Guida in stato di ebbrezza e tenuità del fatto


La tenuità del fatto è applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza?
Guida in stato di ebbrezza e tenuità del fatto
La particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. aveva creato un notevole contrasto giurisprudenziale della S.C. in merito all’applicazione della causa di non punibilità al reato di guida in stato di ebbrezza, addivenendo a pronunce assolutamente divergenti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità predominante, l’istituto trovava applicazione anche per il reato di guida in stato di ebbrezza, anche se ciò non escludeva la sospensione della patente.

Sebbene infatti la previsione di diverse soglie di punibilità prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza potrebbe generare una sorta di incompatibilità con l'istituto della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., gli ermellini affermavano l'applicabilità della causa di non punibilità al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), CdS., come confermato dalla collocazione sistematica della particolare tenuità, all'interno della parte generale del codice penale, come tale quindi astrattamente applicabile a qualsiasi fattispecie di reato.

Secondo l’orientamento favorevole, l'istituto in commento trovava giustificazione alla luce della riconosciuta graduabilità del reato, per sua natura costituito da una struttura graduabile in ogni sua componente, tanto da potersi parlare di grado di disvalore dell'evento, per indicare la misura variabile del giudizio di contrarietà all'ordinamento dell'offesa al bene.
Qualora il giudice si pronunci per la particolare tenuità del fatto, comunque, potrà disporre direttamente la sospensione della patente di guida senza demandare all’autorità amministrativa, posto che la particolare tenuità del fatto presuppone sempre l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza.

L’orientamento negatorio, invece, riteneva che non vi fosse una graduabilità del requisito del danno o del pericolo, in considerazione della peculiarità del bene giuridico protetto dalla normativa.

La questione rimessa alle Sezioni Unite nasceva proprio da questi contrasti e dal controverso problema della compatibilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto con i reati configurati mediante la tecnica delle soglie di punibilità.
In effetti, si trattava di stabilire se il giudice avesse il potere, nel caso di superamento delle soglie di punibilità, di effettuare un ulteriore giudizio di particolare tenuità ex art. 131bis c.p.
In pratica tale orientamento tendeva ad evitare che fossero rimesse al giudicante valutazioni che andassero in concreto o a sovrapporsi e a superare scelte già operate in astratto dal legislatore attraverso la predisposizione delle soglie di punibilità.
Ebbene, con la C.C. del 25 febbraio 2016, le Sezioni Unite (le cui motivazioni ancora non sono state depositate), nonostante le conclusioni difformi del Procuratore Generale affermavano che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è compatibile sia con il reato di guida in stato di ebbrezza che con quello del rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico.

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di Avv. Fabio Laviano

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