Gratuito patrocinio a spese dello Stato
Cosa fare quando non si ha la possibilità economica di farsi assistere da un avvocato
Il patrocinio a spese dello Stato dà attuazione all'art. 24 della Costituzione.
Garantisce, pertanto, il diritto di farsi assistere da un avvocato, iscritto in apposite liste e il cui onorario sia a carico dello Stato, a coloro che, non avendo mezzi adeguati, versino in condizioni economiche precarie.
E' previsto per i processi civili, i processi penali, i processi tributari e i processi amministrativi.
Ne hanno diritto i cittadini italiani, gli apolidi, gli enti o le associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività economiche, gli stranieri con regolare permesso di soggiorno.
Il presupposto è essere titolare di un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.
In sede civile si ottiene presentando la domanda alla segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati compentente per la circoscrizione o distretto ove deve essere radicato il procedimento.
In sede penale la domanda, presentata all'ufficio giudiziario, viene valutata dal magistrato il quale, con decreto motivato, può dichiararla inammissibile, ammetterla o rigettarla.
Avverso il rigetto, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla conoscenza dello stesso, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
Garantisce, pertanto, il diritto di farsi assistere da un avvocato, iscritto in apposite liste e il cui onorario sia a carico dello Stato, a coloro che, non avendo mezzi adeguati, versino in condizioni economiche precarie.
E' previsto per i processi civili, i processi penali, i processi tributari e i processi amministrativi.
Ne hanno diritto i cittadini italiani, gli apolidi, gli enti o le associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività economiche, gli stranieri con regolare permesso di soggiorno.
Il presupposto è essere titolare di un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.
In sede civile si ottiene presentando la domanda alla segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati compentente per la circoscrizione o distretto ove deve essere radicato il procedimento.
In sede penale la domanda, presentata all'ufficio giudiziario, viene valutata dal magistrato il quale, con decreto motivato, può dichiararla inammissibile, ammetterla o rigettarla.
Avverso il rigetto, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla conoscenza dello stesso, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
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