I beni significativi limitano l'aliquota agevolata
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di applicazione dell'iva al 10% in caso di acquisto ed installazione di infissi
L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.25 del 06.03.2015, ha chiarito che nel caso di imprese artigiane che, sulla base di contratti di appalto (ma anche contratti d'opera) commissionati dagli utienti finali, producono infissi su misura per poi installarli, l'aliquota IVA agevolata è applicabile al valore degli infissi costruiti dall'azienda entro i limiti previsti per i cd "beni significativi".
Nell'ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l'aliquota IVA del 10% è applicabile anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il campo applicativo della norma riguarda i fabbricati "a prevalente destinazione abitativa privata".
Oggetto dell'agevolazione sono le prestazioni di servizi aventi per oggetto la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè le ipotesi in cui l'intervento di recupero si realizzi mediante cessione con posa in opera di un bene.
Fanno eccezione i c.d. beni di valore "significativo" individuati dal DM 29.12.1999, per i quali l'aliquota ridotta si applica solo fino alla concorrenza del valore della prestazione. Si ha un bene di valore significativo se il suo valore è superiore al 50% del corrispettivo ricevuto.
Può affermarsi, per semplicità che il "bene significativo" fornitor nell'ambito della prestazione resta oggetto interamente all'aliquota del 10% se il suo valore non supera la metà di quello dell'intera prestazione.
Ci sono tuttavia beni che la normativa ha già individutato come tali e sono:
ascensori e montacarichi, infissi interni ed esterni, caldaie, videocitofoni, apparecchi di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie bgano, impianti di sicurezza.
Per questi beni l'aliquota iva agevolata è applicabile al valore degli infissi costruiti entro i limiti previsti per i "beni significativi", e cioè fino alla concorrenza del valore della prestazione.
Nell'ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l'aliquota IVA del 10% è applicabile anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il campo applicativo della norma riguarda i fabbricati "a prevalente destinazione abitativa privata".
Oggetto dell'agevolazione sono le prestazioni di servizi aventi per oggetto la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè le ipotesi in cui l'intervento di recupero si realizzi mediante cessione con posa in opera di un bene.
Fanno eccezione i c.d. beni di valore "significativo" individuati dal DM 29.12.1999, per i quali l'aliquota ridotta si applica solo fino alla concorrenza del valore della prestazione. Si ha un bene di valore significativo se il suo valore è superiore al 50% del corrispettivo ricevuto.
Può affermarsi, per semplicità che il "bene significativo" fornitor nell'ambito della prestazione resta oggetto interamente all'aliquota del 10% se il suo valore non supera la metà di quello dell'intera prestazione.
Ci sono tuttavia beni che la normativa ha già individutato come tali e sono:
ascensori e montacarichi, infissi interni ed esterni, caldaie, videocitofoni, apparecchi di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie bgano, impianti di sicurezza.
Per questi beni l'aliquota iva agevolata è applicabile al valore degli infissi costruiti entro i limiti previsti per i "beni significativi", e cioè fino alla concorrenza del valore della prestazione.
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