Guida in stato di ebbrezza: l'esame ematico


Il prelievo, effettuato ad esclusivi fini processuali, è da ritenersi atto di polizia giudiziaria, dunque è inutilizzabile senza il previo consenso
Guida in stato di ebbrezza: l'esame ematico
A seguito di un incidente stradale, il prelievo ematico effettuato in assenza di consenso, dunque non quando si operi nel rispetto di un protocollo medico di pronto soccorso - e quindi non necessario a fini sanitari - è inutilizzabile ex art. 191 c.p.p. per violazione del principio costituzionale che tutela l'inviolabilità della persona (art. 13 Cost.).
La giurisprudenza di legittimità, (Cassazione penale , sez. IV, sentenza 28.01.2009 n° 4118), nel rispetto delle pronunce della Corte Costituzionale, ha elaborato un indirizzo in subiecta materia ormai ben delineato.
Allorchè si proceda a prelevare da un soggetto campioni di tessuto connettivo - quale è il sangue - si dovrà sottostare al principio costituzionale della inviolabilità della persona, garantito dall’art. 13 Cost., così come quello dell’autodeterminazione al trattamento sanitario, ex art 32 Cost.
La Corte Cost. (sent. n. 54 del 1986, n. 194 e n. 238 del 1996) ha inserito il prelievo ematico, non tanto in rapporto all’art. 32, quanto piuttosto all’art. 13 della Carta Costituzionale. Il Giudice delle leggi ha affermato, infatti, che esso cagiona, senz’altro, una restrizione della libertà personale, comportando un’invasione della sfera corporale della persona.
Per tali motivi, l’asportazione di una piccola quantità di sangue è consentita solo in presenza di consenso dell’interessato oppure a seguito di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, nei casi e nelle forme di legge, la quale incontrerà comunque i limiti della dignità, della vita, dell'incolumità o salute della persona, di cui agli artt. 2, 13, 32 Cost., salvo casi di patologie eccezionali (cfr. Corte Costituzionale n. 54 del 1986).

Il giudice delle leggi ha dunque fissato i paletti all'interno dei quali si colloca l’orientamento della Suprema Corte, ormai consolidato, che riconosce piena utilizzabilità ai risultati del prelievo ematico sempre che sia stato effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica (Ex plurimis, Cass. pen. Sez. IV, Sent., sentenza 21 dicembre 2010, n. 44880).
Conseguentemente è illegittimo il prelievo "effettuato in assenza di consenso e non nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso" (Ex multis, con il miglior corredo motivazionale, Cass. pen. Sez. IV, sentenza 28 gennaio 2009, n. 4118; Cass. pen. Sez. IV, 11-03-2008, n. 10805; Cass. pen. Sez. IV, 18-10-2007, n. 38537; Cass. pen. Sez. IV, 28-07-2006, n. 26783; Cass. pen. Sez. IV, 14-07-2006, n. 24382; Cass. pen. Sez. IV, 16-06-2005, n. 22599; Cass. pen. Sez. IV, 12 giugno 2003, n. 37442).
La inevitabile sanzione sarà quindi la inutilizzabilità probatoria del prelievo ex art. 191 c.p.p., per lesione dell’art. 13 Cost.
Il Supremo Collegio, nella sua composizione più nobile, ha infatti chiarito che sotto la previsione dell’inutilizzabilità di cui all’art. 191 c.p.p., non ricadono solo le prove "oggettivamente vietate, ma anche quelle formate o acquisite in violazione dei diritti soggettivi tutelati in modo specifico dalla Costituzione, come nel caso degli art. 13, 14 e 15, in cui la prescrizione dell'inviolabilità attiene a situazioni fattuali di libertà assolute, di cui è consentita la limitazione solo nei casi e nei modi previsti dalla legge". (Sez. Unite, 13 luglio 1998, n. 21)
Concretamente, il prelievo ematico, nel suo momento genetico e sotto l’aspetto giuridico, è un semplice documento sanitario. È dato comune l’esistenza di un significato lato e uno ristretto di documento. I cosiddetti documenti in senso stretto sono quelli formati prima o al di fuori del procedimento penale, mentre un’informazione raccolta dalla Polizia Giudiziaria o dal Pubblico Ministero è classificata documento in senso lato o atto procedimentale.
Non v’è dubbio che il referto medico relativo al ricovero in ospedale a seguito di incidente stradale -incluso il test di screening dell’alcool - presenti natura di documento in senso stretto e come tale abbia diritto di ingresso nel processo. (Ex multis, Cass. pen. Sez. IV, 18-10-2007, n. 38537; Cass. pen. Sez. IV, 29-09-2006, n. 32300; Cass. pen. Sez. IV, 16-01-1998, n. 2270).

Il documento sanitario contenente le analisi di laboratorio, e creato nell’ambito di un preciso protocollo medico, non è preordinato a fini di prova della responsabilità penale, ma è necessitato da una tutela della persona: solo così conserva la propria natura e legittima la propria ammissione processuale. E, in un passaggio singolarmente rischiarante, la Suprema Corte espone il principio per cui "è diritto del soggetto opporre il rifiuto al prelievo ematico solo se questo è finalizzato unicamente all'accertamento di eventuale presenza di sostanze alcoliche nel sangue, trattandosi di un esame invasivo, con violazione dei diritti della persona, e, pur se minimamente, anche pericoloso (si pensi all'impiego di strumenti non preventivamente sottoposti ad adeguata procedura di sterilizzazione)". (segnatamente Cass. pen. Sez. IV, 06-03-2009, n. 10286; Cass. pen. Sez. IV, 16-06-2005, n. 22599).

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di Avv. Giancarlo P. PEZZUTI

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