I contributi previdenziali per i contribuenti in regime forfettario


Breve guida sulle agevolazioni contributive Inps in favore degli artigiani e commercianti in regime forfettario
I contributi previdenziali per i contribuenti in regime forfettario

Gli artigiani ed i commercianti sono tenuti annualmente a versare un contributo Inps predefinito indipendentemente dal reddito conseguito. Pertanto versa i contributi anche chi non ha prodotto redditi.

Nel caso dei titolari, i contributi fissi, determinati annualmente dall’Inps, per il 2020, sono calcolati su un minimale di euro 15.953 e sono pari ad euro 3.836,16 per gli artigiani e ad euro 3.850,52 per i commercianti . Tuttavia  gli artigiani e i commercianti in regime forfettario possono richiedere lo sconto del 35% del valore dei contributi fissi e, se presenti, anche di quelli variabili.

Il pagamento dei contributi fissi avviene in 4 rate annuali di pari importo scadenti il 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio dell’anno successivo, tranne eventuali slittamenti al lunedì successivo quando la data di scadenza cade di sabato o di domenica.

I contributi fissi sono dovuti a prescindere dal reddito, ma quando  il reddito supera  € 15.953 sulla parte eccedente sono dovuti anche i contributi variabili nella misura del 24% per gli artigiani e del 24,09% per i commercianti.

Gli artigiani ed i commercianti che aderiscono al regime forfettario possono beneficiare di una riduzione del 35% dei contributi INPS da versare sia sul reddito minimale che eventualmente sul reddito eccedente il minimale ai sensi dell’art. 1 nei commi 76 – 84 della legge 190/2014.

L’agevolazione della riduzione del 35% non si estende anche ai lavoratori autonomi.

Lo sgravio è una facoltà del contribuente, per ottenere l’agevolazione il contribuente dovrà richiedere lo sgravio contributivo  trasmettendo una domanda direttamente all’INPS attraverso il proprio cassetto previdenziale.

In caso a di una nuova iscrizione, la domanda va effettuata subito dopo l’apertura della posizione INPS, qualora si tratti di contribuenti già iscritti, la domanda di riduzione oppure la rinuncia alla stessa deve essere presentata entro il 28 febbraio.

Per coloro che già hanno richiesto lo sgravio non sarà necessario richiederlo nuovamente di anno in anno, quest’ultimo si rinnova tacitamente.

Va precisato che la richiesta di sgravio comporta anche una riduzione dell’accredito dei contributi. La contribuzione accreditata viene ridotta in proporzione a quanto versato, pertanto chi ottiene lo sgravio si vedrà accreditati solo 8 mesi di contribuzione anziché l’intera annualità  Il contribuente può rinunciare all’agevolazione con una  comunicazione ad INPS entro il mese di febbraio dell’anno in cui si richiede il ripristino della contribuzione ordinaria.

Non si avrà più diritto allo sgravio con la perdita dei requisiti per l’accesso al regime forfettario.

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di Cosimo Roberto Gigante

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