Gli studi di settore fanno ancora paura?


L'accertamento da studi di settore è nullo se non motivato e se l'Agenzia delle Entrate non giustifica lo scostamento con i risultati di GERICO
Gli studi di settore fanno ancora paura?
L’accertamento da studi di settore in applicazione dell’art. 62 sexies del D.L. 331/1993, conv. In Legge n. 427/93, rappresenta un accertamento di tipo speciale rispetto a quello previsto dall’art. 39, c.2 del DPR 600/73 e si basa sullo scostamento tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore. Perciò l’Amministrazione Finanziaria può procedere a rideterminare il reddito del contribuente quando l’ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati risultano inferiori alla stima dei ricavi o compensi determinati per mezzo di GERICO. Per diverso tempo l’Agenzia delle Entrate ha attribuito al risultato di GERICO la forza di presunzione legale, ma la sentenza n. 26635/2009 della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha fissato un importante principio in tema di accertamento: lo scostamento tra ricavi e compensi dichiarati rispetto alle risultanze di GERICO non può essere usato dall’AF in modo automatico per giustificare l’accertamento in quanto si violerebbe il principio costituzionale della capacità contributiva (art. 53, Cost. ). Per legittimare l’accertamento è necessario verificare la situazione complessiva del contribuente acquisendo ulteriori informazioni e a tal fine un ruolo fondamentale assume l’invito del contribuente a comparire per la definizione in contraddittorio dell’accertamento (art. 10 co. 3-bis della L. 146/98). Durante il contraddittorio il contribuente può far emergere gli elementi che confermano o smentiscono la rappresentazione della realtà economica effettuata mediante gli studi di settore. Il mancato contraddittorio comporta l’annullamento dell’avviso di accertamento.

In sede di contraddittorio il contribuente può riferire di tutte le cause giustificative dello scostamento e possono riguardare tutti quegli elementi e circostanze che incidono sulle variabili su cui si fonda la costruzione dello studio. come pure altre cause possono essere le cd "condizioni di marginalità" in cui opera il contribuente, oppure possono riguardare la non corretta formazione e applicazione dello studio di settore o, infine, il computo dei ricavi e compensi in base ad uno studio successivamente "evoluto".

Ultima analisi in tema di accertamento da studi di settore va fatta sulle motivazioni addotte dall’AdE nell’atto di accertamento che, in base all’art. 42 del DPR 600/73, deve essere adeguatamente motivato pena la nullità dell’avviso stesso, come pure l’avviso di accertamento deve contenere le ragioni per cui l’Agenzia delle Entrate non ha tenuto conto delle cause giustificative avanzate dal contribuente nel corso del contraddittorio.

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di Dott. Cosimo Torino

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