I consorzi e gli appalti: principi e patti parasociali


I consorzi e la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica (I Parte)
I consorzi e gli appalti: principi e patti parasociali

Può un consorzio partecipare ad una gara d'appalto? Se sì con quali requisiti e a quali condizioni?

La trattazione non può prescindere dalla trattazione degli istituti generali, facendo riferimento alla disciplina che si rintraccia nel codice civile.

Il regime civilistico dei consorzi è stato oggetto di riforma con leggi n. 377/1976 e n. 240/1981 che in sostanza ne hanno ampliato la sfera di operatività.

Se, infatti, il previgente codice civile assegnava al consorzio la funzione di disciplinare la concorrenza tra più imprese esercenti la medesima attività economica o attività economiche connesse, dopo l’intervento di riforma il consorzio deve essere inteso quale strumento di collaborazione generale tra differenti imprese.

L’art. 2602 c.c. prevede che il consorzio è una organizzazione comune, istituita da più imprenditori, per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il contratto di consorzio non comporta l’assorbimento delle imprese che vi prendono parte nell’ambito di un organismo unitario poiché con tale contratto gli imprenditori costituiscono una stabile organizzazione che ha un carattere di strumentalità rispetto alle stesse imprese consorziate.

Il consorzio, infatti, può operare solo attraverso le imprese consorziate, unici soggetti dotati della necessaria struttura aziendale in grado ad esempio di prendere parte ad una gara d’appalto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture indetta dalla p.a.

Sul punto specifico, infatti, in sede di partecipazione a gare pubbliche, il consorzio è tenuto ad indicare con quali soggetti consorziati intenda eseguire le prestazioni contrattuali poiché i requisiti di capacità tecnica e finanziaria richiesti dalla lex specialis di gara devono essere posseduti, e dunque accertati, non solo dal consorzio ma anche dai singoli consorziati partecipanti all’evidenza pubblica

Il contratto di consorzio, ex art. 2603 c.c., deve contenere l’indicazione dell’oggetto, degli organi consortili, le condizioni di ammissione dei nuovi consorziati, i contributi degli stessi e le sanzioni per l’inadempimento, nonché i casi di recesso e di esclusione.

L’oggetto consortile verrà attuato mediante le deliberazioni, assunte, salvo che il contratto non preveda condizioni differenti, a maggioranza dei consorziati.

Il contratto consortile potrà essere modificato con la maggioranza di tutti gli aderenti.

Inoltre, se il consorzio svolge attività con i terzi, al fine di poter stipulare validi contratti sarà necessaria la sua iscrizione nel registro delle imprese e, quindi, l’indicazione della sede sociale nonché delle modalità di riparto e liquidazione del fondo consortile.

L’art. 2615 ter c.c. prevede poi la possibilità di dar vita a società consortili, ovvero società di persone o di capitali che possono realizzare scopi propri del consorzio. In tal caso potrà esserci anche una deroga a tale schema tipico, qualora questo risulti essere incompatibile con la funzione consortile.

La deroga è, però, limitata in quanto la società consortile non può stravolgere lo schema legale fondamentale di riferimento. Ad esempio, nel caso di una società consortile s.r.l,, per le obbligazioni sociali assunte, risponderà soltanto la società con il suo patrimonio e non, come richiede l’art. 2615 comma 2, il fondo consortile e i suoi consorziati.

Ciò consente di affermare, inoltre, che in presenza di società consortili, la disciplina è mista, nel senso che la personalità giuridica è regolata dalla forma statutaria prescelta, mentre gli aspetti sostanziali sono regolati dalla disciplina tipica dei consorzi di impresa.

Di particolare interesse è la speciale disciplina dei patti parasociali  – recte: paraconsortili - ovvero accordi tra i consorziati finalizzati alla stabilizzazione degli assetti proprietari ed al governo della società nonché a regolare i rapporti interni tra i soci e la stessa Società consortile. In linea generale i patti paraconsortili sono disciplinati solo con riferimento alle società per azioni.

Ma la giurisprudenza, da tempo, ammette che gli stessi possano essere stipulati anche per la s.r.l e per fattispecie societarie di capitali differenti e, quindi, alle Società consortili.

I patti parasociali sono sottoposti anche alla normativa generale sui contratti ed all’autonomia privata; l’efficacia obbligatoria degli stessi può essere limitata ai rapporti tra i soci e non opponibile alla Società o coinvolgere – come più spesso accade – anche la stessa Società, che stipula insieme ai soci i patti integrativi dello statuto.

Nella Società consortile, in ragione della particolare natura del soggetto giuridico, si ritiene che i patti paraconsortili siano validi ed efficaci solo se ricomprendono la Società consortile (oltre ai consorziati).

I patti paraconsortili trovano la loro regolamentazione essenziale nell’art. 2341 bis c.c.. Si può ritenere, pertanto, tecnicamente possibile tra gli aderenti ad una società consortile stipulare patti paraconsortili in cui, regolando al meglio i rapporti tra le imprese, si possa limitare la trasferibilità delle azioni e quindi evitare posizioni di supremazia. E’ altresì possibile inserire alcune norme pattizie per evitare posizioni dominanti e quindi i c.d. sindacati di controllo.

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di Avv. Vincenzo Lamberti

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