAND.
La normativa degli EAU sugli investimenti diretti esteri pone alcune limitazioni alla possibilità di investimento straniero.
In particolare, essa limita la costituzione di società interamente partecipate da stranieri, sancendo l’obbligatorietà del Local Partner per la costituzione delle stesse nella c.d. Mainland, l’obbligatorietà del c.d. National Agent per l’apertura di uffici di rappresentanza e succursali sempre nel mainland.
Questa limitazione è prevista nella Commercial Companies Law del 1984. (CCL)
La ragione di tali limitazioni ha origine e giustificazione nel background storico
economico degli EAU.
Difatti, a seguito della scoperta del petrolio, si rendeva necessario contemperare il bisogno di acquisire il know - how straniero, stante l’inesperienza nel settore, con l’esigenza di mantenere il controllo sulle attività economiche locali.
Inoltre, la necessaria presenza del soggetto locale (Local Partner Sponsor o Local Agent) garantiva a quest’ultimo un introito economico e, conseguentemente, ai governanti un consenso politico.
In particolare, il requisito della partecipazione di un soggetto emiratino al 51% del capitale delle società Mainland è rimasto invariato anche dopo la riforma del Diritto Societario degli EAU approvata con legge n. 2 del 2015, c.d. UAE Commercial Company Law New CCL, entrata in vigore il 30.06.2015.
Occorre subito evidenziare che la riforma non ha mutato radicalmente la normativa previgente, emanata nel 1984, e ha modificato solo marginalmente l’assetto strutturale della disciplina societaria emiratina, apportandovi però miglioramenti e colmando svariate lacune.
Ciò che la riforma societaria ha aggiunto è che qualsiasi trasferimento di quote che comporterebbe un impatto sulla titolarità nazionale minima obbligatoria è considerato nullo.
Questo significa che tutte le quote sociali, oggetto degli atti di trasferimento considerati nulli, saranno ex lege di proprietà del socio nazionale, ossia del socio emiratino, a dispetto di tutti gli accordi contrari che il socio nazionale abbia potuto firmare con il soggetto straniero.
Sulla base di queste limitazioni un’azienda italiana che intenda istituire una presenza stabile nel territorio degli EAU ai fini della penetrazione commerciale potrà considerare le seguenti opzioni:
1) registrare un ufficio di rappresentanza o succursale dell’azienda italiana;
2) costituire una società di capitali nelle forme consentite dalla normativa locale.
Lo svolgimento di alcune attività economiche, (es. di agenzia) è riservata esclusivamente a persone fisiche emiratine o a società interamente detenute da persone fisiche emiratine, con esclusione, quindi, dell’investimento straniero.
I vantaggi di istituire una Mainland Business possono essere sostanzialmente riconosciuti :
nella libertà di commercio in tutti gli EAU;
assenza di restrizioni per visti , licenze e registrazione,
assenza di imposte societarie
nessuna revisione contabile annuale.
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