Guida al versamento del 3% ai fondi mutualistici
Con l’art. 11 comma 1 della legge 59/92 è stato istituito il Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione precisando che le associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Successivamente, il comma 4 dello stesso art.11 della L.59/92 ha stabilito che le società cooperative e i loro consorzi che aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al comma precedente comma 1, devono destinare una quota degli utili annuali pari al 3% alle suddette Associazioni secondo le modalità da queste stabilite.
Il comma 6 dell’art.11 della L.59/92 si è occupato del versamento dovuto dalle cooperative e dai loro consorzi che non aderiscono ad alcuna associazione. Queste devono versare il 3% degli utili di esercizio allo Stato. Attualmente il versamento avviene per il tramite dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello F24 - sezione Erario - indicando il codice tributo “3012” denominato “quota del 3% degli utili di esercizio ed interessi, art.11, co.4 e 6, legge 59/1992". Nel riquadro anno di riferimento deve essere indicato l’anno in cui è stato conseguito l’utile e non l’anno in cui si effettua il versamento.
Con decreto del 23 Luglio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n.225, il 27.09.2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ridefinito il termine entro il quale deve avvenire il versamento del 3% degli utili di esercizio dovuti dalle società cooperative e dai loro consorzi che non aderiscono alle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuto. In particolare è stato previsto che deve avvenire entro e non oltre 300 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Le cooperative aderenti ad una associazione del movimento cooperativo devono, invece, eseguire il versamento del 3% entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio e secondo le modalità da queste stabilite (conto corrente, bonifico, etc.).
Ai sensi dell’art 11 comma 4 della legge 59/92 il versamento non deve essere effettuato se non supera lire ventimila (attualmente euro 10,33). Il limite riguarda tutte le cooperative sia quelle aderenti ad associazioni del movimento cooperativo che le non aderenti.
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