Gli organismi di composizione della crisi
Funzionamento degli O.C.C. e requisiti di accesso alla procedura
In seguito alla pesante crisi economica che ha investito il nostro paese il governo ha ritenuto di dover offrire al cittadino uno strumento che potesse essere d'aiuto nella composizione della crisi da sovraindebitamento .
Lo strumento potrebbe essere pure valido se non fosse per i rigorosi requisiti di accesso.
Ed invero, il D.M. 24 settembre 2012, n. 202 pubblicato sulla G.U del 27 gennario 2015, introduce uno strumento finalizzato a risolvere su basi negoziali le situazione di insolvenza dei soggetti che non possono accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare.
Sta di fatto che per l'accesso a tale procedura il soggetto non deve essere fallibile con la conseguenza di escludere, ad esemprio, le ditte unipersonali che per far fronte ala mancanza di liquidità si sono trovate costrette a ricorrere al credito al consumo per poter far fronte al pagamento degli emolumenti dei dipendenti, al pagamento dei canoni di locazione dei locali dove viene svolta l'attività, le tasse, ect
Negli ultimi tempi spesso si senteparlare di soggetti che per far fronte al pagamento delle rate di un prestito richiedono un'altro prestito sino a trovarsi veramente sovraindebitati.
Un'altro significativo requisito è quello della c.d. "meritevolezza" del soggetto che intende accedere a tale strumento e cioè il soggetto non deve trovarsi in stato di sovraindebitamento per causa a lui imputabile (si veda il caso sopra descritto a titolo esemplificativo).
Ma, anche nell'ipotesi di presenza dei requisiti di accesso alla procedura sarà necessario predisoprre un progetto di pagamento, seppur su base negozile, verso tutti i creditori che comprenda anche gli emolumenti dovuti all'organismo di composizione della crisi e ciò anche nell'ipotesi in cui il progetto non dovesse essere omologato.
A prescindere quindi dalla circostanza che in alcune regione d'Italia non si sono formati gli O.C.C., e quindi saranno i magistrati del Tribunale fallimentare a comporlo, tale strumento non pare essere affatto di aiuto al cittadino che si trovi in stato di insolvenza a causa della crisi (seppur nel caso in cui abbia fatto ricorso al prestito al consumo in quanto unica fonte di liquidità non altrimenti reperibile).
Tale strumento per poter essere utilizzato a vantaggio del soggetto che si trova in stato di insolvenza si ritiene che debba necessariamente essere rivisto dal legislatore in più punti.
Lo strumento potrebbe essere pure valido se non fosse per i rigorosi requisiti di accesso.
Ed invero, il D.M. 24 settembre 2012, n. 202 pubblicato sulla G.U del 27 gennario 2015, introduce uno strumento finalizzato a risolvere su basi negoziali le situazione di insolvenza dei soggetti che non possono accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare.
Sta di fatto che per l'accesso a tale procedura il soggetto non deve essere fallibile con la conseguenza di escludere, ad esemprio, le ditte unipersonali che per far fronte ala mancanza di liquidità si sono trovate costrette a ricorrere al credito al consumo per poter far fronte al pagamento degli emolumenti dei dipendenti, al pagamento dei canoni di locazione dei locali dove viene svolta l'attività, le tasse, ect
Negli ultimi tempi spesso si senteparlare di soggetti che per far fronte al pagamento delle rate di un prestito richiedono un'altro prestito sino a trovarsi veramente sovraindebitati.
Un'altro significativo requisito è quello della c.d. "meritevolezza" del soggetto che intende accedere a tale strumento e cioè il soggetto non deve trovarsi in stato di sovraindebitamento per causa a lui imputabile (si veda il caso sopra descritto a titolo esemplificativo).
Ma, anche nell'ipotesi di presenza dei requisiti di accesso alla procedura sarà necessario predisoprre un progetto di pagamento, seppur su base negozile, verso tutti i creditori che comprenda anche gli emolumenti dovuti all'organismo di composizione della crisi e ciò anche nell'ipotesi in cui il progetto non dovesse essere omologato.
A prescindere quindi dalla circostanza che in alcune regione d'Italia non si sono formati gli O.C.C., e quindi saranno i magistrati del Tribunale fallimentare a comporlo, tale strumento non pare essere affatto di aiuto al cittadino che si trovi in stato di insolvenza a causa della crisi (seppur nel caso in cui abbia fatto ricorso al prestito al consumo in quanto unica fonte di liquidità non altrimenti reperibile).
Tale strumento per poter essere utilizzato a vantaggio del soggetto che si trova in stato di insolvenza si ritiene che debba necessariamente essere rivisto dal legislatore in più punti.
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