I controlli a distanza dopo il Jobs Act
La nuova disciplina sui controlli a distanza: limiti ai controlli e oneri a carico del datore di lavoro
ll tema dei controlli a distanza e dell'utilizzo degli strumenti di lavoro da parte dei dipendenti è un tema assai delicato a seguito della rivisitazione della disciplina intervenuta con i decreti attuativi del Jobs Act.
Su questo punto pare opportuno evidenziare come il Ministero del Lavoro con la comunicazione datata 18 giugno 2015, in linea con le indicazioni del Garante della Privacy, abbia chiarito, in relazione alla nuova disciplina dell’art. 4 St. lav., che nel momento in cui gli strumenti di lavoro, (quali pc/tablet/telefonini) siano dotati di software di monitoraggio o filtraggio non possono essere considerati strumenti che "servono per rendere la prestazione lavorativa", ma dovranno essere intesi come dei veri e propri strumenti di controllo a distanza della prestazione lavorativa del dipendente.
Ne consegue che in tal caso troveranno applicazione le previsioni dell’art. 4 co 1 St. lav. che richiede per l’utilizzo legittimo di tali strumenti l’effettiva sussistenza di particolari esigenze (organizzative, produttive, di tutela del patrimonio aziendale), previo accordo stipulato dalla RSU o dalle RSA o in mancanza previa autorizzazione della DTl o del Ministero del Lavoro.
Non solo ma è utile ricordare che l’art. 4, St. Lav., in ogni caso, condiziona l’utilizzabilità dei dati acquisiti attraverso il controllo sugli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa ad una preventiva informazione analitica del dipendente sui limiti di utilizzo e sui sistemi di controllo nonché al rispetto delle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003.
Recita testualmente l’art. 4 ultimo comma St. lav. "Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalita' d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."
La necessità di una linea guida sui limiti di utilizzo degli strumenti informatici nonchè sulle modalità di controllo degli stessi è indispensabile nonchè onere a carico del datore di lavoro il quale, secondo il Garante, dovrà darne adeguata pubblicità, come oggi confermato dall’ultimo comma dell’art. 4 St. lav., il quale condiziona la legittimità dell’attivazione e dello svolgimento del controllo, all’esistenza della preventiva comunicazione informativa da fornirsi ai lavoratori, contenente le modalità di svolgimento del controllo.
Su questo punto pare opportuno evidenziare come il Ministero del Lavoro con la comunicazione datata 18 giugno 2015, in linea con le indicazioni del Garante della Privacy, abbia chiarito, in relazione alla nuova disciplina dell’art. 4 St. lav., che nel momento in cui gli strumenti di lavoro, (quali pc/tablet/telefonini) siano dotati di software di monitoraggio o filtraggio non possono essere considerati strumenti che "servono per rendere la prestazione lavorativa", ma dovranno essere intesi come dei veri e propri strumenti di controllo a distanza della prestazione lavorativa del dipendente.
Ne consegue che in tal caso troveranno applicazione le previsioni dell’art. 4 co 1 St. lav. che richiede per l’utilizzo legittimo di tali strumenti l’effettiva sussistenza di particolari esigenze (organizzative, produttive, di tutela del patrimonio aziendale), previo accordo stipulato dalla RSU o dalle RSA o in mancanza previa autorizzazione della DTl o del Ministero del Lavoro.
Non solo ma è utile ricordare che l’art. 4, St. Lav., in ogni caso, condiziona l’utilizzabilità dei dati acquisiti attraverso il controllo sugli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa ad una preventiva informazione analitica del dipendente sui limiti di utilizzo e sui sistemi di controllo nonché al rispetto delle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003.
Recita testualmente l’art. 4 ultimo comma St. lav. "Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalita' d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."
La necessità di una linea guida sui limiti di utilizzo degli strumenti informatici nonchè sulle modalità di controllo degli stessi è indispensabile nonchè onere a carico del datore di lavoro il quale, secondo il Garante, dovrà darne adeguata pubblicità, come oggi confermato dall’ultimo comma dell’art. 4 St. lav., il quale condiziona la legittimità dell’attivazione e dello svolgimento del controllo, all’esistenza della preventiva comunicazione informativa da fornirsi ai lavoratori, contenente le modalità di svolgimento del controllo.
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