Guida alla cessione del credito d’imposta o sconto in fattura


Guida utile per la cessione dei crediti di ristrutturazione e riqualificazione energetica, superbonus, o per la richiesta dello sconto in fattura
Guida alla cessione del credito d’imposta o sconto in fattura

Usare il credito d'imposta per interventi edilizi

Con il decreto legge 34 del 2020 tutti coloro che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per interventi di ristrutturazione edilizia o per interventi di risparmio energetico, nonché altri tipo d’intervento di riqualificazione edilizia, come anche il rifacimento delle facciate esterne, possano scegliere, anziché portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, di:

  • cedere il credito d’imposta di pari ammontare altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari
  • ottenere uno sconto in fattura, pari all’importo del credito stesso, dai fornitori che effettueranno gli interventi, da questi ultimi verrà recuperato sotto forma di credito d’imposta con facoltà di cederlo a loro volta ad altri.

Spesso questo tipo di interventi hanno un costo elevato e maturano crediti ingenti, può capitare quindi che ci sia sufficiente capienza fiscale per portare il credito in detrazione nella dichiarazione dei redditiQuesto capita spesso a chi è libero professionista, artigiano o commerciante in regime forfait, il quale non ha diritto alla detrazione di oneri in dichiarazione. Ma è anche un’ottima possibilità per rendere liquido ed immediatamente riscattabile il credito maturato, senza attendere 10 o 5 anni per recuperarlo in dichiarazione.

Come fare cedere il credito o ottenere sconto in fattura?

I passaggi fondamentali sono:

1 - Asseverazione dei requisiti tecnici e visto di conformità

Dopo aver contattato fornitori specializzati e definito i lavori è fondamentale ottenere l’asseverazione dei requisiti tecnici e dell’attestazione della congruità delle spese sostenute. Per gli interventi “ecobonus”, deve essere inviata l’asseverazione all’ENEA e ottenuta la ricevuta di trasmissione con il codice univoco identificativo attribuito dal sistema. Solo per il Super bonus 110% è indispensabile anche ottenere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

2 - Accordo con il fornitore o con l’istituto finanziario che acquisirà il credito

Contattare l’istituto bancario, l’assicurazione o il fornitore che acquisirà il credito per accordarsi formalmente all’acquisizione dello stesso. Quando la cessione avviene tramite istituto finanziario, quest’ultimo rilascerà un “voucher” per aprire la propria posizione su un portale telematico in cui dovranno essere caricati tutti documenti necessari al riconoscimento del credito. Se il credito viene ceduto ad un fornitore generico, anche tramite sconto in fattura, è bene siglare un accordo in cui si accettano determinate condizioni per la tutela di entrambe le parti.

3 - Comunicazione all’Agenzia Entrate

Inviare telematicamente all’Agenzia Entrate (entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese) la “comunicazione” di esercizio dell’opzione. È tramite questa comunicazione che viene definita la cessione del credito oppure lo sconto in fattura, è quindi molto importante effettuarla nel modo corretto.

L’invio della comunicazione deve essere effettuato:

• dall’amministratore di condominio per gli interventi su parti condominiali;

dal beneficiario della detrazione (direttamente o tramite intermediario) nei casi consentiti;

esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità in caso di interventi Superbonus 110%.

In caso di interventi da ecobonus, l’invio deve essere effettuato a partire dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta dell’ENEA. L’esercizio dell’opzione può essere effettuato per ogni stato di avanzamento lavori, i quali non possono essere più di due per ogni intervento complessivo e si devono riferire ad almeno il 30% dell’intervento.

A seguito dell’invio della comunicazione, viene rilasciata entro 5 giorni una ricevuta che ne attesta la presa in carico o il respingimento, con relative motivazioni. Se la comunicazione non viene inviata nei tempi e nelle modalità previste dall’Agenzia Entrate risulta inefficace.

4 - Accettazione del credito d’imposta dal Cassetto fiscale

I soggetti cessionari dei crediti d’imposta e delle detrazioni per interventi edilizi devono accedere tramite l’area autenticata del sito internet dell’Agenzia Entrate alla “piattaforma cessione crediti”, per visualizzare i crediti ricevuti, accettarli o rifiutarli. Tale funzione non è delegabile agli intermediari, per cui comporta l’iscrizione dei cessionari a Fisconline Entratel.

Il provvedimento pubblicato dall’Agenzia Entrate ha chiarito che il credito risulta visibile nel cassetto fiscale e può essere utilizzato dai cessionari e fornitori a partire dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della comunicazione e, comunque, non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Dopo l’accettazione, i crediti saranno visibili nel “cassetto fiscale” e utilizzabili in compensazione tramite modello F24. In alternativa alla compensazione, sempre tramite la suddetta piattaforma, i crediti ricevuti possono essere ulteriormente ceduti.

5 - Utilizzo del credito d’imposta riconosciuto e accettato da parte del cessionario o del fornitore

Il cessionario o il fornitore potranno utilizzare il credito d’imposta riconosciuto e accettato:

  • a loro volta in compensazione, tramite modello F24 in cinque/dieci quote annuali costanti, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della «comunicazione» e non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese;
  • oppure tramite cessione del credito d’imposta stresso ad altri soggetti, compresi banche ed intermediari finanziari, sempre a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione.

Per l’utilizzo in compensazione non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

La risoluzione 83/E del 2020 ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione in F24 del credito d’imposta corrispondente a ciascuna delle detrazioni cedibili ai sensi dell’articolo 21 del DL 34/2020

“6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020”;

“6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020”;

“6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020”;

“6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020”;

“6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020”;

“6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020”.

Articolo del:


di Anna Rita Andreello

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse