Gratuito patrocinio per le vittime di stalking e violenza
Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dalle vittime di stalking, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia
Le vittime di stalking, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia possono accedere al gratuito patrocinio anche se non presentano la dichiarazione sostitutiva che attesta i loro redditi.
Con la sentenza n. 13497 del 20 marzo 2017, la Corte di Cassazione, sezione quarta penale, ha precisato che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dalle vittime di stalking, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia, per essere accolta dal Giudice necessita solo dei requisisti previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 79 T.U.S.G. ovvero la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, oltre alle generalità dell’istante e dei componenti la famiglia anagrafica.
Pertanto, il beneficio della ammissione al gratuito patrocinio è riconosciuto alle persone offese dai reati di cui agli artt. 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies e 612 bis, nonché, se minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undicies del codice penale.
La Corte di Cassazione, in assenza di una disposizione legislativa espressa, impone al Giudice l’obbligo, e non la facoltà, di concedere l’ammissione al gratuito patrocinio al richiedente anche in assenza della sussistenza delle condizioni di reddito richieste per godere di tale beneficio; la produzione della dichiarazione sostitutiva di certificazione è del tutto superflua e la sua mancanza è inidonea a fondare una pronuncia di rigetto.
Con la sentenza n. 13497 del 20 marzo 2017, la Corte di Cassazione, sezione quarta penale, ha precisato che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dalle vittime di stalking, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia, per essere accolta dal Giudice necessita solo dei requisisti previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 79 T.U.S.G. ovvero la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, oltre alle generalità dell’istante e dei componenti la famiglia anagrafica.
Pertanto, il beneficio della ammissione al gratuito patrocinio è riconosciuto alle persone offese dai reati di cui agli artt. 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies e 612 bis, nonché, se minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undicies del codice penale.
La Corte di Cassazione, in assenza di una disposizione legislativa espressa, impone al Giudice l’obbligo, e non la facoltà, di concedere l’ammissione al gratuito patrocinio al richiedente anche in assenza della sussistenza delle condizioni di reddito richieste per godere di tale beneficio; la produzione della dichiarazione sostitutiva di certificazione è del tutto superflua e la sua mancanza è inidonea a fondare una pronuncia di rigetto.
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