Grave inadempimento della banca ai danni del correntista


Se la banca non esegue le operazioni commissionate dal correntista, commette una violazione delle regole del mandato
Grave inadempimento della banca ai danni del correntista
Se la banca non esegue le operazioni commissionate dal correntista, commette una violazione delle regole del mandato. Si potrebbe pensare che un caso simile sia quasi impossibile data la concorrenza sfrenata anche nel settore bancario. Eppure, pare che il motto "il cliente va sempre soddisfatto" non sempre sia tenuto a mente anche in tempi altamente competitivi.

Emblematico è il caso di un mio cliente.
Il sig... intratteneva un rapporto di conto corrente bancario, presso uno noto istituto Bancario, da alcuni anni;
il predetto correntista, richiedeva per iscritto alla prefata Banca il compimento di una serie di operazioni:
A) la vendita dei titoli azionari in suo possesso;
B) il trasferimento dei relativi proventi su altro conto corrente a lui intestato e ivi indicato, anche al fine di avere piena contezza delle somme di propria spettanza;
C) la successiva estinzione del conto.
Tali legittime istanze, giustificate, tra l’altro, da motivi obiettivi di non utilizzo per questioni di lavoro e di lontananza rispetto alla ubicazione della filiale, rimanevano inopinatamente disattese, al contrario di quanto espressamente previsto dalla legislazione vigente (normativa c.c. e Testo Unico bancario) la quale, tra l’altro, per favorire la libera recedibilità dell’utenza, non postula neanche la necessità di menzione di una motivazione, né alcun onere o spesa a carico del recedente.
Per esattezza, delle tre operazioni commissionate solo la prima veniva posta in essere dalla Banca (ossia la vendita dei titoli azionari), con un saldo attivo, all’epoca dei fatti, di circa 3.000,00 euro, mentre le altre due non venivano eseguite, pur avendo l’odierno istante, numerose volte, compulsato l’istituto di credito e ricevendo, in tal senso, rassicurazioni dai relativi impiegati.
Di fronte a un continuo nulla di fatto da parte dell’istituto di credito, il correntista decideva di adire le vie legali, per far valere i suoi diritti.

Difatti, solo dopo il mio intervento, la banca provvedeva a comunicare al cliente l’impossibilità di portare a termine l’incarico ricevuto, adducendo motivazioni pretestuose e a dir poco "fantasiose" (presunto numero di cellulare del cliente inattivo, numero conto errato, impossibilità di dar corso ad istanze via fax etc.).
Tutti i predetti impedimenti sarebbero stati celermente risolti se la banca avesse svolto il suo ruolo con diligenza, provvedendo a dare comunicazione al correntista per iscritto, come previsto ex lege.
Ad ogni modo, se il problema constava nella impossibilità di dar seguito agli ordini ricevuti dall’utente, non è dato comprendere come mai gli impiegati della banca poterono provvedere all’esecuzione di una delle tre operazioni commissionate, la vendita dei titoli (e si noti bene, la più conveniente per l’istituto!) e non anche alle altre due operazioni.

Qualora, quindi, fosse davvero sorto un qualsivoglia elemento ostativo alla corretta esecuzione degli ordini ricevuti, costituisce compito precipuo della Banca notiziare prontamente il proprio correntista "in forma scritta o mediante altro supporto durevole", come espressamente statuito dal Testo Unico bancario all’ Art.119 "Comunicazioni periodiche alla clientela". E’ palese, di conseguenza, anche la violazione dell’art. 2 Codice del Consumo, (cui in più occasioni il Testo Unico Bancario rinvia, e viceversa) contemplante il diritto all’adeguata informazione, correttezza, trasparenza, equità e buona fede nei rapporti contrattuali, nonché delle prescrizioni sancite nel TITOLO IV TUB rubricato "trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti coi clienti", particolarmente agli art. 119 e 121.
Adita, poi, la competente autorità giudiziaria, la banca veniva condannata al rimborso della somma di spettanza dell’utente, al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali.

Se, quindi, la banca compie un grave inadempimento contrattuale in tema di mancata ottemperanza del diritto dell’utente ad un’adeguata informazione e trasparenza, nonché violi le regole del mandato, rivolgetevi ad un legale di fiducia: fate valere i vostri diritti.

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di Avv. Gabriella Barletta

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