Guida in stato di ebbrezza e incidente stradale


Guida in stato di ebbrezza e/o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti: sì alla messa alla prova, anche nel caso di incidente stradale!
Guida in stato di ebbrezza e incidente stradale
Nel recente passato, per gran parte delle contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza, è sempre stato possibile richiedere la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186 co. 9 bis C.d.S.
Detta norma esclude però, dal proprio ambito di applicazione, tutte quelle fattispecie in cui il conducente, sotto l’influenza di alcool, provochi anche un incidente stradale.
A superamento di tale limite, la legge n. 67 del 2014, in vigore dal 27 maggio dello stesso anno, ha introdotto una nuova cause di estinzione del reato, consistente nella sospensione del processo con messa alla prova ai servizi sociali (art. 168 bis e ss. c.p.).

Tale istituto può essere concesso nei soli "procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria e con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria" (art. 168 bis co. 1 c.p.).
Considerato che il limite edittale massimo previsto per la guida in stato di ebbrezza è di un anno di arresto, se ne deduce la generale applicabilità a tutte le ipotesi di guida sotto l’influenza dell’alcool.

Tale conclusione risulta confermata anche nel caso in cui, il conducente ubriaco, aggravi la propria condotta causando un incidente (sull’amplissima nozione di incidente stradale Cassazione penale, sez. IV, sentenza 16/02/2012 n° 6381 e sentenza 01/07/2013 n° 28439).
Nell’individuazione infatti dei reati attratti alla disciplina della probation, in ragione del mero riferimento edittale, deve guardarsi unicamente alla pena massima prevista per ciascuna ipotesi di reato, prescindendo dal rilievo che nel caso concreto potrebbe assumere la presenza della contestazione di qualsivoglia aggravante, comprese quelle ad effetto speciale (Cass. Civ. Sez. VI sent. 13/02/2015, n. 6483).
Pertanto l’aver causato un incidente, pur determinando in automatico il raddoppio delle pene (art. 186 co. 2 bis C.d.S), nondimeno non esclude l’applicabilità della messa alla prova.
Tale conclusione deve essere ritenuta valida anche nel caso di ulteriore aggravio causato dall’aver commesso l’incidente in orario notturno.
D’altra parte non vale ad escludere l’utilizzabilità della probation neppure aver commesso una pluralità di reati.
A tal proposito il Tribunale di Milano, con la recente ordinanza della Terza Sezione Penale del 28 aprile 2015, ha affermato che la violazione di più norme penali ovvero la sussistenza del vincolo di continuazione non precludono alla sospensione del processo penale con messa alla prova.
Così se il conducente, oltre a essere ubriaco, fosse anche sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con conseguente applicabilità della contravvenzione di cui all’art. 187 Codice della Strada, comunque potrebbe usufruire dell’istituto in esame.

In conclusione chi guida superando il tasso alcolico previsto e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, anche laddove causi un incidente, potrà comunque ricorrere alla sospensione del procedimento con messa alla prova per estinguere il reato, a condizione che non ne abbia già usufruito in precedenza, e fermo restando che dovrà ad ogni modo adoperarsi per l’eliminazione delle conseguenze negative del reato, ivi compreso il risarcimento del danno subito dalla persona offesa, per lo svolgimento di un programma di trattamento da concordare con l’U.e.p.e. (Ufficio Esecuzione Penale Esterno), nonché per la prestazione di lavoro di pubblica utilità.

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di Dott. Umberto Beraldo

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