Guida in stato d'ebbrezza e recupero della patente


Mediante ricorso in sede amministrativa ed una contemporanea istanza in sede penale è possibile limitare gli effetti della sospensione della patente
Guida in stato d'ebbrezza e recupero della patente
Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica previsto e punito dall’art. 186 del Codice della Strada è stato oggetto di innovazioni legislative che rendono meno afflittiva la sanzione accessoria della sospensione della patente.
L’elemento oggettivo del reato di guida in stato di ebbrezza consiste nel condurre un veicolo "in stato di ebbrezza" conseguente all’uso di bevande alcoliche (l’uso di sostanze stupefacenti, viceversa, integra la più grave fattispecie di cui all’art. 187 C.d.S.).

L’ebbrezza è un stato di alterazione psicofisica, simile all’ubriachezza, ma ad un livello qualitativamente e quantitativamente inferiore, di per sé (cioè se in questo stato non si guida e non si "molesta") penalmente irrilevante.
Principale strumento che consente di ricercare e provare lo stato di ebbrezza (accanto al più invasivo prelievo del sangue) è l’etilometro, apparecchio che misura la quantità di alcool presente nell’aria alveolare espirata, ricavandone la quantità presente nel sangue e misurata in g/l, cioè grammi per litro di sangue.

La giurisprudenza più recente ha rinnovato l’obbligatorietà, per gli Agenti di Polizia, di effettuare almeno due verifiche ad intervallo di cinque minuti e, tra i risultati ottenuti, considerare rilevante quello con il valore inferiore (Cass. 23.04.2013 n. 18375).
Attualmente, dopo la riforma del 2010, il tasso alcolemico generale penalmente rilevante è fissato in 0,8 g/l; se il tasso è compreso tra 0,5 e 0,8 non si commette un reato, ma un mero illecito amministrativo; al di sotto dello 0,5 g/l si tratta di un comportamento sanzionato solo a carico di alcune categorie di persone (infraventunenni, chi ha conseguito la patente da non più di tre anni, autisti, ecc.).

Il regime sanzionatorio previsto dal Codice della Strada, varia a seconda del tasso alcolemico riscontrato, e comporta in ogni caso anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e, nel caso di tasso superiore a 1,5 g/l, anche la confisca del mezzo utilizzato (ma solo nell’ipotesi in cui il mezzo appartenga a chi ha commesso la violazione).
Soluzioni giurisprudenziali più "garantiste" ritengono applicabile la sospensione cautelare della patente disposta dalla Prefettura ex art. 223 C.d.S., solo nel caso di violazioni dell’art. 186 C.d.S. costituenti reato (quindi con esclusione della fascia fino a 0,8 g/l) e/o in presenza del concreto pericolo che il possesso della patente di guida potrebbe costituire per il trasgressore.
Per tutti i casi, salvo che non si sia provocato un incidente, l’art. 186, co. 9 bis, C.d.S. ammette (per non più di una volta) la possibilità di sostituire la pena detentiva e quella pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, cioè con attività non retribuita prestata a favore della collettività: ogni giorno di lavoro è considerato come un giorno di pena detentiva o come l’equivalente di 250 euro di pena pecuniaria e più precisamente ogni giorno di pena detentiva corrisponde a due ore di lavoro di pubblica utilità.

E’ evidente che prima verrà portato a termine il programma concordato, prima si potrà chiedere la fissazione della relativa udienza davanti al G.I.P. procedente al fine di ottenere la declaratoria di estinzione del reato nonché, ed è questo, spesso, il profilo di maggiore interesse per l’ indagato, il dimezzamento del periodo di sospensione della patente.
Per evitare, tuttavia, che a causa dei "tempi della giustizia" il suddetto provvedimento del Gip intervenga troppo tardi, ovvero quando il periodo di sospensione della patente è già stato scontato interamente, è indispensabile proporre ricorso al Giudice di Pace il quale, valutate le esigenze cautelari ed in particolare l’esito della visita medica cui il ricorrente deve sottoporsi, può disporre la sospensione del provvedimento Prefettizio così restituendo la patente al ricorrente sino alla pronuncia del Giudice Penale.

L’obiettivo del ricorso dinanzi al Giudice di Pace è, in estrema sintesi, quello di fare in modo che l’indagato rientri il prima possibile in possesso del documento di guida conservandolo per tutta la durata del processo penale, fino a quando, una volta irrogata la condanna, riprenderà nuovamente a decorrere il termine di sospensione, che sarà al netto del presofferto e che, come visto, potrebbe persino essere dimezzato.
Per ogni ulteriore spiegazione e chiarimento, non esitate a contattarmi.

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di Avv. Stefano Antenucci

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