Guida in stato di ebbrezza


Fondamento della normativa; possibili rilevazioni erronee dell'etilometro
Guida in stato di ebbrezza
Secondo i dati ISTAT gli incidenti stradali registrati in Italia nell'anno 2013 ammontano a 181.227 con lesioni a persone. Il numero dei morti (entro il 30° giorno) ammonta a 3.385 e quello dei feriti a 257.421. Le indagini dimostrano che gli episodi sinistrosi fatali sono principalmente riconducibili alla distrazione del guidatore, all’alta velocità e soprattutto all’utilizzo di alcool e sostanze stupefacenti e solo in misura ridotta ad altri fattori quali ad esempio: condizioni climatiche avverse o circostanze dovute al manto stradale disconnesso; questa è la motivazione principale che ha indotto il legislatore a porre rimedio predisponendo una regolamentazione della materia spesso proiettata alla repressione dell’assunzione di bevande alcoliche nonchè di stupefacenti prima di mettersi alla guida.
L’attuale disciplina fa riferimento agli articoli 186 e 187 del Codice della Strada, rispettivamente riguardanti la guida sotto l’influenza di alcool e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
L’art. 186, nella sua rinnovata veste normativa, è entrato in vigore dal 27 Maggio 2008 e dispone il divieto di mettersi alla guida in stato di ebbrezza in conseguenza del consumo di bevande alcooliche, immediatamente dopo, avverte che alla violazione del divieto è corrisposta come sanzione il pagamento di un’ammenda, il cui ammontare varia a seconda del tasso alcolemico rilevato.
Più precisamente, i riferimenti normativi in ambito sanzionatorio sono oltre al già citato art. 186 anche gli artt. 220-224 ter (sopspensione nel caso di reato) nonché gli artt. 218 e ss (sospensione della patente in genere); tale complessa disciplina prevede una tripartizione della sanzione comminabile in funzione del valore del tasso alcolemico registrato ossia: se il tasso alcolemico accertato corrisponde ad un valore tra 0,5 e 0,8 g/l è prevista l’ammenda da euro 500 ad euro 2.000 ed una sanzione amministrativa accessoria consistente nella sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi; se il tasso alcolemico accertato corrisponde ad un valore tra 0,8 e 1,5 g/l, l’ammenda prevista è da euro 800 ad euro 3.200, nonché l’arresto fino a 6 mesi ed in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno; infine, è prevista un’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000, l’arresto fino a 6 mesi, nel caso in cui il valore accertato corrisponda ad un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l; all’accertamento del reato consegue anche in questo caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni.
La patente è SEMPRE revocata qualora il reato sia commesso da particolari categorie di utenti della strada, nello specifico da conducenti di autobus o di veicoli con massa complessiva a pieno carico di 3,5 tonnellate o di complessi di veicoli, nonché nel caso di recidiva.
Gli agenti accertatori, sempre nel rispetto della riservatezza personale e senza arrecare pregiudizio alcuno all’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti, anche attraverso apparecchi portatili; con tale espressione, la disposizione si riferisce in particolar modo agli etilometri in dotazione alle forze dell’ordine, pur permanendo la facoltà di questi ultimi di rilevare sintomi di ebbrezza quali: l’alitosi alcolica, eloquio sconnesso o la deambulazione alterata; va rilevato, tuttavia, che le misurazioni risultanti possono essere gravate da errori nella determinazione analitica del tasso alcolemico. Ciò può verificarsi per molteplici fattori legati sia a condizioni ambientali (infatti l’etilometro è omologato a funzionare in determinati range di umidità, temperatura e pressione atmosferica), sia a condizioni fisiopatologiche del soggetto testato (reflusso gastroesofageo; febbre e ipo/iperventilazione). Ulteriore condizione determinante l’inattendibilità del dato etilometrico è rappresentata dalla fase del metabolismo dell’alcol etilico, nel momento in cui il soggetto è testato: infatti, durante la fase di assorbimento (aspetto quest’ultimo facilmente evidenziabile nei casi in cui la misurazione etilometrica successiva fornisce un dato superiore alla rilevazione precedente) l’etilometro può sovrastimare la reale alcolemia in maniera variabile dal 40 al 80% (Giorgetti et al., Riv. IT. Med. Leg. 6/2011).
Vista pertanto la possibilità di incorrere in sanzioni ingiustamente comminate, spesso risulta inevitabile ricorrere all’assistenza da parte di un legale specializzato coadiuvato da consulenza tossicologo-forense.
A tal proposito, va richiamata la sentenza della Suprema Corte, secondo la quale allorquando l’accertamento tramite alcoltest pervenga ad un rilevamento positivo, incombe sulla difesa dell’imputato l’onere della prova contraria che smentisca tale rilevazione, ad esempio la sussistenza di elementi esogeni che possano aver condizionato l’accertamento. (Cass. Pen. 2011 N. 42084). In sostanza colui che voglia difendersi dalla sanzione penale ha l'onere di dimostrare il motivo di doglianza che nella casistica scientifica può riguardare: errori procedurali degli agenti accertatori (es carenza di informazioni sul verbale); l'errata determinazione indiretta dell'alcolemia (accertamento con l'etilometro); ma anche, nei casi di accertamento dello stato di intossicazione alcolica effettuati direttamente sul sangue, il mancato allestimento della catena di custodia, o la mancata osservazione delle procedure tecnico analitiche dettate dalle linee guida tossicologico forensi.

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di Dott. Matteo Ceglia

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