I contratti di convivenza


La contrattualizzazione della famiglia prevista dalla legge n. 76/2016
I contratti di convivenza
La legge n. 76/2016 non ha solo introdotto e regolamentato modelli familiari diversi ed alternativi rispetto al matrimonio, in linea con le mutate esigenze della società contemporanea nonché con le istanze dell’Unione Europea, quali le unioni civili e le convivenze di fatto, ma ha anche previsto la possibilità per i conviventi di fatto di stipulare un "contratto di convivenza".
Tale strumento di autonomia privata, in un ambito fino ad ora del tutto scevro da interventi da parte del legislatore, nonché libero da vincoli e tutele, offre alle parti la possibilità di contrattualizzare la propria unione, che si tratti coppie eterosessuali o omosessuali.
Nello specifico, i commi 50 e seguenti della legge n. 76/2016, disciplinano il contratto prevedendone solo alcuni possibili contenuti, e non pare esservi dunque un nucleo minimo che debba essere rispettato nella sua redazione, ma che ogni istanza proveniente dalle parti possa trovarvi spazio, fermo restando il rispetto dei principi e dei limiti di liceità che regolamentano la materia contrattuale.
I possibili contenuti delineati dal legislatore riguardano l’indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni, per quanto compatibile.
Il contratto di convivenza può sempre essere modificato e si risolve per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, morte di uno dei contraenti.
Vi saranno dunque a questo punto molteplici possibilità per le coppie: matrimonio (con comunione o separazione dei beni), unione civile, convivenza di fatto contrattualizzata, convivenza di fatto non contrattualizzata, convivenze non rientranti in quella disciplinata e regolata dalla legge sopra citata, in cui le parti potrebbero comunque decidere di stipulare un contratto che regolamenti la propria unione.

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di Avv. Milena Iannaccone

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