I consorzi e gli appalti: la disciplina nel nuovo codice degli appalti


Ecco come il Decreto legislativo 50/2016 disciplina i consorzi
I consorzi e gli appalti: la disciplina nel nuovo codice degli appalti

I consorzi e le società consortili assumono rilevanza anche all’interno del nuovo Codice degli appalti (D.lgs. 50/2016) – come nel regime ex D.lgs. n. 163/2006 - e vengono annoverati tra gli operatori economici che possono partecipare alle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 sono “operatori economici”lett. b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro; lett. c) consorzi stabili anche costituiti sotto forma di società consortile. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; … lett d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; lett. e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.

E' possibile, inoltre, che i consorzi si distinguano in ordinari e stabili. Gli ordinari sono quelli in cui si applica la disciplina del c. c. sui consorzi con attività esterna. (artt.. 2602-2615 bis cod. civ.).

I consorzi stabili, invece, si differenziano da quelli “ordinari” perché ad essi si applica la disciplina “generale” dettata dallo stesso codice per tutti i consorzi nonché la disciplina specifica contenuta negli artt. 45, 47 e 48 D.lgs. n. 50/2016 (già artt. 34, 35, 36 e 37 D.lgs. n. 163/2006). I consorzi stabili integrano quella particolare categoria di consorzi con attività esterna che hanno le caratteristiche descritte dall’art. 45 del Codice dei contratti prima esaminato.

L’appartenenza ad un consorzio stabile offre sia direttamente al consorzio che alle imprese consorziate alcune “opportunità” del tutto peculiari, che possono tradursi in vantaggi competitivi, anche in ragione delle differenti modalità operative di partecipazione alla gara. Infatti, il consorzio potrà partecipare alla gara o attraverso le singole imprese consorziate dichiarando in occasione della partecipazione ad ogni singola gara, l’impresa che si occuperà dell'esecuzione dei lavori (art. 48, comma 7, secondo alinea: “I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;”) senza che ciò sia considerato un subappalto oppure  attraverso l'attività della comune struttura d’impresa.

Inoltre, è sempre possibile immaginare che l'impresa consorziata mantenga la propria autonomia rispetto al consorzio stabile, tanto che può partecipare alla stessa gara alla quale partecipa il consorzio di cui fa parte a condizione che non venga indicata dal consorzio stabile quale esecutrice dei lavori o mandataria (art. 48, comma 7, primo alinea). Segue...

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di Avv. Vincenzo Lamberti

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