Guida in stato di ebbrezza, confisca dell'auto
Anche l'auto in comproprietà è confiscabile
L’art. 186 comma 2, lett. C C.D.S. stabilisce che con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
Con la sentenza n. 47024 del novembre 2014 la Cassazione ribadisce la confiscabilità del veicolo in comproprietà, salvo poi il diritto della persona estranea al reato (appunto il comproprietario) di rivalersi.
Nella sentenza la Cassazione ha precisato che "la prova contraria dell’insussistenza del diritto di comproprietà del veicolo non può derivare dalla mera constatazione del non avere la polizia giudiziaria proceduto al sequestro del medesimo.
Da ciò deriva che il veicolo avrebbe dovuto essere confiscato e la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida non avrebbe dovuto essere raddoppiata".
Dunque l’iscrizione nel pubblico registro automobilistico (p.r.a.) del trasferimento di proprietà di un’autovettura assume valore di prova presuntiva in ordine all’individuazione del proprietario del veicolo.
Con la sentenza n. 47024 del novembre 2014 la Cassazione ribadisce la confiscabilità del veicolo in comproprietà, salvo poi il diritto della persona estranea al reato (appunto il comproprietario) di rivalersi.
Nella sentenza la Cassazione ha precisato che "la prova contraria dell’insussistenza del diritto di comproprietà del veicolo non può derivare dalla mera constatazione del non avere la polizia giudiziaria proceduto al sequestro del medesimo.
Da ciò deriva che il veicolo avrebbe dovuto essere confiscato e la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida non avrebbe dovuto essere raddoppiata".
Dunque l’iscrizione nel pubblico registro automobilistico (p.r.a.) del trasferimento di proprietà di un’autovettura assume valore di prova presuntiva in ordine all’individuazione del proprietario del veicolo.
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