Corrispettivi elettronici: anno nuovo, scontrino...elettronico nuovo!


Ecco un breve vademecum sullo scontrino elettronico al quale quasi tutti gli esercenti al minuto dovranno confrontarsi da quest'anno
Corrispettivi elettronici: anno nuovo, scontrino...elettronico nuovo!

Anno nuovo, scontrino nuovo!

Con l'inizio del 2020 la principale novità con la quale dovrà impattare la stragrande maggioranza di partite Iva è sicuramente lo scontrino elettronico. Una novità, che già l'anno scorso aveva riguardato la fattura elettronica tra privati e che, dal primo gennaio, coinvolgerà almeno 1,5 milioni di nuovi operatori.

In realtà l'argomento era già stato trattato più volte, sia perché la nuova procedura telematica aveva già debuttato per gli esercenti con volume d'affari superiore a € 400 mila a partire dal primo luglio scorso, sia perché, dall'altro lato, le problematiche della fatturazione elettronica avevano in un certo senso fatto eco, nel percorso di avvicinamento a questa scadenza.

Tuttavia, vale la pena focalizzare i punti cardine e soprattutto, come spesso accade, verificarne le novità dell'ultima ora.

Innanzitutto, i soggetti obbligati sono i contribuenti di cui all'art. 22 del DPR 633/72, cioè commercianti al minuto ed attività assimilate, i quali sono obbligati ad emettere scontrino o ricevuta fiscale, mentre restano escluse quelle di cui ex. Art. 2 DPR 696/96, per i quali esisteva già l'esonero dall'emissione di tale documento e in più, novità, tutte quelle attività “marginali” che concorrono con una percentuale inferiore all'1% alla formazione del volume d'affari riferito all'anno precedente (casi molto rari).
In buona sostanza tutti i soggetti coinvolti dovranno sostituire o modificare il loro registratore con un apparecchio che, a farla breve, sarà collegato con il “cervellone” dell'Agenzia delle Entrate al quale comunicherà “online” gli incassi della giornata.

Come è già avvenuto per la fatturazione elettronica, per dare più tempo ai soggetti coinvolti di familiarizzare con le nuove procedure e con i nuovi tasti in bella evidenza e a portata di mano, resta la possibilità fino al 30 giugno prossimo, di annotare nel vecchio registro dei corrispettivi l'incasso cumulativo del giorno, informazione che continua a dare il vecchio registratore, ma che in tutti i casi dovrà essere trasmesso all'agenzia delle entrate, anche tramite i suoi servizi gratuiti del web, entro la fine del mese successivo, quindi per intenderci, gli incassi di gennaio, entro il 29 di febbraio 2020 e così via. Alla fine del periodo transitorio (quindi dal 1° luglio 2020), esisteranno solamente due alternative:

- memorizzazione e consegna al cliente del documento commerciale (si chiamerà così il nuovo scontrino) emesso dal nuovo registratore di cassa telematico, oppure

- consegna di una quietanza cartacea o ricevuta pos e trasmettere, al posto dello scontrino, la fattura elettronica. Non è inopportuno ricordare che dal 1° luglio, come per le e-fatture, anche gli incassi da corrispettivi giornalieri dovranno essere trasmessi entro il dodicesimo giorno di chiusura cassa, quindi, appare chiaro che il nuovo registratore telematico non dovrà essere collegato in rete per tutta la giornata lavorativa, poiché la normativa obbliga la memorizzazione e dopo, in un momento successivo, l'invio.

Per tutti coloro, inoltre, che sosterranno la spesa per l'adeguamento o la sostituzione del registratore di cassa, la legge di bilancio 2020 ha previsto un credito d'imposta pari al 50% del costo complessivo del registratore di cassa fino ad un massimo di € 250,00 o di € 50,00 in caso si sia optata la manutenzione e non la sostituzione del macchinario, da poter utilizzare in compensazione orizzontale tramite mod. F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è pervenuta la fattura di sostituzione o manutenzione; fattura, che al fine di ottenere il beneficio, dovrà essere pagata con mezzi tracciati.

Per i soggetti che tradizionalmente si avvalevano del blocchetto di ricevute fiscali (elettricisti, idraulici etc…), sarà più facilmente attuabile la nuova procedura telematica messa a disposizione gratuitamente dall'agenzia delle entrate, tramite una applicazione che consentirà la generazione della nuova ricevuta fiscale, fruibile anche con tablet e smartphone, ma che in questo caso, come è ovvio, a differenza del registratore di cassa, è necessaria una connessione di rete continua e sempre funzionante.

Nel caso di emissione di più documenti commerciali nel corso dello stesso mese solare ad uno steso soggetto, l'esercente potrà sempre trasmettere la fattura elettronica riepilogativa entro il 15 del mese successivo estrapolando, per evitare la duplicazione dei dati inviati all'agenzia delle entrate, il valore dei documenti contabili integrati, mediante l'indicazione dei loro estremi nel campo “altri dati di gestione” del programma di fatturazione elettronica.

Non dovrà sfuggire alla nostra attenzione che i contribuenti minimi (ormai rimasti in pochi) e forfettari, esonerati dall'emissione della fattura elettronica già l'anno scorso, anche se possono tranquillamente farlo usufruendo del regime premiale dello sconto di un anno per i termini di decadenza della attività accertative, non sono in nessun modo, se soggetti obbligati, esonerati dall'emissione dello scontrino elettronico, quindi il vademecum sopra riportato vale anche per loro.

Le sanzioni previste alla fine del periodo transitorio saranno molto salate, vale a dire: 100% dell'imposta relativa all'importo non correttamente documentato con un minimo di € 500,00, per mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi ed una sanzione accessoria che consiste nella sospensione della licenza, autorizzazione o comunque dell'attività, nel caso di quattro violazioni avvenute nel quinquennio. Non è inopportuno ricordare, comunque, che la sanzione è sempre ravvedibile.

Passato il 30 giugno tutto sarà a regime ed entrerà in scena la “lotteria degli scontrini”, ma di questo argomento magari ci occuperemo successivamente.

 

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di Rag. Giuseppe Vaccaro

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