Guida in stato di ebbrezza e revoca della patente
Il Codice della Strada prevede tre ipotesi di gravità delle sanzioni in base al tasso alcolemico riscontrato al conducente
Il reato di guida in stato di ebbrezza è sanzionato dal Codice della Strada con gli articoli 186 e 186 bis che hanno reso ancor più pesanti le punizioni in caso di violazione. Le norme, infatti, hanno subìto diverse modificazioni a partire dal 2003 che hanno nel tempo aggravato la posizione di colui che commette l’infrazione. Ma mentre l’art. 186 è una norma rivolta alla generalità delle persone, l’art. 186 bis è destinata ad alcune specifiche categorie di persone, che vedremo a breve. Prima partiamo con l’art. 186 del Codice della Strada. Nel nostro ordinamento (art. 186, comma 2 del Codice della Strada), sono previste tre tipologie di gravità di sanzioni in base alla gravità dello "stato di ebbrezza", distinguendo tra ipotesi più lieve, ipotesi ontermedia e ipotesi grave. In maniera preliminare, occorre specificare che lo stato di ebbrezza è considerato tale a partire dal riscontro di un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l (grammi per litro). In base, poi, alla gravità dell’infrazione variano l’ammontare delle sanzioni pecuniarie amministrative la durata della sospensione della patente e, per i casi più gravi, anche le sanzioni penali. Vediamo le tre ipotesi:
1) Ipotesi più lieve: il tasso riscontrato al conducente è compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l. La pena è esclusivamente amministrativa e prevede il "pagamento di una somma da euro 527 a euro 2.108", oltre alla sospensione della patente da tre a sei mesi
2) Ipotesi intermedia: il tasso alcolemico accertato è compreso tra lo 0,8 g/l e l’1,5 g/l. In questo caso si commette un reato penale punito con un’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi. Oltre a ciò è prevista una sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno
3) Ipotesi grave: il tasso alcolemico accertato è superiore all’1,5 g/l. Come nel punto precedente, si commette un reato penale, il più grave, punito con un'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. La sanzione amministrativa accessoria prevede la sospensione della patente di guida da uno a due anni. Il Codice della Strada prevede delle aggravanti nel caso di ipotesi più grave: "Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata (...) in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna (...) è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato".
Le pene sono ancor più severe se, alla guida di un’automobile sotto l’effetto dell’alcol, si provoca un incidente stradale. Le pene sopra citate sono raddoppiate, oltre ad essere disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona diversa dal conducente che ha commesso il reato. Nel caso più grave, in cui il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/l, è previsto il ritiro della patente a vita.
L’articolo 186-bis. disciplina il reato di guida in stato di ebbrezza, come si è detto, per particolati tipologie di persone e, nello specifico per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose).
La norma prevede il divieto di guida sotto l’effetto dell’alcol per: a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B; b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone e di cose
c) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di almeno otto persone (escluso il conducente).
I conducenti "che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche" e alle quali è riscontrato un tasso alcolemico positivo e inferiore a 0,5 g/l puniti con una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra 163 e 658 euro. Se il conducente provoca un incidente, la sanzione è raddoppiata.
Infine, nel caso di ipotesi lieve e intermedia di cui sopra, le pene sono aumentate di un terzo, mentre nel caso più grave, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
Per ottenere maggiori informazioni in materia oppure per assistenza legale, potete richiedere una consulenza nel mio studio.
1) Ipotesi più lieve: il tasso riscontrato al conducente è compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l. La pena è esclusivamente amministrativa e prevede il "pagamento di una somma da euro 527 a euro 2.108", oltre alla sospensione della patente da tre a sei mesi
2) Ipotesi intermedia: il tasso alcolemico accertato è compreso tra lo 0,8 g/l e l’1,5 g/l. In questo caso si commette un reato penale punito con un’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi. Oltre a ciò è prevista una sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno
3) Ipotesi grave: il tasso alcolemico accertato è superiore all’1,5 g/l. Come nel punto precedente, si commette un reato penale, il più grave, punito con un'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. La sanzione amministrativa accessoria prevede la sospensione della patente di guida da uno a due anni. Il Codice della Strada prevede delle aggravanti nel caso di ipotesi più grave: "Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata (...) in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna (...) è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato".
Le pene sono ancor più severe se, alla guida di un’automobile sotto l’effetto dell’alcol, si provoca un incidente stradale. Le pene sopra citate sono raddoppiate, oltre ad essere disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona diversa dal conducente che ha commesso il reato. Nel caso più grave, in cui il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/l, è previsto il ritiro della patente a vita.
L’articolo 186-bis. disciplina il reato di guida in stato di ebbrezza, come si è detto, per particolati tipologie di persone e, nello specifico per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose).
La norma prevede il divieto di guida sotto l’effetto dell’alcol per: a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B; b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone e di cose
c) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di almeno otto persone (escluso il conducente).
I conducenti "che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche" e alle quali è riscontrato un tasso alcolemico positivo e inferiore a 0,5 g/l puniti con una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra 163 e 658 euro. Se il conducente provoca un incidente, la sanzione è raddoppiata.
Infine, nel caso di ipotesi lieve e intermedia di cui sopra, le pene sono aumentate di un terzo, mentre nel caso più grave, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
Per ottenere maggiori informazioni in materia oppure per assistenza legale, potete richiedere una consulenza nel mio studio.
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