Gli scatti di anzianità per i docenti precari
Anche i docenti precari hanno diritto a ottenere gli scatti di anzianità
La questione relativa al riconoscimento dell’anzianità di servizio e dei relativi scatti retributivi per il personale docente che abbia operato con contratti precari ha subito una consistente evoluzione legislativa e giurisprudenziale.
Tradizionalmente, la giurisprudenza aveva assunto orientamenti contrastanti.
Secondo un primo orientamento (avallato, peraltro, anche dalla Suprema Corte), era escluso il computo dell'anzianità di servizio nel trattamento retributivo dei lavoratori precari della scuola (Così Corte App. Perugia 12 luglio 2012; Cass. civ. 8 aprile 2011 n. 8060; Cass. civ. 20 giugno 2012 n. 10127), né poteva prospettarsi la conversione del rapporto a tempo indeterminato (in tal senso, Cass. Civ. 18 giugno 2010 n. 14773; Cass. Civ. 3 giugno 2004 n. 10605; Cass. Civ., ord. 2 maggio 2003 n. 6699).
Secondo contrapposto orientamento, invece, gli scatti di anzianità spettano anche ai docenti precari, non emergendo ragioni giustificatrici di un trattamento diverso da quello riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato, a fronte dell'esecuzione di un'identica prestazione lavorativa (così Trib. Roma 3 luglio 2012; Trib. Catanzaro 23 maggio 2012; Trib. Roma 19 maggio 2011, in Mass. giur. lav., 2012, 250; Trib. Roma 17 maggio 2011; Trib. Genova 25 marzo 2011; Trib. Genova, 28 gennaio; Trib. Pinerolo 7 maggio 2010. Così anche C. giust. Ue 22 dicembre 2010 in cause riun. C-444/09 e C456-09, Gavieiro, in Riv. it. lav., 2011, I, 1294).
Di recente si è assistito al progressivo consolidamento del secondo dei richiamati orientamenti e, quindi, del riconoscimento anche per i docenti precari degli scatti di anzianità. In questo senso, infatti, la Cassazione, con sentenza 7.11.2016, n. 22558, ha statuito che "la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato".
In attuazione dei principi posti dalla Suprema Corte, quindi, la giurisprudenza di merito, in molteplici occasioni, ha riconosciuto il diritto dei docenti precari a percepire gli scatti di anzianità, condannando il Ministero al rimborso delle maggiori somme mai corrisposte.
Alla luce di quanto precede, non potendosi escludere la sopravvenienza di repentini mutamenti nel quadro legislativo o interpretativo, a cui la materia è purtroppo drammaticamente abituata, si ritiene consigliabile ai docenti che ne abbiano i requisiti di attivarsi quanto prima per ottenere il rimborso di quanto agli stessi spettante. E' doveroso ricordare come il riconoscimento di tali scatti è destinato anche a incidere, in senso migliorativo, sulla pensione del docente.
Ma attenzione. La giurisprudenza maggioritaria è nel senso di ritenere che il termine di prescrizione è di cinque anni: è quindi necessario affrettarsi a procedere.
Tradizionalmente, la giurisprudenza aveva assunto orientamenti contrastanti.
Secondo un primo orientamento (avallato, peraltro, anche dalla Suprema Corte), era escluso il computo dell'anzianità di servizio nel trattamento retributivo dei lavoratori precari della scuola (Così Corte App. Perugia 12 luglio 2012; Cass. civ. 8 aprile 2011 n. 8060; Cass. civ. 20 giugno 2012 n. 10127), né poteva prospettarsi la conversione del rapporto a tempo indeterminato (in tal senso, Cass. Civ. 18 giugno 2010 n. 14773; Cass. Civ. 3 giugno 2004 n. 10605; Cass. Civ., ord. 2 maggio 2003 n. 6699).
Secondo contrapposto orientamento, invece, gli scatti di anzianità spettano anche ai docenti precari, non emergendo ragioni giustificatrici di un trattamento diverso da quello riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato, a fronte dell'esecuzione di un'identica prestazione lavorativa (così Trib. Roma 3 luglio 2012; Trib. Catanzaro 23 maggio 2012; Trib. Roma 19 maggio 2011, in Mass. giur. lav., 2012, 250; Trib. Roma 17 maggio 2011; Trib. Genova 25 marzo 2011; Trib. Genova, 28 gennaio; Trib. Pinerolo 7 maggio 2010. Così anche C. giust. Ue 22 dicembre 2010 in cause riun. C-444/09 e C456-09, Gavieiro, in Riv. it. lav., 2011, I, 1294).
Di recente si è assistito al progressivo consolidamento del secondo dei richiamati orientamenti e, quindi, del riconoscimento anche per i docenti precari degli scatti di anzianità. In questo senso, infatti, la Cassazione, con sentenza 7.11.2016, n. 22558, ha statuito che "la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato".
In attuazione dei principi posti dalla Suprema Corte, quindi, la giurisprudenza di merito, in molteplici occasioni, ha riconosciuto il diritto dei docenti precari a percepire gli scatti di anzianità, condannando il Ministero al rimborso delle maggiori somme mai corrisposte.
Alla luce di quanto precede, non potendosi escludere la sopravvenienza di repentini mutamenti nel quadro legislativo o interpretativo, a cui la materia è purtroppo drammaticamente abituata, si ritiene consigliabile ai docenti che ne abbiano i requisiti di attivarsi quanto prima per ottenere il rimborso di quanto agli stessi spettante. E' doveroso ricordare come il riconoscimento di tali scatti è destinato anche a incidere, in senso migliorativo, sulla pensione del docente.
Ma attenzione. La giurisprudenza maggioritaria è nel senso di ritenere che il termine di prescrizione è di cinque anni: è quindi necessario affrettarsi a procedere.
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