Hai ricevuto un accertamento da parte dell’Agenzia? Ecco i primi controlli da effettuare


Illustrare al cliente il primo controllo da fare in caso di notifica di un avviso di accertamento
Hai ricevuto un accertamento da parte dell’Agenzia? Ecco i primi controlli da effettuare

Hai ricevuto un accertamento da parte dell’Agenzia? Ecco i primi controlli da effettuare.

 

Il primo controllo sulla legittimità dell’avviso di accertamento concerne il potere di firma del soggetto firmatario che, a norma dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, secondo la classificazione prevista dall'art. 17 del c.c.n.l. comparto "agenzie fiscali" per il quadriennio 2002-2005, applicabile "ratione temporis", da un funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente.

Molto spesso l’avviso dell’Agenzia delle Entrate reca la firma di un “Capo Team”, o “Capo Area” (cui ad esempio possono accompagnarsi ulteriori specificazioni come Capo Area Grandi imprese), soggetti diversi dal Capo dell’Ufficio, dal Direttore Provinciale, per cui è necessario controllare se sussiste una valida attribuzione del potere di firma in capo a tale soggetto.

Il potere di firma può essere delegato dal titolare dell’Ufficio unicamente ad un altro soggetto interno all’Ufficio stesso, quale funzionario di terza area assunto con pubblico concorso.

Per intenderci, non può essere delegato un qualsiasi dipendente dell’Agenzia, ma solo quelli appartenenti alla carriera direttiva individuato alla stregua del D.P.R. N. 600/73 e D.P.R. N. 633/72.

Per cui, nel momento in cui un cliente sottoponga al vaglio del suo legale un avviso di accertamento, la prima eccezione dovrà inderogabilmente riguardare la sussistenza del potere di firma in capo al soggetto, se diverso dal Capo Ufficio o Direttore Provinciale, e, in caso di firma su delega, procedere all’esame della validità della stessa.

Infatti, come chiarito da granitica giurisprudenza, la delega deve essere specifica, individuare il termine in cui provvedere all’emanazione e notifica dell’atto (termine di validità della delega di firma richiesto dalla Corte Cass. con la sentenza n. 22803/2015) non essendo sufficiente l’indicazione della sola qualifica professionale del dirigente destinatario della delega (la “delega di funzione”). La delega deve avere forma scritta, deve specificare le esigenze di servizio che la motivano, debe indicare l’ambito di applicazione e i suoi limiti, riportare le generalità della persona delegata e, appunto, fissare la durata (che dovrebbe essere determinata), non essendo ammessa la cd. delega in bianco.

È pur vero che gli Uffici della Pubblica Amministrazione possono prevedere la delega allo svolgimento di funzioni, essendo inimmaginabile che un singolo soggetto Capo di un Ufficio possa controllare e firmare migliaia di atti quotidianamente, e infatti la legge speciale (art.4 bis cit.), quanto alla giustificazione delle deleghe, contiene un generico riferimento alle esigenze di funzionalità operativa”, ma senza dubbio è necessario che nella motivazione vengano precisamente indicate in cosa consistano le esigenze di delega, appunto, poiché in mancanza si sarebbe in presenza di una motivazione estremamente generica, ovvero di una non motivazione, che contrasterebbe, oltretutto, con quanto disposto dal predetto art. 17 in base al quale le esigenze di servizio devono essere specifiche e comprovate, quali, ad esempio.

Il delegante pertanto ha l’obbligo di indicare nella motivazione dell’atto di delega se, ad es., una temporanea carenza di personale in rapporto all’organico previsto, oppure un carico eccezionale di lavoro sopraggiunto rispetto a quello ordinario ecc.. La delega deve inoltre contenere l’indicazione dei poteri specifici che sono conferiti al delegato e che possono essere delimitati, ad esempio, con l’indicazione dei valori minimi e massimi delle somme relative ai tributi richiesti con gli avvisi di accertamento o con altri determinati criteri.

Pertanto, le vie del contribuente sono essenzialmente due, e cioè presentare istanza di accesso a gli atti all’Ufficio delle Entrate che ha notificato l’avviso, in riferimento alla sussistenza della delega, se prevista, e all’appartenenza del delegante e del delegato alla carriera direttiva.

Ovviamente, detta istanza non interrompe i termini per la presentazione del ricorso, per cui il contribuente potrebbe presentare istanza di accertamento con adesione, ponendo in essere contraddittorio con il Fisco per la definizione bonaria dell’accertamento.

In alternativa, il contribuente può presentare direttamente ricorso avverso l’avviso, contestando appunto la carenza di potere del firmatario, o del delegante e del delegato in caso di delega, spostando in capo all’Agenzia delle Entrate l’onore di provare in giudizio la bontà del proprio operato.

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di Avv. Claudio Di Napoli

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