Guida in stato di ebbrezza, profili giuridici, soluzioni e rimedi.


Guidare sotto l’effetto di sostanze alcoliche è un illecito con possibili risvolti penali anche gravi. Ecco quali sono le fasce di punibilità e i relativi rimedi
Guida in stato di ebbrezza, profili giuridici, soluzioni e rimedi.

Guidare sotto l’effetto di sostanze alcoliche è considerato dal sistema normativo italiano un illecito con possibili risvolti penali anche gravi, sanzionato dal Codice della Strada ai sensi e per l’effetto degli artt. 186 e 186 bis.

Competenza: Art. 186, comma 2, lett. b) e c) competente a giudicare è il Tribunale Monocratico in cui è stato rilevato l’illecito.


Fasce di punibilità e relative sanzioni

La normativa italiana sanziona la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche ai sensi e per l’effetto di quanto previsto dal Codice della Strada prevedendo principalmente tre fasce di punibilità, ove la seconda e la terza sono da considerarsi di rilevanza penale mentre la prima, la più lieve, ha natura meramente amministrativa.

La struttura del precetto normativo di cui all’art. 186 CdS prevede essenzialmente e principalmente una sanzione principale (pecuniaria e/o detentiva) e una sanzione accessoria, che va ad interessare la sospensione del documento di guida e, in alcuni casi, il fermo o la confisca del mezzo.


Art. 186, comma 2, Codice della Strada

1. Da 0,5 a 0,8 g/l:
Sanzione principale: Sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da € 544 a € 2.174.
Sanzione accessoria: All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

2. Da 0,8 a 1,5 g/l:
Sanzione principale: Reato penale che prevede l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi.
Sanzione accessoria: All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

3. Da 1,5 g/l:
Sanzione Principale: Reato penale che prevede l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.
Sanzione accessoria: All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.

La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio.

Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, per quest’ultima e maggior gravosa ipotesi delittuosa, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224 ter.


Circostanze particolari di illecito

Queste fin qui esposte sono le sanzioni principali che interessano chi viene sottoposto ad un controllo delle autorità competenti e risulti positivo alle verifiche del caso. Vediamo ora alcuni tra i casi particolari che possono verificarsi e che prevedono un trattamento sanzionatorio particolare:

•    Fascia oraria. Nel caso in cui il reato (da 0,8 g/l e superiore) sia commesso dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00, l’ammenda prevista è aumentata da un terzo alla metà.

•    Sinistro stradale. Nel caso in cui si verifichi un incidente stradale (questo il termine utilizzato dalla disciplina attuale nel quale bisogna far rientrare, nella sua accezione più ampia, anche i sinistri stradali che non coinvolgano altri mezzi) e il conducente risulti positivo alla rilevazione del tasso alcolemico per valori al di sopra delle soglie consentite:

1.    Lett. a) Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito.

2.    Lett. b) Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito.

3.    Lett. c) Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222 CdS (disciplina riguardante il caso in cui dalla violazione del Codice della Strada derivino danni alle persone).

Per ciò che riguarda il veicolo di cui eravamo alla guida al momento del controllo da parte delle autorità, come detto in precedenza, questo sarà sottoposto a confisca, il che significa che ne perderemo la proprietà.

•    Rifiuto all’espletamento dell’alcoltest. Qualora le forze dell’ordine preposte fermino un conducente al fine di sottoporlo ad una rilevazione del tasso alcolemico è facoltà del soggetto fermato quella di porre il proprio rifiuto all’espletamento dell’alcoltest. La conseguenza legale di tale scelta, però, sarà quella che vedrà al conducente l’applicazione delle pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

•    Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose. Per i conducenti di età inferiore a ventuno (21) anni, per  i neo-patentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B e per i conducenti appartenenti a categorie particolari nel settore di trasporto di persone e di cose, è fatto assoluto divieto di assumere alcolici anche in minima quantità in quanto, per queste particolari categorie di guidatori, le sanzioni scattano laddove sia rilevato un tasso alcolemico anche inferiore alla soglia minima di 0,5 g/l prevista per i conducenti “ordinari”, sostanzialmente una...tolleranza zero.

In particolare, per un tasso alcolemico tra 0,1 e 0,5 grammi per litro (g/l) la sanzione prevista è quella del pagamento di una sanzione amministrativa da 168 a 673 €.
Qualora il guidatore con tale rilevazione alcolemica commetta un incidente stradale la sanzione amministrativa è raddoppiata.

Laddove poi vengano superate le soglie di cui all’art. 186 CdS illustrate in precedenza, le sanzioni che verranno applicate saranno le medesime con un aumento di un terzo per la fascia di cui alla lett. a) e da un terzo alla metà in caso di lett. b) e lett. c).

La patente è revocata in caso di recidiva nel triennio.

 

 

Soluzioni e rimedi per ogni fascia di punibilità

Come si può notare pertanto, nel caso in cui si dovesse risultare positivi ad un controllo atto ad individuare la presenza di alcol nel nostro organismo a seguito di un controllo effettuato dalle forze dell’ordine mentre siamo alla guida di un veicolo a motore, quello che si rischierà sarà una sanzione pecuniaria contestuale ad una pena detentiva e una sospensione della patente di guida per un periodo variabile di tempo, sino ad arrivare ad una revoca della stessa nei casi più gravi.

In particolare, mentre per la prima soglia sino a 0,8 grammi per litro (g/l) verrà applicata “soltanto” una sanzione amministrativa, per le soglie da 0,8 g/l e superiori si commetterà un illecito penale, con le conseguenze del caso quali appunto, oltre al pagamento di una ammenda, una pena detentiva (arresto in carcere, al quale si potranno applicare delle misure alternative nella quasi totalità dei casi), oltre la risultanza del reato nella nostra fedina penale, con ovvie conseguenze a danno della nostra vita.

A tutto questo bisognerà poi aggiungere l’obbligo imposto dal Prefetto di eseguire delle regolari visite mediche consistenti in analisi del sangue e delle urine con ulteriori aggravio delle spese da sostenere e che dovranno essere ripetute periodicamente.

Ma vediamo ora quali possibili soluzioni ci offre l’ordinamento giuridico.

Come detto in precedenza si precisa che, in caso di applicazione delle sanzioni previste dagli art. 186 e 186 bis Codice della Strada, queste andranno ad interessarci in molteplici fronti, quali ovvero il lato economico, la nostra libertà personale (arresto in carcere) nei casi in cui la soglia rivelata superi i 0,8 g/l e il nostro documento di guida, che verrà sospeso o addirittura revocato nei casi maggiormente gravosi.

Innanzitutto, bisogna sottolineare che benché le diverse Procure della Repubblica adottino criteri applicativi difformi in alcuni passaggi, normalmente la pena detentiva viene sempre convertita in pena pecuniaria in un rapporto di 1 giorno di detenzione per € 250,00. Questo significa che ad esempio, se la pena detentiva irrogabile è di 8 giorni, la conversione in pena pecuniaria sarà di € 2.000,00 [8 (giorni di pena detentiva) x € 250,00 (equivalente per 1 giorno di detenzione) = € 2.000,00]. Importo che dovrà essere sommato alla pena pecuniaria base (ammenda) irrogata.

Premesso tutto ciò il sistema giuridico ci offre diverse possibilità, per così dire limitare i danni, accomunabili con svariati tipi di reato.

Qui vorrei però illustrarvi una disciplina che ci garantisce una via di uscita dai risvolti giuridici estremamente vantaggiosi e che potrà essere applicata in assenza di motivi ostativi.

Tale istituto è previsto dal comma 9-bis dell'art. 186 del Codice della Strada e consiste nella possibilità di sostituire la pena pecuniaria e detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di un’attività lavorativa non retribuita in favore della collettività per un periodo corrispondente alle pene irrogabili, ai sensi e per l’effetto dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Più precisamente, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad ogni giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di buon esito dello stesso, mediante il regolare e corretto espletamento del lavoro di pubblica utilità, gioveremo di enormi benefici. Vediamo quali.

•    In primis, il reato verrà dichiarato estinto e pertanto sarà come non commesso e non ve ne rimarrà traccia nella fedina penale.

•    Per quanto riguarda la pena pecuniaria e quella detentiva queste verranno sostituite, come detto, con i lavori di pubblica utilità.

•    La pena accessoria della sospensione della patente sarà ridotta della metà.

•    In caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186, lett. C, C.d.S.) la confisca della vettura verrà revocata e potremo riavere la proprietà della stessa.

Si precisa che tale istituto è, però, utilizzabile soltanto una volta come una sorta di bonus offertoci dall'ordinamento giuridico. Laddove lo stesso sia già stato utilizzato, saranno altri gli istituti giuridici che dovranno essere attivati.

Per ogni informazione, chiarimento e approfondimento non esitate a contattarmi.

 

Avv. Mattia Angelini
Avvocato Penalista in Pesaro e Urbino
e-mail avv.mattiaangelini@gmail.com

 

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