I Consorzi di imprese nel contesto dell’Albo nazionale gestori ambientali


Esistono due diverse tipologie di Consorzi e due diverse procedure d’iscrizione all'Albo
I Consorzi di imprese nel contesto dell’Albo nazionale gestori ambientali

Nel corso degli anni, particolare attenzione è stata posta dal Comitato Nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali al tema dell’iscrizione dei Consorzi, delle cooperative e delle associazioni di imprese, venendo a delineare un complesso normativo che ha stabilito fattispecie, regole e procedure d’iscrizione per tali soggetti giuridici.


In questo percorso normativo sono state individuate due diverse tipologie di Consorzi e due diverse procedure d’iscrizione che consentono a tutti i soggetti giuridici ascrivibili a queste due fattispecie, essendo in possesso dei requisiti richiesti, di potersi iscrivere all’Albo gestori ambientali.


Il primo intervento regolatore in tale settore da parte del Comitato nazionale dell’Albo si è avuto con la Circolare n.5130 del 27 luglio 1999 “Chiarimenti in merito all’iscrizione all’Albo delle cooperative a proprietà divisa e dei consorzi di imprese”, con la quale è stata disciplinata la prima tipologia di consorzi di imprese ovvero quella esercitante attività di trasporto rifiuti in maniera diretta, mediante la dimostrazione della disponibilità dei veicoli e delle attrezzature tecniche dei propri associati/consorziati, presentando la seguente documentazione:
a.    Copia autentica dell’atto costitutivo o dello statuto del consorzio e della cooperativa, dal quale risulti che lo scopo social sia quello di esercitare l’autotrasporto anche od esclusivamente con veicoli indisponibilità delle imprese socie;
b.    Certificato di iscrizione all’Albo autotrasportatori delle singole imprese socie;
c.    Copia autentica dell’estratto del libro dei soci dal quale risulti il rapporto associativo delle imprese socie;
d.    Dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che i veicoli sono in disponibilità piena ed esclusiva del consorzio o della cooperativa.


Dalla lettura dei requisiti sopra elencati si evince che i veicoli che risultano nel provvedimento/autorizzazione del consorzio devono essere utilizzati in via esclusiva per i trasporti effettuati dal medesimo sussistendo il divieto di utilizzo degli stessi da parte dei singoli soci proprio in forza della disponibilità piene ed esclusiva dimostrata dal consorzio medesimo; chiaramente tale requisito non è l’unico che tali soggetti devono possedere in quanto per essi valgono le medesime regole ovvero i medesimi requisiti, tecnici e finanziari, nonché i medesimi requisiti soggettivi, che vengono richiesti alle altre imprese/società che intendono iscriversi all’Albo.


Lo stesso organo centrale dell’Albo gestori ambientali è successivamente intervenuto relativamente a questa prima fattispecie di consorzi in commento cioè quelli che svolgono attività imprenditoriale in proprio/ diretta, relativamente alle attività di bonifica dei siti contaminati (cat.9) e delle bonifiche dei beni contenenti amianto (cat. 10), con la Circolare n.1212 del 12 dicembre 2016 “Chiarimenti in merito alla dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica per i Consorzi nelle categorie 9 e 10”.


Tale circolare stabilisce che, analogamente ai consorzi di imprese di trasporto di rifiuti contemplati nella circolare n.5130 del 27 luglio 1996, ovvero quelli che esercitano attività d’impresa in proprio/diretta, gli stessi possono iscriversi alle categorie 9 e 10, dimostrando il requisito di idoneità tecnica di cui all’articolo 11, comma 1, lett. b) del DM 120/2014, mediante la disponibilità piena ed esclusiva delle attrezzature di proprietà dei consorziati, acquisiti con contratto di locazione ai sensi della deliberazione n.2 del 18 luglio 2006.
In definita dalla contestuale lettura delle due circolari sopra commentate si rileva che per i consorzi che svolgono attività di gestione di rifiuti in proprio/diretta, è condicio sine qua non avere la piena ed esclusiva disponibilità dei veicoli (per le categorie del trasporto) e delle attrezzature (per le categorie delle bonifiche) dei propri consorziati nonché di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per ottenere l’iscrizione all’Albo; pertanto non è indispensabile che le imprese associate/consorziate siano iscritte all’Albo con un proprio provvedimento autorizzativo.


La seconda tipologia di Consorzi di imprese che è stata oggetto di apposita regolamentazione da parte dell’Albo gestori ambientali sono i Consorzi che, a differenza dei primi, non svolgono attività diretta, ma il cui scopo è quello di partecipare alle gare di appalto e stipulare contratti in nome proprio ma per conto e nell’interesse delle consorziate nel settore della gestione dei rifiuti, lasciando che l’esecuzione delle attività sia a carico delle consorziate.


Questa seconda tipologia di consorzi di impresa è stata introdotta con la Circolare n.5727 dell’8 novembre 2001 con la quale il Comitato nazionale dell’Albo ha integrato la Circolare n.5130/1999 aggiungendo il punto f) che, relativamente alla dimostrazione della disponibilità dei veicoli, recita:
nel caso di consorzi o di cooperative costituiti alo scopo di assumere l’esecuzione di opere, stipulare contratti d’appalto, partecipare a gare in nome proprio ma esclusivamente per conto dei soggetti consorziati e che quindi non svolgono mai attività imprenditoriale propria, restando questa a carico esclusivo delle imprese associate, per disponibilità dei mezzi si intende la disponibilità che dei medesimi abbiano le singole imprese, le quali, a loro volta, debbono essere iscritte all’Albo”.


Dalla lettura di tale disposizione si evince che, a differenza della prima tipologia di Consorzi, le imprese facenti parte del Consorzio devono avere una propria iscrizione all’Albo e quindi avere la disponibilità dei veicoli e delle attrezzature per lo svolgimento dell’esecuzione del trasporto o delle bonifiche che devono essere svolte in modo diretto.
In sintesi, i consorzi che non svolgono attività imprenditoriale diretta si iscrivono all’Albo non dovendo dimostrare i requisiti tecnici, finanziari e soggettivi propri, ma operando sulla base dei requisiti già dimostrati dalle consorziate che sono in possesso di una propria iscrizione all’Albo.


Più di recente l’organo centrale dell’Albo è tornato ad occuparsi di questa fattispecie giuridica con la Circolare n.578 dell’8 maggio 2013 “Iscrizione all’Albo dei consorzi che non svolgono direttamente attività imprenditoriale di cui alla Circolare del Comitato nazionale n.5727 dell’8 novembre 2001”, con la quale sono state indicate le modalità di presentazione di presentazione delle istanze al fine di snellire le procedure d’iscrizione.
In particolare viene disposto che:
a.    Le domande di iscrizione, di rinnovo e le domande di variazione dell’iscrizione relative alla compagine associativa (integrazione, cancellazione delle consorziate, passaggio delle categorie e classe delle consorziate), devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del consorzi, contenente l’elenco aggiornato delle imprese consorziate iscritte all’Albo;
b.    Il provvedimento d’iscrizione all’Albo del consorzio riporta i nominativi dei legali rappresentanti, dei responsabili tecnici e le categorie e le classi di iscrizione. L’elenco delle imprese consorziate iscritte all’Albo, con i relativi numeri d’iscrizione, è pubblicato sul sito web dell’Albo nella posizione relativa al consorzio e contiene, per ogni impresa consorziata, la ragione sociale ed il numero di iscrizione all’Albo delle consorziate; per ulteriori elementi (categoria e classe di iscrizione, nominativo RT, tipologie di rifiuti autorizzate, etc.) occorre riferirsi alla posizione della singola impresa consorziata;
c.    Nel caso di domanda di variazione relativa alla compagine associativa, la sezione regionale, verificate le iscrizioni delle consorziate e che nulla cambia rispetto alle categorie e alle classi di iscrizione all’Albo del consorzio, prende atto delle variazioni intercorse, provvede per l’aggiornamento dell’elenco delle consorziate sul sito dell’Albo e ne dà comunicazione all’interessato concludendo il relativo procedimento amministrativo.
In conclusione, l’esito di tale excursus normativo è che l’iscrizione all’Albo dei consorzi di imprese e di cooperative ascrivibili ad una delle due fattispecie descritte è possibile se rispondono alle condizioni stabilite dalle disposizioni adottate dal comitato nazionale dell’Albo e se sono in possesso dei requisiti previsti dal DM 120/2014.


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