Guida in stato d'ebbrezza: come difendersi?
Come richiedere la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e far sì che in concreto la sospensione della patente sia dimezzata?
Il nostro ordinamento prevede sanzioni molto severe nei casi in cui un soggetto venga trovato alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza.
In particolare, l'articolo 186 del codice della strada sanziona tale condotta in maniera via via più grave a seconda del tasso alcolemico rilevato, secondo un sistema basato su tre soglie: la prima soglia comprende un valore dai 0,5 grammi per litro a 8 g. per litro. In tal caso, il guidatore va incontro solamente una sanzione amministrativa compresa tra 532 € e 2127 € ed alla sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
A partire dalla seconda soglia, invece, la condotta integra un reato, con tutte le conseguenze collegate: la necessità di celebrare un processo, l'applicazione di una sanzione penale, l’iscrizione nel casellario giudiziale (la "fedina penale") in caso di condanna, ecc...
Nel caso venga accertato un valore compreso superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g per litro (seconda soglia), il codice della strada prevede la pena dell'ammenda da 800 € a 3200 € e l'arresto da cinque giorni ad un massimo di sei mesi, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.
Infine, l'ultima soglia ricomprende le ipotesi in cui venga accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g litro; in tal caso si applica la pena dell'ammenda da euro 1500 a 6000, l'arresto da sei mesi ad un anno nonché la sospensione della patente di guida da uno fino a un massimo di due anni.
Sempre per i casi in cui sia stata accertata la terza soglia è prevista la confisca del veicolo con il quale è stato commesso reato, salvo che esso appartenga ad una persona estranea al fatto, nel qual caso, però, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
Al fine di mitigare gli effetti di un trattamento sanzionatorio così pesante, nel luglio 2010 è stata introdotta a la possibilità di richiedere la sostituzione della pena detentiva e di quella pecuniaria con la pena del lavoro di pubblica utilità.
Tale possibilità è concessa a condizione che non si sia provocato alcun sinistro stradale ed inoltre la pena può essere convertita per una sola volta.
I vantaggi di tale scelta sono diversi: anzitutto, in caso di svolgimento positivo dei lavori di pubblica utilità il giudice dichiara estinto il reato. Inoltre, il periodo di sospensione della patente viene dimezzato e, nei casi in cui si ricada nella terza soglia, si evita la confisca del veicolo sotto sequestro.
Circa la durata di questi lavori la legge dispone che essa sia corrispondente alla sanzione detentiva irrogata e alla conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 € per ogni giorno di lavoro di pubblica utilità.
Dunque, i vantaggi per chi non abbia causato un sinistro stradale sono evidenti sia dal punto di vista economico che per il fatto di non vedersi iscritta nel casellario giudiziale un precedente penale scomodo.
Tuttavia occorre sottolineare che nella concreta applicazione di questo istituto il tempismo è fondamentale: infatti contattando un difensore sin dai primi momenti è possibile valutare la convenienza di tale strada e muoversi di conseguenza.
Ma anche in tal caso, l'effetto pratico del dimezzamento del periodo di sospensione della patente si scontra con i tempi necessari per l'accertamento in sede penale. Occorre, infatti, ricordare che sin dal momento dell'accertamento del reato, la patente viene ritirata dall'organo accertatore e trasmessa al prefetto, che ne dispone la sospensione provvisoria, in attesa della decisione del giudice.
In punto, alcune prefetture hanno adottato la prassi, sicuramente rispettosa dell'intento del legislatore, di restituire la patente di guida nel caso in cui il titolare dimostri di aver ottenuto la conversione della pena nei lavori socialmente utili e che è già trascorso metà del periodo di sospensione. Tuttavia, tale prassi non trova applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale e molte prefetture non restituiscono nulla prima che gli sia notificato il provvedimento del Giudice che, al termine dei lavori, ne attesta il positivo svolgimento.
Occorre però segnalare che con una recentissima sentenza (n. 48330 del 27 settembre 2017) la Corte di Cassazione, chiamata ad interpretare il significato della disposizione che regola la procedura nel caso di conversione della pena, ha chiarito che, nel caso in cui accolga la richiesta di sostituzione, il Giudice è tenuto a sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che andrà, pertanto, restituita all’avente diritto.
Questo principalmente per un motivo di tenuta logica del sistema: difatti, come già accennato sopra, l'immediata esecutività della sospensione della patente rischierebbe, in caso di esito positivo dei lavori, di vanificare la riduzione della metà a casa dei tempi tecnici necessari per la fissazione dell'udienza ove verrà dichiarata l'estinzione del reato.
Inoltre, a conferma di tale interpretazione milita anche il dato testuale della disposizione normativa nella parte in cui prevede che, in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento dei lavori, il Giudice deve disporre il ripristino della sanzione amministrativa della sospensione della patente, ripristino che presuppone in maniera indefettibile che l'efficacia della sanzione vada sospesa fintanto che i lavori socialmente utili sono in corso.
Dunque, solo al termine dei lavori il Giudice dovrà valutare se essi si sono conclusi positivamente o meno e di conseguenza dimezzare la sospensione e, tenendo conto del periodo presofferto, disporre che venga scontato l’eventuale periodo ancora residuo.
In particolare, l'articolo 186 del codice della strada sanziona tale condotta in maniera via via più grave a seconda del tasso alcolemico rilevato, secondo un sistema basato su tre soglie: la prima soglia comprende un valore dai 0,5 grammi per litro a 8 g. per litro. In tal caso, il guidatore va incontro solamente una sanzione amministrativa compresa tra 532 € e 2127 € ed alla sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
A partire dalla seconda soglia, invece, la condotta integra un reato, con tutte le conseguenze collegate: la necessità di celebrare un processo, l'applicazione di una sanzione penale, l’iscrizione nel casellario giudiziale (la "fedina penale") in caso di condanna, ecc...
Nel caso venga accertato un valore compreso superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g per litro (seconda soglia), il codice della strada prevede la pena dell'ammenda da 800 € a 3200 € e l'arresto da cinque giorni ad un massimo di sei mesi, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.
Infine, l'ultima soglia ricomprende le ipotesi in cui venga accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g litro; in tal caso si applica la pena dell'ammenda da euro 1500 a 6000, l'arresto da sei mesi ad un anno nonché la sospensione della patente di guida da uno fino a un massimo di due anni.
Sempre per i casi in cui sia stata accertata la terza soglia è prevista la confisca del veicolo con il quale è stato commesso reato, salvo che esso appartenga ad una persona estranea al fatto, nel qual caso, però, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
Al fine di mitigare gli effetti di un trattamento sanzionatorio così pesante, nel luglio 2010 è stata introdotta a la possibilità di richiedere la sostituzione della pena detentiva e di quella pecuniaria con la pena del lavoro di pubblica utilità.
Tale possibilità è concessa a condizione che non si sia provocato alcun sinistro stradale ed inoltre la pena può essere convertita per una sola volta.
I vantaggi di tale scelta sono diversi: anzitutto, in caso di svolgimento positivo dei lavori di pubblica utilità il giudice dichiara estinto il reato. Inoltre, il periodo di sospensione della patente viene dimezzato e, nei casi in cui si ricada nella terza soglia, si evita la confisca del veicolo sotto sequestro.
Circa la durata di questi lavori la legge dispone che essa sia corrispondente alla sanzione detentiva irrogata e alla conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 € per ogni giorno di lavoro di pubblica utilità.
Dunque, i vantaggi per chi non abbia causato un sinistro stradale sono evidenti sia dal punto di vista economico che per il fatto di non vedersi iscritta nel casellario giudiziale un precedente penale scomodo.
Tuttavia occorre sottolineare che nella concreta applicazione di questo istituto il tempismo è fondamentale: infatti contattando un difensore sin dai primi momenti è possibile valutare la convenienza di tale strada e muoversi di conseguenza.
Ma anche in tal caso, l'effetto pratico del dimezzamento del periodo di sospensione della patente si scontra con i tempi necessari per l'accertamento in sede penale. Occorre, infatti, ricordare che sin dal momento dell'accertamento del reato, la patente viene ritirata dall'organo accertatore e trasmessa al prefetto, che ne dispone la sospensione provvisoria, in attesa della decisione del giudice.
In punto, alcune prefetture hanno adottato la prassi, sicuramente rispettosa dell'intento del legislatore, di restituire la patente di guida nel caso in cui il titolare dimostri di aver ottenuto la conversione della pena nei lavori socialmente utili e che è già trascorso metà del periodo di sospensione. Tuttavia, tale prassi non trova applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale e molte prefetture non restituiscono nulla prima che gli sia notificato il provvedimento del Giudice che, al termine dei lavori, ne attesta il positivo svolgimento.
Occorre però segnalare che con una recentissima sentenza (n. 48330 del 27 settembre 2017) la Corte di Cassazione, chiamata ad interpretare il significato della disposizione che regola la procedura nel caso di conversione della pena, ha chiarito che, nel caso in cui accolga la richiesta di sostituzione, il Giudice è tenuto a sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che andrà, pertanto, restituita all’avente diritto.
Questo principalmente per un motivo di tenuta logica del sistema: difatti, come già accennato sopra, l'immediata esecutività della sospensione della patente rischierebbe, in caso di esito positivo dei lavori, di vanificare la riduzione della metà a casa dei tempi tecnici necessari per la fissazione dell'udienza ove verrà dichiarata l'estinzione del reato.
Inoltre, a conferma di tale interpretazione milita anche il dato testuale della disposizione normativa nella parte in cui prevede che, in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento dei lavori, il Giudice deve disporre il ripristino della sanzione amministrativa della sospensione della patente, ripristino che presuppone in maniera indefettibile che l'efficacia della sanzione vada sospesa fintanto che i lavori socialmente utili sono in corso.
Dunque, solo al termine dei lavori il Giudice dovrà valutare se essi si sono conclusi positivamente o meno e di conseguenza dimezzare la sospensione e, tenendo conto del periodo presofferto, disporre che venga scontato l’eventuale periodo ancora residuo.
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