I contratti bancari non sottoscritti dalla banca
L'onere della prova in materia di produzione degli estratti conto bancari e il problema della validità dei contratti senza firma della banca
1 - La giurisprudenza di merito sembra confermare il principio in materia di onere della prova inerente una causa di ripetizione di indebito per interessi anatocistici e somme non dovute nei confronti della banca.
E’ questo l’orientamento del Tribunale di Lanciano che con la sentenza dell’ 8 giugno 2016 (n. 271) ha affermato che ""il correntista che agisce per la ripetizione di somme indebitamente versate alla banca ha l' onere di allegare e provare i fatti costitutivi della sua pretesa mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi all'intero rapporto contrattuale"".
Si tratta di un indirizzo che si inserisce nel solco della giurisprudenza secondo la quale è onere del correntista, attore in ripetizione, allegare i fatti costitutivi della domanda (estratti conto) anche in ragione della possibile instaurazione del procedimento di cui al 119 TUB.
La pronuncia, la quale peraltro si è poi occupata della validità, affermandola, della delibera CICR disciplinante la trimestralità degli interessi per i rapporti sorti alla sua adozione (2010), ha poi incidentalmente dichiarato la inammissibilità della richiesta di consulenza tecnica contabile quando essa non sia giustificata, stante la mancata produzione degli estratti conto il cui onere di allegazione grava sul Cliente.
2 - Infine il Tribunale di Lanciano si è occupato della risalente questione della nullità del contratto di conto corrente per mancata sottoscrizione dello stesso da parte della banca; questione risolta nel senso della ritenuta sufficienza ai fini della validità della sola sottoscrizione del contratto da parte del correntista considerato il contenuto espresso nel documento tipo predisposto dalle banche.
L’orientamento del Tribunale di Lanciano stride con quello del Tribunale di Padova che con la sentenza del 29 maggio 2016 in tema di validità dei contratti bancari non sottoscritti dall’Istituto di Credito ha reclamato l’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte.
E' allora giunto il momento di intervenire per comporre questo contrasto così incidente, in una fattispecie purtroppo ricorrente nella prassi (almeno sino a qualche tempo addietro) quale quella dei contratti bancari non recanti la sottoscrizione della banca.
E’ questo l’orientamento del Tribunale di Lanciano che con la sentenza dell’ 8 giugno 2016 (n. 271) ha affermato che ""il correntista che agisce per la ripetizione di somme indebitamente versate alla banca ha l' onere di allegare e provare i fatti costitutivi della sua pretesa mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi all'intero rapporto contrattuale"".
Si tratta di un indirizzo che si inserisce nel solco della giurisprudenza secondo la quale è onere del correntista, attore in ripetizione, allegare i fatti costitutivi della domanda (estratti conto) anche in ragione della possibile instaurazione del procedimento di cui al 119 TUB.
La pronuncia, la quale peraltro si è poi occupata della validità, affermandola, della delibera CICR disciplinante la trimestralità degli interessi per i rapporti sorti alla sua adozione (2010), ha poi incidentalmente dichiarato la inammissibilità della richiesta di consulenza tecnica contabile quando essa non sia giustificata, stante la mancata produzione degli estratti conto il cui onere di allegazione grava sul Cliente.
2 - Infine il Tribunale di Lanciano si è occupato della risalente questione della nullità del contratto di conto corrente per mancata sottoscrizione dello stesso da parte della banca; questione risolta nel senso della ritenuta sufficienza ai fini della validità della sola sottoscrizione del contratto da parte del correntista considerato il contenuto espresso nel documento tipo predisposto dalle banche.
L’orientamento del Tribunale di Lanciano stride con quello del Tribunale di Padova che con la sentenza del 29 maggio 2016 in tema di validità dei contratti bancari non sottoscritti dall’Istituto di Credito ha reclamato l’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte.
E' allora giunto il momento di intervenire per comporre questo contrasto così incidente, in una fattispecie purtroppo ricorrente nella prassi (almeno sino a qualche tempo addietro) quale quella dei contratti bancari non recanti la sottoscrizione della banca.
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