I concorsi pubblici e l'allattamento
Il diritto di allattare durante l'espletamento di un concorso
Tutte le donne, interessate a partecipare a concorsi pubblici ma che si trovano nella situazione di dover provvedere all’allattamento di un figlio, possono richiedere una procedura personalizzata durante lo svolgimento del concorso.
Una recente sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa, la n. 163/2017 del 7 aprile, relativa al ricorso presentato da una neomamma, ribadisce il concetto che "Lo stato di puerperio comporta impegno e sforzo fisico e psicologico ed è compito dell’amministrazione, in aderenza al principio di eguaglianza espresso dall’articolo 3 della Costituzione approntare, nei limiti del possibile, ogni misura solidaristica atta ad alleviare, se non proprio a rimuovere, i gravosi maggiori oneri materiali e morali incombenti sulla donna puerpera".
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto illegittima la condotta dell’Amministrazione poiché quest’ultima, a fronte di una particolare situazione manifestata da una concorrente, che aveva chiesto anticipatamente di adottare idonee misure organizzative che le consentissero di allattare il neonato nel rispetto della privacy durante la prova d’esame, avrebbe potuto adottare, in tempo utile, una serie di misure idonee senza particolare sforzo logistico ed un eccessivo onere economico, posto che era sufficiente accordare alla ricorrente il permesso di allontanarsi brevemente dall’aula. Inoltre il comportamento della Pubblica Amministrazione "non appare in linea con i principi di solidarietà sociale e di tutela della maternità e della salute ai quali tanto l’Ordinamento italiano che quello europeo ispirano ampi settori della vigente normativa".
Per i Giudici di ultimo grado la situazione determinatasi in aula doveva aver cagionato alla ricorrente un certo stato di stress, di disagio psicologico e di agitazione che le aveva reso difficile lo svolgimento della prova d’esame ponendola in una situazione di disuguaglianza rispetto agli altri concorrenti.
Come riconosciuto ed affermato dall’art.3 della Costituzione, per realizzare l’eguaglianza sostanziale fra i cittadini non è sufficiente "trattare" tutti allo stesso modo, ma occorre che a situazioni differenti corrispondano differenti soluzioni e dunque differenti trattamenti. L’eguaglianza comporta che situazioni eguali vengano trattate egualmente, ma che situazioni diverse e/o "speciali" ricevano differenti e speciali discipline atte a superare gli squilibri ed a rimuovere gli ostacoli che impediscono che a tutti siano date pari opportunità.
Tale orientamento giurisprudenziale obbliga l’Amministrazione a trovare soluzioni diverse nel caso di esigenze personali e particolari le quali non devono generare uno squilibrio nei rapporti concorsuali tra partecipanti.
Una recente sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa, la n. 163/2017 del 7 aprile, relativa al ricorso presentato da una neomamma, ribadisce il concetto che "Lo stato di puerperio comporta impegno e sforzo fisico e psicologico ed è compito dell’amministrazione, in aderenza al principio di eguaglianza espresso dall’articolo 3 della Costituzione approntare, nei limiti del possibile, ogni misura solidaristica atta ad alleviare, se non proprio a rimuovere, i gravosi maggiori oneri materiali e morali incombenti sulla donna puerpera".
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto illegittima la condotta dell’Amministrazione poiché quest’ultima, a fronte di una particolare situazione manifestata da una concorrente, che aveva chiesto anticipatamente di adottare idonee misure organizzative che le consentissero di allattare il neonato nel rispetto della privacy durante la prova d’esame, avrebbe potuto adottare, in tempo utile, una serie di misure idonee senza particolare sforzo logistico ed un eccessivo onere economico, posto che era sufficiente accordare alla ricorrente il permesso di allontanarsi brevemente dall’aula. Inoltre il comportamento della Pubblica Amministrazione "non appare in linea con i principi di solidarietà sociale e di tutela della maternità e della salute ai quali tanto l’Ordinamento italiano che quello europeo ispirano ampi settori della vigente normativa".
Per i Giudici di ultimo grado la situazione determinatasi in aula doveva aver cagionato alla ricorrente un certo stato di stress, di disagio psicologico e di agitazione che le aveva reso difficile lo svolgimento della prova d’esame ponendola in una situazione di disuguaglianza rispetto agli altri concorrenti.
Come riconosciuto ed affermato dall’art.3 della Costituzione, per realizzare l’eguaglianza sostanziale fra i cittadini non è sufficiente "trattare" tutti allo stesso modo, ma occorre che a situazioni differenti corrispondano differenti soluzioni e dunque differenti trattamenti. L’eguaglianza comporta che situazioni eguali vengano trattate egualmente, ma che situazioni diverse e/o "speciali" ricevano differenti e speciali discipline atte a superare gli squilibri ed a rimuovere gli ostacoli che impediscono che a tutti siano date pari opportunità.
Tale orientamento giurisprudenziale obbliga l’Amministrazione a trovare soluzioni diverse nel caso di esigenze personali e particolari le quali non devono generare uno squilibrio nei rapporti concorsuali tra partecipanti.
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