Guida pratica al commercio online


Riferimenti normativi, disposizioni Iva, sito online contenuto e consigli, fatturazione e news
Guida pratica al commercio online
Negli ultimi due anni in Italia i consumatori che hanno fatto acquisti via Internet sono quasi raddoppiati, passando da 9 a 16 milioni. Sembrerebbe un settore in espansione, da valutare da parte di chi sta già svolgendo attività di vendita al pubblico, e non solo. Esponiamo alcuni consigli ed indicazioni. Il D.lgs. 114/98 contiene la riforma della disciplina dell’"esercizio dell’attività commerciale" che prevede: l’obbligo, da parte di chi vuole intraprendere un’attività commerciale, di inviarne comunicazione almeno trenta giorni prima del suo inizio al comune di residenza dell’esercente, dichiarando la sussistenza del possesso dei requisiti e il settore merceologico di attività. Per quanto riguarda l’Iva, con l'emanazione della direttiva del Consiglio 7 maggio 2002, n. 2002/38/Ce e delle successive direttive, viene introdotto un regime speciale per le operazioni di commercio elettronico diretto:
· tutte le forniture tramite mezzi elettronici devono essere considerate prestazioni di servizi;
· la tassazione ai fini Iva deve avvenire nel luogo del consumo;
· i servizi elettronici utilizzati nel territorio dell’Unione europea devono essere assoggettati a Iva nel singolo Paese del consumo quando sono posti in essere da un soggetto residente in un Paese non appartenente all’Unione europea;
· per i soggetti extra Ue devono essere emanate procedure semplificate per l’assolvimento degli obblighi tributari che derivano dall’effettuazione delle predette operazioni nel territorio dell’Unione europea.

Contenuto del sito Internet e le informazioni da dare ai potenziali acquirenti sulla "vetrina virtuale". Il venditore, a prescindere dalla natura professionale dell’acquirente, deve obbligatoriamente inserire: la ragione sociale, il domicilio o la sede legale, un contatto rapido, il numero REA o il numero di iscrizione al Registro delle Imprese, eventuale numero della concessione ed estremi della competente autorità di vigilanza, il numero di partita IVA, l'indicazione "in modo chiaro ed inequivocabile" dei prezzi e delle tariffe, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna.
In generale secondo il D.Lgs. 70/2003, prima dell'inoltro dell'ordine, il venditore deve obbligatoriamente informare il potenziale acquirente in merito: al fatto che la conclusione del contratto avverrà dopo aver completato varie fasi tecniche intermedie, al modo di archiviazione del contratto concluso e le modalità di accesso, ai mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dati prima dell’inoltro dell’ordine, all’adesione del venditore a eventuali codici di condotta, alle lingue utilizzabili oltre all'italiano per concludere il contratto, agli strumenti di composizione delle controversie.
Molto importante è la norma (art.51 nuovo Codice del Consumo) secondo la quale il venditore deve garantire che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante deve riportare in modo facilmente leggibile le parole "ordine con obbligo di pagare"; in caso di inosservanza di questa norma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine. Eventuali condizioni generali di vendita devono essere messe a disposizione del consumatore.

FATTURAZIONE
Le vendite online sono riconducibili alle vendite per corrispondenza e quindi senza obbligo di fattura come previsto nell’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, e senza obbligo di emissione di scontrino fiscale come previsto nell’articolo 2, lettera oo) del d.P.R. 21 dicembre 1996 n.696.

NOVITA’
L'e-commerce dal 13 giugno è soggetto a nuove regole dettate dalla direttiva europea entrata in vigore lo scorso 26 marzo con lo scopo di dare delle regole universali e omogenee a tutti i Paesi e di offrire maggiori garanzie su tutti i contratti a distanza con un controvalore superiore ai 50 euro. L'acquirente "digitale" avrà 14 giorni a disposizione per restituire la merce se non è soddisfatto. Inoltre, dopo aver comunicato la volontà di voler restituire la merce, il consumatore ha altri 14 giorni a disposizione per spedire i prodotti acquistati al negoziante. «L'elemento più rilevante, però, è che nel momento in cui il consumatore dichiara di aver spedito la merce, il negoziante è obbligato nei 14 giorni successivi al ricevimento dell'informativa a restituire la somma (ora ha un mese di tempo, ndr).

Articolo del:


di Dott.ssa Roberta Torriglia

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