I danni provocati da un veicolo fermo sono danni "da circolazione"


Cassazione 10.024/2020: è danno da circolazione pure quello causato da un veicolo in sosta. Anche in tal caso, si applica l'articolo 2054 c.c.
I danni provocati da un veicolo fermo sono danni "da circolazione"

 

Uno dei punti da chiarire, nell’ambito della responsabilità civile automobilistica, è quello relativo al concetto di “circolazione stradale”.

Che cosa si intende esattamente con tale locuzione? Si fa riferimento solo ai sinistri causati da veicoli che – appunto – “circolano”, cioè si muovono, sulla pubblica via? Oppure la categoria concerne anche altre fattispecie assai meno “dinamiche”, anzi addirittura “statiche” del traffico veicolare?

Per intenderci meglio, se una persona si infortuna venendo a contatto con un veicolo parcheggiato al lato della strada – per effetto dell’improvvisa apertura dello sportello da parte di un incauto automobilista –   ci si potrà avvalere della norma contenuta nell’articolo 2054 del codice civile?

Quella secondo cui: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”? E l’assicurazione per la responsabilità civile sarà tenuta a “coprire” la responsabilità del contraente assicurato, oppure no?

La Corte di Cassazione è intervenuta, sul tema, il 28 maggio 2020, con la pronuncia numero 10.024 riguardante la piccola, ma dolorosa, disavventura di un genitore e di suo figlio minore. il papà aveva involontariamente provocato la frattura del dito di una mano al piccolo chiudendo avventatamente lo sportello della propria macchina dentro la quale il pargolo si trovava seduto, in procinto di scendere.

Il Giudice di Pace adito, in prima battuta, aveva rigettato la domanda proprio perché riteneva che la vicenda non potesse essere decisa secondo le coordinate normative dell’articolo 2054 c.c. A dire del giudice di primo grado, infatti, la norma in questione riguarderebbe solo i veicoli “in movimento”.

Anche il magistrato di secondo grado, nella specie il Tribunale di Napoli, dava torto all’attore affermando che non vi fosse, nel caso portato alla sua attenzione, alcun collegamento causale tra il sinistro e la circolazione dell’auto. Dopotutto, le lesioni subite dal bambino (alla mano sinistra) per la repentina chiusura della portiera (ad opera del padre) erano la conseguenza di un atto illecito colposo verificatosi a veicolo fermo. Mentre, a dire del giudice partenopeo, onde integrare una ipotesi di “circolazione” (in quanto tale sussumibile nella previsione dell’articolo 2054 c.c.) è indispensabile che la macchina non sia in sosta, ma in movimento.

Inoltre, nella vicenda affrontata, il padre aveva chiuso lo sportello “non per mettersi in moto o per motivi comunque collegati alla circolazione, ma solo perché era intento a parlare con un suo amico e non voleva che il figlio di sei-sette anni scendesse dal veicolo e si allontanasse; il gesto, quindi, nulla aveva a che fare con la circolazione ed era ricollegabile solo al tentativo del padre di tenere sotto controllo il figlio in tenera età”.

La “perseveranza processuale” dei genitori della piccola vittima, tuttavia, dava alla fine i suoi frutti. La Corte di Cassazione, con la decisione in commento, ribadiva un concetto già espresso in precedenti pronunzie: La circolazione stradale di cui all’articolo 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia ancora rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade” (Cass. SS.UU, 8620/2015).

In definitiva, il principio cardine in materia, ricavabile dalla pronuncia in esame, è il seguente: l’unica ipotesi in cui si può escludere l’applicazione dell’articolo 2054 c.c. ai sinistri causati da automobili (anche se ferme) è quello in cui la vettura è utilizzata in modo “avulso alla sua naturale funzionalità”.

Sotto tale aspetto, la movimentazione degli sportelli, benché col mezzo in posizione statica, deve senz’altro essere considerata alla stregua di un caso di “circolazione” di veicolo a motore. Il fatto che il motore sia spento, insomma, non “spegne” il diritto del danneggiato ad essere risarcito.


Avv. Francesco Carraro
www.avvocatocarraro.it

 

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