Guida completa al super ammortamento del 140%


L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 23/E del 26 maggio 2016, esplicativa del cosiddetto Super-ammortamento.
Guida completa al super ammortamento del 140%
Ha destato molto interesse tra i contribuenti con partita iva il cosiddetto super ammortamento al 140%, introdotto con la legge di stabilità per il 2016.
Tra dubbi interpretativi e incertezze diverse, finalmente è stata emanata la Circolare interpretativa N. 23/E del 26 maggio 2016 da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’agevolazione consiste nella maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni leasing di beni materiali strumentali nuovi.
A CHI SPETTA
I soggetti interessati sono i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni. Spetta sia alle imprese residenti nel territorio dello Stato, sia alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Inoltre, spetta anche agli enti non commerciali, relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata.
Quindi, indipendentemente dalla ubicazione della struttura aziendale che usufruirà dell’agevolazione, rientrano nel super-ammortamento i beni acquisiti da soggetti che pagano le imposte in Italia.
Spetta, inoltre, all’affittuario o usufruttuario, nel caso di aziende condotte in affitto o in usufrutto, salvo deroghe delle parti.
Si applica a tutti i regimi fiscali nei quali il reddito è determinato analiticamente, come differenza tra ricavi e costi.
Quindi si applica ai seguenti regimi:
- Regime dei minimi (art. 1 commi 96 e segg. L. 24/12/2007 n. 244);
- Regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 L. 6/7/2011 n. 111);
- Imprese che, pur rientrando normalmente in regimi speciali non rientranti in questa agevolazione, abbiano esercitato opzione di determinazione analitica del reddito.
A CHI NON SPETTA
Non si applica a:
- Regime forfetario (art. 1 commi da 54 a 89 L. 23/12/2014 n. 190);
- Regime di cui agli artt. da 155 a 161 TUIR tonnage tax, a meno che non abbiano optato per la determinazione secondo le regole ordinarie del reddito;
A QUALI BENI SI RIFERISCE
La legge parla di beni materiali strumentali nuovi.
L’agevolazione spetta anche per quei beni realizzati in economia e mediante contratto di appalto. In particolare, per i beni presi in leasing, la maggiorazione del 40% spetta all’utilizzatore e non al concedente.
QUALI I BENI ESCLUSI
Sono esclusi:
- i beni acquisiti con contratto di locazione operativa o di noleggio;
- i beni immateriali;
- i beni materiali per i quali il coefficiente di ammortamento fiscale è inferiore al 6.5%;
- fabbricati e costruzioni;
- i beni di cui all’all. 3 alla legge di stabilità 2016
Gruppo V - Industrie manifatturiere alimentari
Specie 19 - Imbottigliamento di acque minerali naturali
Condutture
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua
Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale
Condotte per usi civili (reti urbane)
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua
Specie 4/b - Stabilimenti termali, idrotermali
Condutture
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua
Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell’acqua
Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento
Gruppo XVIII - Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni
Specie 4 e 5 - Ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori
Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)
Gruppo XVIII - Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni
Specie 1, 2 e 3 - Trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari
Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)

PERIODO DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione spetta per i beni acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Per i beni mobili, la data di acquisizione si intende quella di spedizione o consegna, ovvero, se diversa o successiva, quella in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà. Per il leasing, rileva la consegna del bene al locatario, non il momento del riscatto, che invece non rientra tra le ipotesi agevolabili.
Nel caso di contratto di appalto, rilevano i costi liquidati nel periodo agevolabile, in base allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)
BENI DI TRASPORTO A MOTORE
Per i mezzi di trasporto a motori, restano ferme tutte le limitazioni fiscali alla deduzione, salvo maggiorarle tutte del 40%
Ad esempio, se il limite massimo delle autovetture su cui calcolare gli ammortamenti è di € 18.075,99, con l’agevolazione diventa € 25.306,39.
BENI COSTO UNITARIO < 516,46
Resta ferma la possibilità di dedurre il 100% del valore di tali beni nell’anno, anche se per via dell’agevolazione, tale limite dovesse essere superato.
MODALITA’ DI FRUIZIONE
La maggiorazione del 40% consiste in una deduzione extracontabile, esposta tra le variazioni in diminuzione del reddito direttamente nella dichiarazione dei redditi.
La maggiorazione va computata sulle quote di ammortamento calcolate secondo le percentuali fiscali, indipendentemente da quelle effettivamente applicate.
Per i beni acquisiti in leasing, occorre parametrare l’agevolazione riferendola ad un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ai fini fiscali.
Le quote di agevolazione di cui non si è usufruito, non sono recuperabili.
Il costo del bene agevolabile, va assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, ad eccezione di quei contributi non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.
I beni adibiti promiscuamente anche all’uso personale, la maggiorazione spetta al 50%.
Nell’esercizio in cui venisse ceduto prima del completo ammortamento, l’agevolazione spetta pro-quota in relazione a quella parte dell’anno in cui il bene è rimasto di proprietà. In tal caso le quote residue si considerano perse e non spettano neanche in capo all’acquirente.
DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI D’IMPOSTA
Gli acconti d’imposta per l’anno 2015 e 2016 non sono interessati dal super ammortamento. Pertanto, nel determinare gli acconti, come base imponibile di riferimento occorre prendere il reddito senza l’agevolazione.
SDS
L’agevolazione non rileva ai fini degli Studi Di Settore.
IRAP
L’agevolazione spetta solo ai fini IRPEF/IRES e non ai fini IRAP.

Ecco il link per scaricare la Circolare n. 23/E del 2016
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/maggio+2016/circolare+n.+23e+del+26+maggio+2016/Circolare+n_23_E+del+26+maggio+2016.pdf



Articolo del:


di Dott.ssa Angela Fortunato

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse