Gli sgravi contributivi per gli autonomi
La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede delle riduzioni e degli sgravi contributivi per le seguenti categorie.
Lavoratori autonomi
I commi da 20 a 22 dell’art. 1 della legge in commento dispongono la costituzione del Fondo per l’esonero dai contributi dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la dotazione di 1.000 milioni di euro per 2021.
Tale Fondo ha lo scopi di coprire parte dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti all’INPS ed agli enti gestori di forme di assicurazione obbligatorie di previdenza e di assistenza, i quali abbiano percepito nel 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e che nel 2020 abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% rispetto al 2019.
Dall’esonero parziale fin qui detto sono esclusi i contributi INAIL.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge in esame (1 gennaio 2021), con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di concessione dell’esonero in discorso nonché la quota di spesa previdenziale da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza ed i relativi criteri di ripartizione.
È altresì esonerato dal pagamento dei contributi previdenziali il personale sanitario e para sanitario, già collocato in quiescenza e assunto per l’emergenza derivante dalla diffusione del Coronavirus.
Nel caso in cui l richieste fin qui dette superino i 1.000 milioni di euro non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell’esonero stesso.
Aiuti per le attività giornalistiche
I commi da 29 a 32 dello stesso articolo dispongo che per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2021, per i lavoratori assicurati ai fini previdenziali presso la gestione separata dell’INPGI, i contributi dovuti da tale Istituto, comprese le quote contribuzione figurativa accreditate, sostenute dall’INPGI per trattamenti di cassa integrazione, solidarietà e disoccupazione erogati in favore degli iscritti nei limiti e con le modalità previsti dalla legge ovvero dei regolamenti dell’Istituto vigenti alla data di entrata in vigore della legge in commento (legge 178/2020), fino 31 dicembre 2021 siano a carico del bilancio dello Stato a titolo di fiscalizzazione.
A tal uopo l’INPGI trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza semestrale,un apposito rendiconto a fini del rimborso dei relativi oneri.
L’appena detto rimborso è effettuato al netto del gettito contributivo derivante dalle corrispondenti aliquote contributive versato a tale Istituto (INPGI) dai soggetti obbligati.
Lo stesso gettito rimane acquisito dall’Istituto a titolo di compensazione.
Nel caso in cui il gettito dei contributi versati all’INPGI versati dai soggetti obbligati risulti superiore all’onere sostenuto dall’Istituto da rimborsargli, da parte del bilancio dello Stato. Tale differenza resta acquisita presso l’Istituto a titolo di acconto in compensazione a valere sul semestre successivo, fermo restando l’obbligo di conguaglio finale, a credito o a debito al 31 dicembre 2021.
Inoltre, i commi da 306 a 308 del più volte citato art. 1 prevedono:
1° - Sgravi contributivi per i datori di lavoro
Ai soggetti di cui alla premessa, con esclusione dai datori di lavoro agricolo, che non richiedono il trattamento ordinario di integrazione salariale, l’assegno ordinario o il trattamento di integrazione in deroga, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’art. 3 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale) convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un periodo massimo di otto settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nel limite delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
2° - Rinuncia all’esonero da parte dei datori di lavoro privati
I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro lo scorso 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile, ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ot-tobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale fin qui rappresentati.
Tali ultimi benefici sono concessi ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un <<Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19>> e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L’efficacia di cui ai ripetuti benefici è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 8, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea il quale così recita: ”3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale”.
Salvator Freni
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