I conguagli regolatori


Sono in consegna, questi giorni, le famigerate fatture della società ABBANOA Spa, concernenti i conguagli regolatori. Ecco di che si tratta
I conguagli regolatori
Con quella che può essere considerata una delle più brillanti operazioni di marketing politico dell’ultimo decennio, lo Stato ha tentato il tutto per tutto per cercare di salvare alcuni enti in odore di fallimento (quale, appunto, la società ABBANOA Spa). Ci riferiamo al vecchio Decreto Salva Italia (e ammazza Italiani), del 2011, di cui continuiamo a pagare lo scotto. Fra le tante fregature, vi è quest’assurdità dei "conguagli regolatori".
La sostanza è che sono stati compiuti, negli anni, grossolani errori di bilancio, per cui gli importi addebitati nelle bollette, in realtà, non erano confacenti a coprire i costi della struttura di taluni enti. Lo Stato, allora, ha dato la possibilità a questi enti di effettuare delle richieste straordinarie all’utenza, coniando il termine "conguaglio regolatore". Difficile comprenderne l’esatto significato da un punto di vista grammaticale. Ciò che possiamo affermare senza tema di smentita è che i conguagli, da che mondo è mondo, servono per verificare le differenze tra quanto un’utenza ha realmente consumato e quanto la stessa ha di fatto pagato. Ancora non ci era mai capitato di vedere addossata al contribuente una somma necessaria per fare il conguaglio concernente le differenze tra i bilanci reali di un ente e i costi effettivamente sostenuti dallo stesso. Peraltro, non ci sorprendiamo più di niente: siamo in Italia.
La questione più curiosa, però, è il sistema che quel gran genio di Monti si era pensato a suo tempo: la mala gestio riguarda gli anni 2005-2011; la tassa straordinaria (perché è di questo che si tratta, inutile girarci intorno o appiopparle nomi di fantasia) viene calcolata applicando dei coefficienti che nemmeno Einstein sarebbe stato in grado di decifrare (così diviene pure impossibile proporre ricorso) ai consumi che l’utenza ha avuto nel 2012 (e che c’azzecca?); come ciliegina sulla torta, gli utenti si vedranno recapitare tali fatture a titolo - udite, udite - di "componente tariffaria di competenza 2014".
Ma lo sanno, alla Bocconi, che il loro presidente ha le idee così confuse in tema di ragioneria e diritto?
E i Padri della Costituzione se lo sarebbero mai potuto immaginare che il loro successore Napolitano, in veste di Presidente della Repubblica, avrebbe (oltre al resto) avvallato anche quest’incredibile, incostituzionale bestialità?
ABBANOA, dal canto suo, si tutela, riportando nella bolletta:
"Precisiamo infine sin da ora che non potremo accogliere eventuali reclami che contestano la legittimità della fatturazione dei Conguagli Regolatori. Eventuali reclami saranno ritenuti irricevibili senza ulteriori comunicazioni". Coda di paglia o solo paura?
Ma torniamo alla "News": l’AEEGSI, al riguardo, pubblica sul suo sito istituzionale il comunicato che ci limitiamo a riportare qui di seguito per doverosa informazione degli utenti.
A seguito di alcune segnalazioni degli utenti in materia, si è appreso che alcuni gestori del servizio idrico integrato addebitano in bolletta importi a titolo di conguaglio, relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, - avvenuto in data 6 dicembre 2011 per effetto del D.L. Salva Italia - evidenziando come causale il riferimento alla delibera 643/2013/R/idr.
Tale causale, in base ai principi di trasparenza, non è corretta, dal momento che la quantificazione di tali importi è decisa dall'Ente d'Ambito o dal soggetto competente sulla base del metodo tariffario previgente al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione del settore e che i conguagli in esame non derivano dall'applicazione delle nuove regole tariffarie definite dall'Autorità, ma dalla necessità, valutata dai soggetti competenti nel quadro regolamentare precedente, di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato.
Al fine di favorire la massima trasparenza, con la delibera 643/2013/R/idr, l'Autorità ha stabilito alcune regole circa le modalità di esposizione di tali conguagli in bolletta (articolo 31), nonché circa la loro rateizzazione (articolo 32), al fine di garantirne la sostenibilità sociale. Inoltre, si ricorda che l'articolo 10 della Direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato (delibera 586/2012/R/idr), prevede che "la bolletta riporta i valori della tariffa applicata all'utente finale e l'ultimo aggiornamento, indicando in modo completo la fonte normativa e l'organismo da cui deriva".
Al fine di evitare comunicazioni fuorvianti all'utenza, nonché di fornire a quest'ultima indicazioni rilevanti ai fini di una eventuale contestazione o impugnazione delle richieste di pagamento, si rammenta e precisa che, ai sensi della vigente regolazione, è fatto obbligo ai gestori interessati di:
indicare espressamente in bolletta, oltre al periodo di riferimento dei conguagli tariffari precedenti l'anno 2012, il riferimento preciso all'atto deliberativo del soggetto competente che li ha quantificati - sia nel loro importo complessivo sia nell'importo espresso per unità di consumo da applicare all'utenza[1] - e ne ha esplicitato le tempistiche di riscossione[2], nonché il riferimento al consumo a cui l'importo unitario viene applicato;
nel caso in cui siano già state emesse bollette con l'erronea indicazione alla deliberazione 643/2013/R/idr dell'Autorità, comunicare espressamente all'utente - via posta o altro mezzo idoneo - l'esatto riferimento, rettificando l'erronea dicitura precedente e integrando le eventuali ulteriori informazioni mancanti.
Si rammenta che, in base alle vigenti disposizioni regolatorie, è fatto divieto ai gestori di richiedere all'utenza importi per conguagli pregressi non espressamente approvati dall'Ente d'Ambito o dal soggetto competente ai sensi degli articoli 31 e 32 della deliberazione 643/2013/R/idr, ovvero non espressamente deliberati entro aprile 2012 ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. a) del MTT[3].
Si ricorda che la violazione delle disposizioni contenute nei provvedimenti dell'Autorità, costituisce presupposto per l'esercizio dei poteri sanzionatori previsti dall'art. 2, comma 20, lett. c) della L. 481/95.

Articolo del:


di Dr. Paolo Soro

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