I CED esclusi dalla Consulenza del lavoro


Le indicazioni sulle competenze riservate ai Consulenti del Lavoro. Le attività ausiliarie non permettono l'assorbimento della qualifica professionale
I CED esclusi dalla Consulenza del lavoro
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, sulla base di quanto previsto dalla legge 12/1979, dalle sentenze espresse dal TAR Piemonte (1738/2009), dalla Corte di Cassazione (9725/2013) e dal Consiglio di Stato (103/2015), pubblica le indicazioni sulle competenze riservate ai Consulenti del lavoro, specificando che la consulenza del lavoro è appannaggio esclusivo dei consulenti abilitati e che lo svolgimento di attività ausiliarie alla consulenza stessa non permette l'assorbimento della qualifica professionale.

Di seguito si riporta la comunicazione del CNO del 09/07/2015:

Negli ultimi anni si è registrato il moltiplicarsi dei ricorsi aventi ad oggetto la contestazione dell'affidamento del servizio di Consulenza del Lavoro in favore delle PP.AA a società commerciali e ai CED. Si riportano pertanto, per gli Enti interessati, alcune indicazioni utili ad evitare affidamenti a rischio di contenzioso per illegittimità degli stessi in materia di servizio di consulenza lavoristica e con eventuali conseguenti oneri risarcitori. La professione di 'Consulente del Lavoro' è disciplinata dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Ai fini di quanto qui rileva, la norma da evidenziare è l'art. 1, ove si stabilisce che "tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro (...), nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali".

Con riferimento a tale disposizione, la giurisprudenza ha chiarito che 'quella del consulente del lavoro si configura come professione protetta e, conseguentemente, non possono ammettersi disposizioni di natura secondaria rispetto alla disciplina legislativa di riferimento che abbiano per oggetto l'attribuzione a soggetti diversi dell'esercizio di attività contemplate dalla professione anzidetta' (TAR Piemonte, I, 19.6.2009, n. 1738).

L'attività di consulente del lavoro deve essere svolta da professionisti abilitati e iscritti all'albo. Tale attività non può essere nemmeno 'indirettamente' (ovvero, tramite società di servizi) svolta da soggetti che non siano all'uopo legittimati (Cfr., da ultimo, Corte Cass. Pen, VI, 28.2.2013, n. 9725; Tribunale pen. Palermo, 8 giugno 2015).

Da ultimo, peraltro, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ribadito che la consulenza del lavoro è appannaggio esclusivo dei consulenti abilitati e che lo svolgimento di attività 'ausiliarie' alla consulenza medesima non consente di soprassedere sulla qualifica professionale dell'operatore (nel senso che è l'attività ausiliaria che viene 'assorbita' da quella professionale, e non viceversa - Cfr., C.d.S., VI, 16.1.2015, n. 103).

I servizi che possono essere affidati alle società commerciali e ai CED (assistiti da un consulente) sono esclusivamente quelli ausiliari, fermo restando che laddove sia richiesta anche la consulenza professionale lavoristica, solo i consulenti del lavoro (singoli o associati) possono essere gli affidatari del servizio. Resta ferma la possibilità di gestione in proprio e di affidare i servizi lavoristici di tipo accessorio ai CED o a società commerciali.

Articolo del:


di C.d.L. Marco Angelo Zimmile

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