Guida in stato di ebbrezza, strategie difensive
L'art. 186 cod. strada prevede il divieto di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche definite come tali dall'art. 1, comma 2, l. 30 marzo 2001, n. 125 secondo il quale sono tali quelle contenenti alcool alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi.
Sanzioni
Il comma II dell’art.186 CdS stabilisce che sia penalmente rilevante la condotta del conducente di qualsiasi veicolo (anche di un velocipede) che si ponga alla guida superando una certa concentrazione di alcool e graduandone le sanzioni in base alla quantità di alcool ingerita; è previsto l'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda da 800 a 3.200 euro qualora la soglia si attesti tra 0,81 ed 1,5 g/l e l'arresto da 6 mesi a 1 anno e l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, in caso di soglia superiore a 1,51 g/l.; sotto il valore di 0.8 g/l è prevista solo una sanzione amministrativa.
Tuttavia la medesima norma stabilisce il divieto assoluto di guidare dopo aver assunto qualunque quantitativo di alcol per quattro categorie di conducenti ovvero:
a) infraventunenni e neo-B-patentati nei primi tre anni dal conseguimento;
b) chi eserciti professionalmente l'attività di trasporto di persone;
c) chi eserciti professionalmente l'attività di trasporto di cose;
d) conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
Aggravanti
Il comma 2-bis dell’art. 186 Cds prevede qualora il conducente abbia provocato un incidente stradale (compreso l’urto del mezzo contro ostacoli fissi) il raddoppio delle sanzioni (circostanza aggravante, specifica e ad efficacia speciale).
Altra aggravante è prevista dall’art. 186 CdS comma 2-sexies, ove si prevede che l’aumento della ammenda da un terzo alla metà, quando la guida in stato di ebbrezza, con qualsiasi livello di alcolemia, sia commessa in notturna, tra le ore 22.00,01 e le ore 6.59,59.
Per i soggetti prima elencati che hanno divieto assoluto di guida dopo aver ingerito qualunque quantitativo di alcol. l’art. 186 CdS comma 3 stabilisce circostanze aggravanti speciali a efficacia speciale espressamente non bilanciabili ai sensi dell'art. 69 c.p. In particolare, è stabilito che le sanzioni ivi previste sono aumentate di 1/3, nell'ipotesi di cui alla lett. a), ebbrezza lieve da 1/3 a 1/2, nelle ipotesi di cui alle lett. b), ebbrezza intermedia ebbrezza grave e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti e sono tutte ulteriormente, raddoppiate in caso di provocazione di un incidente stradale, ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada.
Accertamento
Salvo le ipotesi di accertamento sintomatico (es. stato del soggetto o condotta di guida), normalmente lo stato di ebbrezza si accerta mediante analisi ematiche effettuate in strutture sanitarie oppure grazie a un apparecchio denominato “etilometro" che le forze di polizia hanno facoltà di utilizzare in caso di esito positivo della prova preliminare, in ogni caso d'incidente o quando abbiano altrimenti motivo di ritenere che il conducente sia in stato di ebbrezza.
La prova potrà essere effettuata sia in loco oppure nel più vicino comando di polizia.
L’apparecchio evince dall'analisi dell'aria alveolare espirata una concentrazione alcolemica, convertita in valore di alcool nel sangue mediante almeno due determinazioni concordanti effettuate a un intervallo minimo di tempo di 5 minuti.
Il comma 7 dell'art. 186 cod. strada prevede specifiche ipotesi di reato per chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti, in particolare il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti qualitativi preliminari a semplice richiesta degli organi di polizia o di sottoporsi all'esame dell'etilometro, o di recarsi con gli agenti presso il più vicino ufficio o comando dotato dell'apparecchiatura quando:
- gli accertamenti propedeutici abbiano dato esito positivo
- vi sia stato un incidente
- la sintomatologia osservata faccia ritenere un'alterazione psicofisica in maniera inequivocabile dovuta all'alcool.
Vi è poi il rifiuto di sottoporsi all'accertamento previsto dal comma 5, da effettuarsi in caso di incidente stradale a carico dei conducenti sottoposti alle cure mediche. In tali ipotesi la sanzione è quella prevista per la più grave delle ipotesi di ebbrezza ovvero la lett. c) del comma 2 art. 186 Cds.
Sanzioni accessorie
In caso di condanna per la contravvenzione in esame (anche con pena patteggiata) è stabilita la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente la cui durata (individuata discrezionalmente dal Prefetto) è commisurata alla concentrazione di alcool: da 3 a 6 mesi, per l'ipotesi di ebbrezza lieve; da 6 mesi a 1 anno, per l'ipotesi di ebbrezza intermedia; da 1 a 2 anni, per l'ipotesi di ebbrezza grave.
Inoltre, se il veicolo appartiene a persona estranea al reato la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Tuttavia in caso di ebbrezza di cui alla lett. c) dell’art. 186 CdS e di recidiva nel biennio è prevista la revoca della patente; stessa sanzione ai sensi del comma 2-bis art. 186 Cds è prevista in caso di incidente stradale provocato da conducente in stato di ebbrezza grave. Il comma 3-ter dell'art. 219 cod. strada stabilisce che, quando la revoca sia disposta a seguito della violazione dell'art. 186 cod. strada, il periodo che deve trascorrere per poter conseguire una nuova patente è di 3 anni, a decorrere dalla data di accertamento del reato.
Sempre nella ipotesi di ebbrezza grave è prevista la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Da non dimenticare che è altresì previsto il fermo amministrativo del veicolo ai sensi del l’art. 186 Cds comma 2-bis per 180 giorni nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all‘illecito.
Strategie difensive
Veniamo ora a vagliare quali possano essere, senza pretesa di esaustività, i punti nodali della vicenda sui quali un oculato difensore dovrebbe soffermare la propria attenzione al fine di conseguire l’assoluzione del suo assistito qualora abbia scelto di affrontare il processo senza avvalersi del patteggiamento (magari a pena sospesa o con sostituzione in lavori di pubblica utilità). Le domande da porsi prima di scegliere la via difensiva più opportuna dovrebbero essere le seguenti:
1. Sussiste la prova che l’imputato fosse alla guida del mezzo?
Sembra banale ricordarlo, ma è opportuno evidenziare come non sempre la Procura fornisca la prova certa che l’imputato sia stato alla guida del mezzo. Ciò in particolare si verifica nei frequenti casi nei quali le forze dell’ordine intervengono quando l’imputato sia già stato condotto in ospedale dopo un incidente o venga trovato sul posto fuori dell’auto dopo il sinistro unitamente ad altre persone coinvolte. In tali ipotesi capita sovente che non vengano effettuati accertamenti specifici sulla guida e ci si limiti a dare per scontato che il proprietario del mezzo sia il conducente; in realtà, per fondare una sentenza di condanna occorre la prova rigorosa che il soggetto, sottoposto agli accertamenti, sia quello che conduceva il mezzo e tale onere grava ovviamente sulla Pubblica Accusa.
2. E’ stato dato all’imputato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore prima degli accertamenti?
L’ alcooltest è un accertamento di polizia giudiziaria, urgente ex art. 354, comma 3, c.p.p., per cui il personale di P.G. che vi procede ha obbligo di avvertire, ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., la persona da sottoporre alla prova, che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (che si badi bene non deve essere necessariamente atteso). La violazione del citato art. 114 disp. att. c.p.p. integra una nullità di ordine generale, non assoluta ma a regime c.d. intermedio, in base alla previsione dell'art. 178, comma1, lett. c) c.p.p. non rientrando in alcuno dei casi considerati dall'art. 179 c.p.p. Con sentenza del 5 febbraio 2015 n. 5396 le Sezioni unite della Cassazione hanno stabilito che la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., può essere dedotta come previsto dagli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado. L’avvertimento deve essere effettuato anche in caso di prelievo ematico richiesta dalle forze dell’ordine per un soggetto ricoverato in ospedale per cure mediche a seguito di sinistro stradale; al contrario non vi è necessità di avviso qualora l’accertamento sia effettuato nell’ambito di protocollo routinario per la cura del paziente. E’ bene sottolineare che qualora si acceda a patteggiamento o rito abbreviato non è più possibile sollevare la predetta eccezione poiché resta sanata.
3. E’ possibile ricondurre la condotta contestata alla ipotesi di tenuità del fatto?
E' noto che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, dal momento che non esiste un'offesa tenue o grave in chiave archetipica, prescindente dalla concreta manifestazione del reato (Sez. Un., n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj, Rv. 266590 e da ultimo Cass IV 5009/19). Ciò chiarito in generale, è opportuno ribadire, per quanto riguarda l'art. 186 C.d.S., che, come affermato dalle Sezioni Unite, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto configurabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – per ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo (Sez. Un., n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj, Rv. 266589). In sostanza in presenza di persona incensurata, con lieve discostamento dai limiti minimi di ebbrezza e con condotta di guida non pericolosa sarà possibile invocare sentenza assolutoria per tenuità del fatto. Si noti bene che in tali casi non è consentita la confisca del mezzo, mentre è comunque disposta la sospensione della patente.
4. E ’stata data prova della funzionalità dell’etilometro?
Secondo il pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 38618/19 (depositata il 19 settembre) costituisce onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione. In assenza potrà eccepirsi la attendibilità del risultato e potrà, dunque, essere richiesta pronuncia assolutoria.
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