I contratti di Rete
I Contratti di Rete: un utile strumento per accrescere la produttività della tua azienda senza dover necessariamente effettuare corposi investimenti
Le reti rappresentano uno strumento giuridico - economico di cooperazione fra imprese che, attraverso la sottoscrizione di un "Contratto di rete" si impegnano reciprocamente, in attuazione di un programma comune, a collaborare in forme ed ambiti attinenti le proprie attività, scambiando informazioni e/o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica e/o realizzando in comune determinate attività attinenti l’oggetto di ciascuna impresa.
Lo scopo della rete si identifica nell’obiettivo di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese partecipanti, quale ragione d’essere dell’aggregazione, nelle forme e nelle modalità definite dalle imprese stesse all’interno del contratto.
Le reti di imprese sono disciplinate nel nostro ordinamento, in particolare, dalla Legge n. 33 del 9 aprile 2009 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi", come modificata dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010.
Alla luce del tenore letterale della norma, ad una Rete possono aderire gli imprenditori strutturati in qualsiasi forma di quelle previste dal titolo V del codice civile. Ne possono quindi far parte tutte le imprese "indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dalla tipologia di attività svolta o dal settore economico di riferimento, nonché dalla localizzazione territoriale", in quanto tutte queste tipologie di attività imprenditoriali sono oggetto di iscrizione nel registro delle imprese.
Secondo quanto stabilito dalla Legge n. 33/2009 (e s.m. i) per mezzo del contratto di rete i contraenti si obbligano, sulla base di un programma comune e predefinito:
• collaborare in forme ed ambiti attinenti le attività delle imprese;
• scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
Mentre nel caso delle prime due modalità di collaborazione, si parla di reti "di coordinamento", in cui l’incremento della competitività si realizza attraverso forme limitate di collaborazione tra i soggetti aderenti alla rete, nel terzo caso la rete può essere definita "associativa" e costituisce lo schema organizzativo con maggiori potenzialità operative.
Il fine perseguito e la durata del contratto sono elementi chiave per distinguere le reti di imprese da altre forme aggregative quali i consorzi e le ATI (associazioni temporanee di imprese). Il consorzio è infatti il contratto con il quale due o più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602 c.c.), le associazioni temporanee di imprese sono invece aggregazioni cui le imprese ricorrono per partecipare a gare d'appalto e si caratterizzano per il conferimento collettivo di un mandato con rappresentanza all'impresa capogruppo. La differenza fondamentale tra queste forme di cooperazione imprenditoriale risiede nell'assenza, nell'associazione temporanea di imprese come nel consorzio, di un programma comune duraturo, non limitato al compimento di un affare specifico o alla disciplina comune di alcune determinate fasi della rispettiva attività di impresa.
Le reti di imprese permettono da un lato il mantenimento dell'indipendenza e dell'identità delle singole imprese partecipanti alla rete, dall'altro il miglioramento della dimensione necessaria per competere sui mercati globali.
Si tratta, pertanto, di uno strumento adatto al tessuto imprenditoriale italiano, composto da micro, piccole e medie imprese molto efficaci ma spesso incapaci di competere in termini di innovazione ed internazionalizzazione con imprese più strutturate e di maggiori dimensioni. La vera caratteristica innovativa delle reti di impresa, la peculiarità che le differenzia in modo sostanziale dai consorzi, è tuttavia l'approccio graduale e scalabile che esse offrono alla controversa problematica dell'aggregazione tra imprese. Le reti di imprese, infatti, possono essere viste sia come una forma di aggregazione attorno ad un progetto, sia come uno strumento per avviare un processo di aggregazione che può sfociare in forme più strutturate quali contratti di rete più vincolanti e garantiti, nuove società dotate di personalità giuridica, oppure veri e propri processi di fusione aziendale.
Le reti possono essere di due tipi:
· Reti contratto: non determinano la nascita di un nuovo soggetto giuridico, sono regolate dalle norme del mandato con rappresentanza e sono soggetti trasparenti. A livello fiscale e di rapporti giuridici, dei debiti (commerciali e fiscali) rispondono le imprese partecipanti pro quota. Non sono dotate né di fondo patrimoniale, né di organo comune. Sono molto snelle e flessibili.
· Reti soggetto: sono dotate di fondo patrimoniale e organo comune e determinano la nascita di un nuovo soggetto giuridico, titolare in proprio di tutte le obbligazioni assunte dalla rete, siano esse commerciali o di natura tributaria. E’ lo strumento più adatto per collaborazioni di medio-lungo termine.
Le caratteristiche e gli elementi essenziali del contratto di rete variano a seconda che si voglia creare una rete soggetto o una rete contratto.In conclusione, il contratto di rete, il quale ha introdotto nel sistema Italiano il modello anglosassone della Joint Venture Capital, risulta essere uno strumento adatto a rispondere alle esigenze temporanee delle imprese di aggregarsi al fine di ottenere una commessa di particolare entità o di accrescere la propria produttività senza investire in fattori fissi della produzione dall’elevato costo, nell’ottica di una Sharing Economy via via crescente. Tale strumento risulta essere una grande opportunità per il sistema imprenditoriale italiano, caratterizzato da PMI e da imprese organizzate secondo criteri flessibili di tipo lean o just in time, consentendo forme di collaborazione regolamentata tra imprese che riescano ad accrescere la produttività, il peso contrattuale e la potenzialità delle singole partecipanti senza ledere il loro grado di autonomia e senza comportare né grossi investimenti, né fusioni.
Lo scopo della rete si identifica nell’obiettivo di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese partecipanti, quale ragione d’essere dell’aggregazione, nelle forme e nelle modalità definite dalle imprese stesse all’interno del contratto.
Le reti di imprese sono disciplinate nel nostro ordinamento, in particolare, dalla Legge n. 33 del 9 aprile 2009 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi", come modificata dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010.
Alla luce del tenore letterale della norma, ad una Rete possono aderire gli imprenditori strutturati in qualsiasi forma di quelle previste dal titolo V del codice civile. Ne possono quindi far parte tutte le imprese "indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dalla tipologia di attività svolta o dal settore economico di riferimento, nonché dalla localizzazione territoriale", in quanto tutte queste tipologie di attività imprenditoriali sono oggetto di iscrizione nel registro delle imprese.
Secondo quanto stabilito dalla Legge n. 33/2009 (e s.m. i) per mezzo del contratto di rete i contraenti si obbligano, sulla base di un programma comune e predefinito:
• collaborare in forme ed ambiti attinenti le attività delle imprese;
• scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
Mentre nel caso delle prime due modalità di collaborazione, si parla di reti "di coordinamento", in cui l’incremento della competitività si realizza attraverso forme limitate di collaborazione tra i soggetti aderenti alla rete, nel terzo caso la rete può essere definita "associativa" e costituisce lo schema organizzativo con maggiori potenzialità operative.
Il fine perseguito e la durata del contratto sono elementi chiave per distinguere le reti di imprese da altre forme aggregative quali i consorzi e le ATI (associazioni temporanee di imprese). Il consorzio è infatti il contratto con il quale due o più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602 c.c.), le associazioni temporanee di imprese sono invece aggregazioni cui le imprese ricorrono per partecipare a gare d'appalto e si caratterizzano per il conferimento collettivo di un mandato con rappresentanza all'impresa capogruppo. La differenza fondamentale tra queste forme di cooperazione imprenditoriale risiede nell'assenza, nell'associazione temporanea di imprese come nel consorzio, di un programma comune duraturo, non limitato al compimento di un affare specifico o alla disciplina comune di alcune determinate fasi della rispettiva attività di impresa.
Le reti di imprese permettono da un lato il mantenimento dell'indipendenza e dell'identità delle singole imprese partecipanti alla rete, dall'altro il miglioramento della dimensione necessaria per competere sui mercati globali.
Si tratta, pertanto, di uno strumento adatto al tessuto imprenditoriale italiano, composto da micro, piccole e medie imprese molto efficaci ma spesso incapaci di competere in termini di innovazione ed internazionalizzazione con imprese più strutturate e di maggiori dimensioni. La vera caratteristica innovativa delle reti di impresa, la peculiarità che le differenzia in modo sostanziale dai consorzi, è tuttavia l'approccio graduale e scalabile che esse offrono alla controversa problematica dell'aggregazione tra imprese. Le reti di imprese, infatti, possono essere viste sia come una forma di aggregazione attorno ad un progetto, sia come uno strumento per avviare un processo di aggregazione che può sfociare in forme più strutturate quali contratti di rete più vincolanti e garantiti, nuove società dotate di personalità giuridica, oppure veri e propri processi di fusione aziendale.
Le reti possono essere di due tipi:
· Reti contratto: non determinano la nascita di un nuovo soggetto giuridico, sono regolate dalle norme del mandato con rappresentanza e sono soggetti trasparenti. A livello fiscale e di rapporti giuridici, dei debiti (commerciali e fiscali) rispondono le imprese partecipanti pro quota. Non sono dotate né di fondo patrimoniale, né di organo comune. Sono molto snelle e flessibili.
· Reti soggetto: sono dotate di fondo patrimoniale e organo comune e determinano la nascita di un nuovo soggetto giuridico, titolare in proprio di tutte le obbligazioni assunte dalla rete, siano esse commerciali o di natura tributaria. E’ lo strumento più adatto per collaborazioni di medio-lungo termine.
Le caratteristiche e gli elementi essenziali del contratto di rete variano a seconda che si voglia creare una rete soggetto o una rete contratto.In conclusione, il contratto di rete, il quale ha introdotto nel sistema Italiano il modello anglosassone della Joint Venture Capital, risulta essere uno strumento adatto a rispondere alle esigenze temporanee delle imprese di aggregarsi al fine di ottenere una commessa di particolare entità o di accrescere la propria produttività senza investire in fattori fissi della produzione dall’elevato costo, nell’ottica di una Sharing Economy via via crescente. Tale strumento risulta essere una grande opportunità per il sistema imprenditoriale italiano, caratterizzato da PMI e da imprese organizzate secondo criteri flessibili di tipo lean o just in time, consentendo forme di collaborazione regolamentata tra imprese che riescano ad accrescere la produttività, il peso contrattuale e la potenzialità delle singole partecipanti senza ledere il loro grado di autonomia e senza comportare né grossi investimenti, né fusioni.
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