I costi della sicurezza sul lavoro


I costi della sicurezza sul lavoro con la stima dei costi relativi all'emergenza Covid-19
I costi della sicurezza sul lavoro

Il prezziario dei costi della sicurezza è redatto in attuazione dell’art. 100 comma 1e dell’allegato XV del D.lgs. 81/2008, e successive modifiche, al fine di supportare l’attività del Committente e del Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione (CSP) nella stima dei costi della sicurezza che dovrà essere redatta in forma analitica, per voci singole, a corpo o a misura secondo quanto definito dal prezziario per ogni singola voce di costo, computando solo le voci espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

I costi della sicurezza così individuati, saranno compresi nell’importo totale dei lavori, e individueranno la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Le singole voci dei costi della sicurezza sono state calcolate considerando il loro costo di utilizzo che comprende il nolo e, quando applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento.

Nel caso in cui la voce di costo non sia applicabile o non disponibile, il Committente o il Coordinatore per la progettazione potranno fare riferimento ad una propria analisi di costo completa, secondo gli stessi criteri e desunta da indagini di mercato.

Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche, per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del D.Lgs. 81/2008, titolo IV, capo I, le amministrazioni appaltanti hanno in ogni caso l’obbligo di stimare i costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere.

Eventuali proposte di integrazione al PSC presentate dall’Impresa e accettate dal Coordinatore per l’esecuzione, in quanto ritenute migliorative della sicurezza nel cantiere, non possono in nessun caso giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendano necessari a causa delle varianti, previste dagli articoli 106 e 149 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, comma 2 del Codice Civile, si applicano le stesse disposizioni di cui sopra.

I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale della variante, e individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso. L’importo relativo ai costi della sicurezza previsti sarà liquidato dal Direttore dei Lavori in base allo Stato di Avanzamento Lavori (SAL), previa approvazione da parte del Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione (CSE) dei lavori quando previsto. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria ha l’obbligo di corrispondere a esse senza alcun ribasso i relativi costi della sicurezza.

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di Dott. Davide Maria De Filippi

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