Gravidanza indesiderata, responsabilità medica


Gravidanza indesiderata, intervento di sterilizzazione tubarica non riuscito, responsabilità sanitaria, errore medico e consenso informato ambiguo
Gravidanza indesiderata, responsabilità medica
Con ordinanza pubblicata in data 2 ottobre 2017 ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., il Tribunale di Roma ha riconosciuto la responsabilità di una struttura sanitaria per erronea organizzazione, accertando un errore nella esecuzione di un trattamento di sterilizzazione tubarica ed un consenso informato ambiguo, causa di una gravidanza non desiderata.

Gli attori avevano introdotto la causa in quanto, in occasione del terzo parto della attrice, avevano chiesto espressamente al personale medico che la stessa venisse sottoposta, contestualmente al taglio cesareo, anche ad un intervento che evitasse nuove ed ulteriori gravidanze. A fronte della richiesta effettuata, fu indicato un intervento di sterilizzazione tubarica mediante metodo Pomeroy.

In data 18 ottobre 2010, contestualmente alla nascita della terza figlia e dunque al terzo intervento di taglio cesareo, la mamma veniva sottoposta a sterilizzazione tubarica mediante metodo Pomeroy.

Tuttavia, a distanza di appena un anno dall'esecuzione dell'intervento, la signora scopriva di essere nuovamente in attesa di un quarto figlio.

L'evento non voluto si è manifestato a distanza di un solo anno dall'intervento di sterilizzazione tubarica subito, denotando che l'intervento di sterilizzazione tubarica non fosse stato effettuato con la dovuta correttezza, come per altro pacificamente accertato dal CTU in corso di causa.

In data 21.09.2012, pertanto, nasceva il quarto figlio.

Nel caso di specie era stata contestata sia una responsabilità contrattuale che extracontrattuale, sia al personale medico che alla struttura sanitaria.

Era stato altresì evidenziato come in diverse occasioni la giurisprudenza, di merito e di legittimità, avesse avuto modo di occuparsi di casi simili a quello oggetto del presente giudizio, aventi ad oggetto la risarcibilità dei danni da gravidanza indesiderata, pronunciandosi positivamente con numerose sentenze tra le quali, a titolo puramente esemplificativo, si citano: sentenza 13702 del 2015 Tribunale di Reggio Emilia; sentenza 31 marzo 2014, n. 4354 Tribunale di Milano; sentenza 2 settembre 2011, n. 177 Tribunale di Tolmezzo confermata da sentenza 23 gennaio 2013, n. 54 Corte d'Appello Trieste; sentenza 24 ottobre 2013, n. 24109 Corte di Cassazione; Trib. Latina 21.7.2011.

E' stato affermato che l'ordinamento giuridico riconosce un diritto alla procreazione cosciente e responsabile, ovvero all’autodeterminazione della coppia nella scelta di procreare in modo "cosciente e responsabile" (art. 1 L. n. 194 del 1978) che, se frustrato, costituisce un danno ingiusto meritevole di risarcimento, trattandosi di un diritto di libertà che trova tutela nel testo costituzionale (artt. 2 e 13 Cost.).

La lesione del diritto della paziente di decidere liberamente, assieme al proprio compagno, se procreare o meno, costituisce un inadempimento che genera un danno che deve essere risarcito tanto nella componente del danno patrimoniale, che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del sanitario, quanto anche nella sua componente di danno non patrimoniale, trattandosi della lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.

Inoltre, come chiarito anche dalla Suprema Corte, il risarcimento dei danni spetta ad entrambi i genitori, e non solo alla madre, essendo anche il padre tra i soggetti protetti dal contratto col medico.

Con riguardo al danno patrimoniale è indubbio - e riconosciuto dalla giurisprudenza - che la nascita di un figlio comporti delle spese, necessarie per il suo mantenimento e la sua educazione, le quali costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento medico, per cui il danno economico risarcibile è costituito dalle spese che i due genitori dovranno sostenere per il mantenimento del figlio fino alla sua indipendenza economica.

Il Tribunale di Roma ha anche accertato la lacunosità del consenso informato; sul punto è pacifico che l'informazione fornita dal sanitario debba ricomprendere il trattamento consigliato, i benefici, le possibili complicanze, gli effetti negativi, i rischi ad esso connessi, le accortezze da adottare e gli eventuali trattamenti alternativi. Tutto ciò era mancato nel caso di specie. Così come pure era mancato l'invito ad un controllo post operatorio circa gli esiti dell'intervento di sterilizzazione.

Con l'ordinanza in commento anche il Tribunale di Roma, sia pure formulando una proposta conciliativa, ha riconosciuto tutela al diritto ad una procreazione libera e consapevole e consentito l'integrale risarcimento dei danni subiti da entrambi i genitori.

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di Carlo Staccioli

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